CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 43952/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLOE-Z.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari, che aveva confermato la condanna dell'imputata per il reato di rapina. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che con l'atto di appello era stato evidenziato che le dichiarazioni rese dalla persona offesa risultavano inattendibili e prive di qualsiasi valenza probatoria, essendo impensabile che nell'immediatezza dei fatti la stessa non avesse saputo riferire nulla sulla presenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA] al momento della presunta rapina; inoltre, non erano stati riscontrati traumi o tumefazioni di alcun genere sulla persona offesa. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che la motivazione della sentenza impugnata era assolutamente carente laddove aveva omesso di illustrare le argomentazioni relative alla determinazione della pena, con particolare riferimento alla richiesta di disapplicazione della recidiva e di concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Si deve infatti rilevare come secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, la Corte di appello ha risposto a tutte le censure, riproposte con il ricorso per cassazione, osservando che la persona offesa, • kr-r\s' sentita a brevissima distanza di tempo dai fatti, aveva puntato l'attenzione sul ruolo della persona che aveva esercitato maggiori pressioni e violenza nei suoi confronti (la Mazza) e che tale iniziale lacuna non influiva sulla attendibilità del racconto; trattasi di valutazioni di merito, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. 1.2 Quanto alla disapplicazione della recidiva ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, vi è ampia motivazione alle pagine 14 e 15 della sentenza impugnata, sulla quale nessun confronto vi è nel motivo di ricorso. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consiglier