CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11856/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inamrnissibilita' del ricorso. udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] che, in data 30 giugno 2021, gli ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico con riguardo al reato di concorso in tentativo di estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. Deduce il ricorrente: 1. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla configurabilità del reato di estorsione anziché di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Lamenta che la valutazione del tribunale del riesame si è focalizzata esclusivamente sulla condotta di [OSCURATO:PERSONA], senza considerare la posizione dell'indagato che appare solo nell'incontro del 19 novembre 2019 quando chiede al Caccamo la restituzione del locale e il pagamento di un debito di 40.000 C. Evidenzia inoltre che, come indicato dallo stesso tribunale del riesame, nessun vantaggio patrimoniale avrebbe ottenuto lo Zagari, ma solo un mero accrescimento del suo prestigio criminale. È lo stesso Caccamo che riferisce che non si è trattato di mazzette ma solo del pagamento dell'affitto del locale e di accordi per l'entità dello stesso e per la data del rilascio. Con riguardo in particolare alla posizione del ricorrente viene rilevato che, molto tempo prima dell'intervento dello Zagari, davanti al tribunale di Palmi era stato intentato dal Pezzano un giudizio civile che si era concluso con la sentenza numero 374 del 2018 che aveva emesso l'ordine di rilascio dell'immobile e riconosciuto un credito per canoni non pagati per l'importo di euro 45.500,00. Rileva ancora il ricorrente che con riferimento all'asserito accrescimento del potere criminale dello Zagari vi è stato un evidente travisamento poiché lo svolgere dei fatti, così come narrati dal Caccamo, ha sicuramente appannato l'eventuale prestigio criminale dello Zagari in quanto per oltre un anno il Caccamo è riuscito a non mantenere gli impegni assunti senza subire alcuna ritorsione; 2. violazione di legge e vizio della motivazione laddove sono state indicate a riscontro delle dichiarazioni del Caccamo le dichiarazioni della moglie; 3. violazione di legge vizio della motivazione con riguardo al concorso dell'indagato nel tentativo di estorsione in argomento 4. vizio della motivazione che riguarda alla sussistenza della aggravante del metodo mafioso. 5. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è manifestamente infondato. Dalla ricostruzione dei fatti operata dal tribunale del riesame, con il richiamo agli atti di indagine, risulta che [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 2020 ha denunciato di avere ricevuto gravi minacce da parte di [OSCURATO:PERSONA] finalizzate a costringerlo alla consegna, in suo favore, di una cospicua somma di denaro (40.000,00 €), nonché a lasciare l'immobile sede del "Lounge bar - ristorante Fantasy" di cui il Caccamo era gestore dal 2015, locale locatogli da [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], per un corrispettivo mensile di euro 2400,00. Precisava che il Pezzano, con il quale aveva avuto da subito plurime controversie, che erano scaturite anche in procedimenti civili, ancora in corso, mirava ad avere la disponibilità di euro 25.000 per saldare i suoi debiti bancari e la liberazione dell'immobile. Nel 2017 gli intimava lo sfratto. Caccamo denuncia, inoltre, di essere diventato oggetto di richieste estorsive aventi ad oggetto la riconsegna del locale da parte di Zagari, di cui conosceva bene la fama criminale, dal novembre 2019. Nell'incontro del 19 novembre 2019 erano presenti oltre a Caccamo, [OSCURATO:PERSONA] (persona vicina agli Zagari), Pezzano e Zagari che interveniva come se fosse l'effettivo titolare del locale. Così nei successivi incontri che non registravano la presenza del Pezzano. È indubbio, pertanto, che il Pezzano non riuscendo con i mezzi a disposizione a fare in modo che Caccamo abbandonasse il suo progetto imprenditoriale si è rivolto alla criminalità organizzata e in particolare a [OSCURATO:PERSONA] affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Filardo del 2020, se, ai fini della distinzione tra i reati estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è possibile attribuire rilievo decisivo alla partecipazione al reato di terzi concorrenti non creditori (abbiano, o meno, posto in essere la condotta tipica) risulta, al contrario, determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio. Ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione; in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Le Sezioni Unite, sulla scorta di tale presupposto, hanno però ritenuto di precisare che nei casi in cui la condotta sia finalizzata alla soddisfazione di un interesse ulteriore (anche se di per sé di natura non patrimoniale) rispetto a quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato, la fattispecie è sussumibile sempre e comunque nella sfera di tipicità dell'art. 629 cod. pen., con il concorso dello stesso creditore, per avere agevolato il perseguimento (anche o soltanto) di una finalità (anche soltanto lato sensu) di profitto di terzi. D'altro canto, questa Corte ha già chiarito che non è configurabile il reato di ragion fattasi, bensì quello di estorsione, allorché si sia in presenza di una organizzazione che opera, in vista del conseguimento anche di un proprio profitto, nel caso di specie, la riaffermazione del proprio potere criminale sul territorio. Correttamente il reato è stato qualificato come tentativo di estorsione in concorso. Gli ulteriori motivi sono palesemente inammissibili in quanto il ricorrente ha proposto doglianze che si riflettono esclusivamente sui criteri di valutazione del materiale indiziario, puntualmente delibato dai giudici del gravame, i quali hanno offerto - su tutti i punti della vicenda, ora nuovamente rievocati dal ricorrente - una motivazione del tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi in punto di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dai giudici del riesame. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti (attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; riscontro delle stesse dagli atti di indagine, sussistenza dell'aggravante mafiosa) in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le rispettive censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. Considerato inoltre che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 cod. pen. per l'emissione di misura cautelare, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Congrua deve ritenersi, nell'iter motivazionale dell'impugnato provvedimento, anche la giustificazione offerta riguardo alla sussistenza delle esigenze cautela ri. Pur sinteticamente esposto, tale apprezzamento viene delineato, in punto di fatto, attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, rispetto alle quali il ricorrente non ha offerto significativi elementi, né ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo sviluppato nell'impugnata ordinanza. Al riguardo non può che ribadirsi che l'ordinamento non conferisce a questa Suprema Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione delle misura cautelare e del tribunale chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni de libertate. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa dell