CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04089/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10952/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 5; –ricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi nonché sulricorso successivamente proposti da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via S. Valentino, n. 24; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentat i e difes i ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legisin Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –resistenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6954 /202 1 , pubblicata il 21ottobre 202 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 5 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti , convennero davanti al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Minister o dell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni compresi in tutto o in parte nel periodo 1979- 1994. Con sentenza n. 5529 del 20 19 il Tribunale dichiarò inammissibile per difetto d’interesse la domanda di contenuto risarcitorio proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e rigettò «tutte le altre domande principali ed alternative di contenuto risarcitorio», condannando in solido gli attori alle spese processuali, liquidate in € 17.200, oltre accessori. 2. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 6954/2021, depositata il 21 ottobre 2021, ha rigettato l’appello , condannando anch’essa in solido gli appellanti alle spese del grado liquidate in complessivi € 30.000, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali. 3. Avverso tale decisione propongono separati ricorsi: — [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ventinove medici indicati in epigrafe con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi; — [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , anch’egli con due mezzi. Le amministrazioni intimatesono rimaste tali.. È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente osservato che l a sentenza impugnata è stata resaanche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso nonè stato notificato. Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa. 2. I due ricorsi, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente. 3. Con il primo motivo i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi; degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell'art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 …, nonché dell'art. 11 della Legge n. 370/99». Sostengono, in sintesi, che la legge n. 370 del 19 99 non può assumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine diprescrizione. [OSCURATO:PERSONA] quindi errato, mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull'azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica dello Stato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale. Analoga censura è proposta, in termini più succinti, con il primo motivo del secondo ricorso. 4. Detti motivi, da esaminare congiuntamente, sonoinammissibili, a norma dell'art.360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. Come noto, infatti,la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttiven. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Cass. nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199 : indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalare solo i più recenti,Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Id. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021 ; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020 ; n. 14112 del 2020 ; n. 16452 del 2019). Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzat a solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio1983 al termine dell'anno accademico 1990- 1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11». Né potrebbe sostenersiche il leading case del 2011 a bbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questaCorte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione ; l’individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato. 4.1. È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. 4.2. Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. 4.3. Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass. Sez. U.27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge , né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatariodel credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria. 4.4. Quanto poi alla remunerazione, va ribadito che a séguito dell'intervento con il quale il legislatore -dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 -ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale - anche dalla pronuncia, evoc ata in ricorso, della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (cfr. Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale). Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass.14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168). Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione. 5. