Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:397
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 settembre 2008 – M / [OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑412/05)
«Responsabilità extracontrattuale – Archiviazione da parte della Commissione di una denuncia che mette in discussione un comportamento di uno Stato membro – Decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo relativa al trattamento della denuncia – Errori commessi dalla Commissione nella constatazione dei casi di cattiva amministrazione – Indicazione nominativa del ricorrente – Violazione del diritto al rispetto della vita privata, dei principi di proporzionalità e del contraddittorio – Danno morale – Nesso causale»
1.
Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia [Art. 288 CE;
Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44,
n. 1, lett. c)] (v. punti 43-48)
2.
[OSCURATO:PERSONA] europeo – Obbligo di rispetto del principio di riservatezza – Obbligo di non indicare nominativamente persone non
soggette al suo controllo (v. punti 126-133)
3.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica di rango superiore
posta a tutela dei singoli (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 133-145)
4.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo (Art. 288, secondo
comma, CE) (v. punti 146-158)
[OSCURATO:PERSONA] di risarcimento, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, del danno subito dal ricorrente a causa della sua indicazione
nominativa nella decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo 18 luglio 2002, relativa alla denuncia iscritta a ruolo con il numero 1288/99/OV
e delle negligenze commesse dal [OSCURATO:PERSONA] europeo quanto all’istruzione di detta denuncia e alle conclusioni cui è giunto
in detta decisione.
Dispositivo
1)
[OSCURATO:PERSONA] europeo è condannato a pagare al sig. M. un risarcimento di EUR 10 000.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
Ciascuna parte sopporta le proprie spese.