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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 10405/2023

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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 18511-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA], n. 21; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 10; - controricorrente - rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 27 febbraio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Roma, lì 17ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 18511-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA], n. 21; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 10; - controricorrente - rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 27 febbraio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Roma, lì 17ap
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