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del ricorso , i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno formulato istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E.alla quale chiedono sia sottoposta la seguente questione: « se alla stregua del diritto dell’unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda». Si tratta di una istanzamanifestamente infondata. Anche su tale versante questa Corte ha infatti avuto modo di evidenziare —da ultimo, compiutamente, con la già cit. Cass. Sez. U.n. 18640 del 2022, ma si vedano già le ampie specifiche considerazioni svolte dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011— come, alla luce della giurisprude nza della Corte di Giustizia che si è occupata della decorrenza e del dies a quo della prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, ed in particolare dalle sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C-452/09, Iaia e CGUE, 24 marzo 2009, C-445/06, [OSCURATO:PERSONA], non emergaun potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto Europeo, in quanto essa appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione "ragionevoli", mediante i qualisia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria. Per quanto già detto, nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma — deve ora aggiungersi — nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (v. in termini Cass.02/12/2021, n. 38109, in motivazione, § 20.1, pagg. 19-20). 6. Nel detto primo ricorso sono inoltre richiamate le conclusioni dei funzionari della Commissione europea nel procedimento per rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la diversa questione dell’estensione della remunerazione adeguata a coloro i quali abbiano iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (procedimento conclusosi con la sentenza 3 marzo 2022, causa C-590/20). Si legge in tali osservazioni che l’inciso finale «non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria» dell’art. 11, comma 1, l. n. 370 del 1999 sarebbe incompatibile con le norme comunitarie. Ciò secondo i ricorrentiavvalorerebbe la tesi censoria. Si tratta di rilievo evidentemente eccentrico. Il parere richiamato, che viene peraltro da un’autorità non giurisdizionale, non ha alcuna pertinenza né valore argomentativo rispetto sia all’oggetto del procedimento per rinvio pregiudiziale (tant’è che della questione la sentenza della Corte di giustizia non si occupa), sia a fortiori rispetto alla tutt’affatto diversa questione trattata nel presente giudizio (v. comunque, sulla inconsistenza di tale argomento, Cass. 23/07/2022, n. 23350, in motivazione; 25/08/2022, n. 25363 e n. 25365, in motivazione; 26/08/2022, n. 25414, in motivazione). 7. Con il secondo motivo del primo ricorso si denuncia, con riferimento alla sola posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o … tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C- 131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3 e 10 Cost., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 112, 115, 116, 184 (vecchia e nuova formulazione) c.p.c. e degli artt. 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729. Difformità tra chiesto e pronunciato. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio» (così testualmente nell’intestazione). Premesso che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] avendo ritenut o che la stessa, essendo si iscritta al corso di specializzazione in Neuropsichiatria infantile nel 1991, ave va diritto alla borsa , si lamenta che, « dalla scarna ed ermetica argomentazione contenuta in sentenza non è dato di comprendere la valutazione che il Giudicante abbia voluto esprimere». Si deduceche: — « le domande avanzate in giudizio sia in via principale che subordinata, dalla d ott .ssa [OSCURATO:PERSONA], trova (va) no il loro presupposto giuridico, al pari di quelle svolte dai restanti istanti, nelle direttive comunitarie vigenti in materia, sulle sentenze della Corte di Giustizia Europea e sulle norme del diritto interno (ivi compresi il richiamato d.lgs..8 agosto 1991, n. 257, la legge n. 370 del 19 ottobre 1999 ed il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, attuativo della direttiva 93/16/CEE)»; — « il Giudice di prime cure, pur riconoscendo l'applicabilità del d.lgs. n. 257/91 nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], non ha tenuto conto del fatto che la suddetta normativa non sia stata applicata nei suoi confronti, non avendo il suddetto medico percepito alcuna remunerazione, né visto il riconoscimento con il d.lgs. 257/91 del titolo conseguito»; — « ai sensi degli articoli 1, comma 2, d .lgs. 257/91 e 34 d .lgs. 368/99 (attuative delle direttive comunitarie richiamate in fatto), l’elenco delle specializzazioni per le quali si applicano le norme comunitarie e, quindi, anche la loro remunerazione “è formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello della sanità”. In applicazione di tali previsioni, venne infatti dapprima pubblicato il Decreto ministeriale 31/10/1991, poi, a decorrere d all'anno accademico 1993-94, il D.M. 30 ottobre 1993»; — conseguentemente, « la d ott. ssa [OSCURATO:PERSONA], iscritt a si alla scuola di specializzazione