CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35176/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 1114/10/2000 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 20 dicembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Milano il 23 giugno 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina e furto. Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta una violazione di legge nella determinazione della sanzione irrogata, ritenuta eccessiva - è manifestamente infondato, in quanto la graduazione della sanzione, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, dunque, è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo i giudici di merito ampiamente argomentato a pagina 4 in ordine all'entità della pena inflitta, peraltro fissata in misura minima (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243; sull'aumento per continuazione, Sez. U n. 47127 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]