CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 11505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 del TRIBUNALE di GORIZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:ORBETTA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Gorizia condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 200 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 93, comma 2, d.P.R. n. 570 del 1960. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto appello, con cui deduce l'insussistenza del fatto per mancanza dell'elemento soggettivo per errore sul fatto, nonché la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. 3. Con ordinanza del 29 giugno 2021, la Corte di appello di Trieste ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. disponeva gli atti a questa Corte, sull'esatto rilievo che, trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda, la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. e l'unica impugnazione prevista è, appunto, il ricorso per cassazione. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Quanto al primo motivo, richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), anche seguendo la tesi del ricorrente, che invoca l'errore sul fatto, si osserva che tale errore esclude il dolo, ma non la colpa, che parimenti integra l'elemento soggettivo del reato in esame, trattandosi di mera contravvenzione, colpa ravvisabile nel caso in esame non avendo il Pirone prestato la dovuta attenzione, laddove ha sottoscritto più di una lista di candidati partecipanti alle elezioni per il Consiglio comunale di Monfalcone dell'ottobre 2016. 5. Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in consideraziontdei precedenti penali, essendo irrilevante che, in relazione a un reato, la pena sia stata oggetto di indulto, e, con riguardo ad altro reato, che l'imputato sia stato ammesso al servizio sociale, trattandosi di evenienze che attengono all'esecuzione - o meno - della pena e che non incidono sulla valutazione che il giudice è chiamato a compiere in ordine, appunto, alla non occasionalità della condotta. 6. Va, infine, rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n [OSCURATO:PERSONA]