nell’anno accademico 1991/1992, al pari degli altri istanti, non ha potuto beneficiaredella normativa di trasposizione»; — «c hiarito quanto sopra, nulla osta, pertanto, al riconoscimento del diritto avanzato dall'istante atteso che se la direttive comunitarie fossero state tempestivamente trasposte, non v'è dubbio che l'istante avrebbe avuto diritto a percepire un'adeguata remunerazione per il diploma in medicina dello sport conseguito»; —«ne consegue che, avuto riguardo all'oggetto della controversia ed alle domande avanzate dagli odierni istanti, delle due l'una: o il d.lgs n. 257/91 è inapplicabile nei confronti dell'odierno ricorrente che ha iniziato il proprio corso di specializzazione successivamente alla data di entrata in vigore della predetta norma, nel qual caso la domanda risarcitoria per la mancata attuazione delle direttive, formulata in via subordinata, dovrebbe trovare accoglimento; oppure la predetta disposizione normativa è applicabile, con la conseguenza che non avendo il medico interessato percepito alcuna remunerazione, né visto il riconoscimento a livello comunitario del titolo conseguito, dovrebbe essere accolta la domanda formulata in via principale, ciò in applicazione delle richiamate direttive e della citata disposizione attuativa interna. In via subordinata, egli dovrà almeno vedersi liquidare un equo indennizzo per arricchimento senza causa, in relazione al risparmio di spesa conseguito dall'Amministrazione per l'utilizzo delle prestazioni personali allora svolte». Viene infine trascritto, in nota, il motivo d’appello sul punto proposto. 8. Il motivo è inammissibile. In disparte la co nfusione e contraddittorietà che connota le argomentazioni censorie (per rendere evidente la quale si è ritenuto necessario riportare sopra testualmente l’integrale illustrazione del motivo), tali da non consentire di individuare quale sia l’affermazione della sentenza d’appello che viene censurata e quale sia rispetto ad essa il motivo di doglianza dedotto , che sia riconducibile ad uno dei vizi tipizzati dall’art. 360 cod. proc. civ., ciò in palese violazione del requisito di cui all’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., deve rilevarsi che la censura sembra comunque non cogliere la ratio decidendi posta a fondamento della decisione sul punto adottata dalla Corte di merito. Al riguardo deve inverorilevarsi, all’esito dell’esame degli atti che in ricorso sono richiamati con osservanza degli oneri di specificità e autosufficienza imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., che: — diversamente da quanto sembra postularsi in ricorso, il Tribunale, con riferimento alla posizione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], non si limitò ad esaminare la sua domanda risarcitoria da inadempimento di direttive europee, dichiarandola inammissibile perché iscritta «a corso di specializzazione medica nell’anno accademico 1991/1992, e dunque in data successiva all’entrata in vigore del d.lgs n. 257/91 con cui è stata data attuazione, quanto meno con riferimento, ratione temporis, a tali medici specializzandi, alle direttive europee di cui si tratta» (v. § 6, pag. 8 della sentenza di primo grado), ma scrutinò anche la «domanda di pagamento della remunerazione», in ordine alla quale rilevò, in motivazione (v. sentenza di primo grado, loc. cit.), che la stessa doveva essere respinta «nei confronti di tutte le Pa qui convenute» perché carenti di legittimazione passiva, spettando questa alle «sole Università con cui il rapporto di formazione si è instaurato»; — il motivo di gravame (peraltro di contenuto pressoché interamente sovrapponibile a quello poi in questa sede proposto come motivo di ricorso) non coglie tale ratio decidendi, non muove cioè alcuna critica al rilievo del difetto di legittimazione passiva che, giusto o sbagliato che fosse (v., in argomento, Cass. n. 18710 del 2016) , era stato posto a fondamento, in primo grado, della statuizione di rigetto della domanda di adempimento; — la Corte d’appello lo ha rigettato sulla base del seguente testuale rilievo: «l'impugnazione è infondata perché … [la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], n.d.r.] …, a differenza degli altri attori, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 257/91 secondo comma che prevede che le disposizioni del decreto stesso si applicano a decorrere dall'anno accademico 1991- 92,aveva in realtà già diritto alla borsa di studio reclamata e, quindi , non può dolersi del suo mancato riconoscimento nei confronti delle amministrazioni convenute». Orbene, alla luce dell’esposto svolgimento del processo e, segnatamente, delle motivazioni della sentenza di primo grado, da tale pur succinta motivazione possono in realtà trarsi due significati, non alternativi, ma contestuali, in buona sostanza confermativi della motivazione addotta dal primo giudice: da un lato, l’infondatezza della domanda risarcitoria, non essendo la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nella condizione di poter dedurre profili risarcitori, dal momento che essa aveva in realtà già diritto alla borsa di studio prevista ai sensi del d.lgs. n. 257 del 1991; dall’altro, l’impossibilità che del suo mancato riconoscimento essa potesse dolersi «nei confronti delle amministrazioni convenute». Le censure svolte non si confrontano con tale motivazione, che neppure individuano, e si appalesano comunque del tutto inconferenti. Ed invero: a) non è in alcun modo illustrata la ragione per la quale il giudice d’appello sarebbe, con essa, incorso nelle plurime violazioni di legge denunciate in rubrica; b) non è certamente a parlarsi di omessa pronuncia, dal momento che la Corte d’appello ha pronunciato espressamentesul motivo di gravame; c) nemmeno è in alcun modo illustrato il vizio motivazionale contestualmente ded otto , peraltro con riferimento a paradigma (quello di «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio») non più attuale. Quand’anche la censura potesse leggersi, in tale ultima direzione, come volta a far valere in realtà un vizio di motivazione apparente o non decifrabile quanto al confermato rigetto della domanda di adempimento (integrante error in procedendo per violazione dell’art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ.), se ne dovrebbe comunque affermare l’inammissibilità per l’evidente non decisività dell’errore, dal momento che l’appello sul punto avrebbe dovuto comunque dichiararsi inammissibile per mancanza di specifico motivo di gravame idoneo ad attingere la ratio decidendi spesa dal primo giudice, rappresentata dalla divisata carenza di legittimazione passiva delle amministrazioni convenute. 9. Con il secondo motivo del proprio ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.». Si duole della mancata compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e, in ogni caso, della loro quantificazione, che non avrebbe tenuto conto della modestia dell’attività professionale svolta e soprattutto della omessa fase decisoria «sotto il profilo delle note e della discussione orale». 10. Il motivo è inammissibile. 10.1. Costituisce, invero, jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione della opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa — ipotesi nella specie non ricorrente — o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea (Cass. 07/03/2001, n. 3272 e successive numerose conformi). È stato anche precisato che «in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione» (Cass. Sez. U.15/07/2005, n. 14989). Può nondimeno soggiungersi che, nel caso di specie, l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale è infondatamente postulata in ricorso, essendo stato il gravame proposto in data in cui, come sopra evidenziato, l’orientamento sul decorso della prescrizione si era già consolidato. 10.2. La quantificazione delle spese sfugge al sindacato di legittimità, una volta che essa si mantenga all’interno del range previsto dallo scaglione di riferimento, determinato in base al valore della causa. Il deposito di note è espressamente attestato nel verbale d’udienza del 21 ottobre 2021, nel quale pure si dà atto che in essa si è dato corso alla discussione orale ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ., il che è di per sé sufficiente a palesare, in punto di fatto, la apoditticità e inammissibilità della censura sotto tale profilo dedotta. Appare opportuno comunque rammentare che i compensi per la c.d. «fase decisionale» non presuppongono necessariamente il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica, né che si faccia luogo a discussione orale [v. art. 4, comma 5, lett. c , d.m. n. 55 del 2014, ove è specificato che «per fase decisionale» si intende «esemplificativamente» lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: « le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso», con la espressa precisazione che «il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)»]. Alla luce del riferito dettato normativo, dunque, ai fini del riconoscimento del la spettanza dei compensi dovuti per la fase decisionale, a nulla rileva che in essa non si sia poi dato corso ad alcuna effettiva discussione orale, né che non vi abbia fatto seguito lo scambio di comparse conclusionali o di memorie di replica. Considerando detta fase, e pur escludendo invece quella relativa alla fase «istruttoria e/o di trattazione» (secondo determinazione dei giudici d’appello non censurata) , i compensi liquidati in concreto dal giudice a quo rimangono all’interno del rang e fissato dal d.m. n. 55 del 2014, per cause di valore superiore ad € 520.000, quale certamente deve considerarsi quella trattata, relativa alle domande cumulate di ben 41 medici. L’individuazione dello scaglione applicabile, in base al valore della causa, non è del resto nemmeno contestata in ricorso. Ciò rende insindacabile la statuizione anche sul punto (v. Cass. n. 6110 del 04/03/2021; n. 4782 del 24/02/2020). 11. Per le considerazioni che precedonoentrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Non v’è luogo a provvedere sul regolamento delle spese, non avendo le amministrazioni intimate svolto difese nella presente sede. 12.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso a