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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 16007/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/05/2022 dalla CORTE di APPELLO di SALERNO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cosenza, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; in subordine la dichiarazione d'intervenuta prescrizione, con ogni conseguente statuizione.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 03/05/2022 la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di truffa tramite piattaforma informatica.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, sulla base dei seguenti motivi, con i quali ha eccepito: - la violazione del diritto di difesa, per l'omesso avviso al difensore e all'imputato del rinvio dell'udienza del 18 giugno 2020 a quella del 26 novembre 2020, a causa dell'emergenza sanitaria, nell'irrilevanza della presenza del difensore di ufficio; inoltre, anche il decreto di fissazione dell'udienza di appello era stato notificato direttamente al difensore, "non seguendo la regolarità del suo corso ex art. 161, comma 4 cod. proc. pen."; - vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità, basata soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa, senza approfondimento istruttorio; - estinzione del reato per prescrizione, in quanto i fatti risultavano commessi nel mese di ottobre 2014.

3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi che reiterano questioni già devolute alla corte di merito e da questa adeguatamente affrontate e risolte.

3.1. La Corte d'appello di Salerno ha correttamente rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado con la quale era stata contestata la lesione del diritto di difesa per difetto di comunicazione al difensore ed all'imputato della data della udienza del 26.11.2020.

Dall'esame degli atti, consentito attesa la natura processuale del rilievo, risulta che alla prima udienza del processo dinanzi al Tribunale, fissata per il 12.12.2019, il giudice, in presenza delle parti, dispose un rinvio al 18.6.2020; quindi, a tale udienza, assenti l'imputato (rinunciante a comparire) e il difensore di fiducia (sostituito da uno di ufficio), rinviò al 26.11.2020, con la conseguenza che: a) non sussisteva obbligo di ulteriori comunicazioni alle parti - trattandosi, appunto, di rinvio effettuato in udienza; b) non doveva neanche procedersi alla richiesta di traduzione dal carcere dell'imputato perché la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale costui è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive (sez.4, n.50444 del 10/12/2019, rv.277950).

Per quanto riguarda il giudizio di appello, il Filippelli risulta assistito da difensore che ha concluso senza nulla eccepire in ordine ad eventuali irregolarità della notifica, peraltro eseguita presso il difensore di fiducia dove l'imputato aveva eletto domicilio.

4. I rilievi sull'accertamento di responsabilità reiterano profili di merito, definiti con cd. doppia conforme: il compendio probatorio, con argomentazioni immuni da vizi logici, è stato ritenuto sufficiente per ricondurre la truffa al Filippelli, a cui favore fu eseguito il versamento eseguito dalla persona offesa, vittima della condotta truffaldina.

5. Il reato, commesso il giorno 1 ottobre 2014, non si era prescritto alla data di pronuncia della sentenza di secondo grado, il 03/05/2022, poiché il termine massimo di sette anni e sei mesi sarebbe scaduto il successivo 4 giugno 2022; l'inammissibilità del ricorso preclude altresì il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

6. L'inammissibilità del ricorso, inoltre, determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/05/2022 dalla CORTE di APPELLO di SALERNO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cosenza, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; in subordine la dichiarazione d'intervenuta prescrizione, con ogni conseguente statuizione. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 03/05/2022 la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di truffa tramite piattaforma informatica. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, sulla base dei seguenti motivi, con i quali ha eccepito: - la violazione del diritto di difesa, per l'omesso avviso al difensore e all'imputato del rinvio dell'udienza del 18 giugno 2020 a quella del 26 novembre 2020, a causa dell'emergenza sanitaria, nell'irrilevanza della presenza del difensore di ufficio; inoltre, anche il decreto di fissazione dell'udienza di appello era stato notificato direttamente al difensore, "non seguendo la regolarità del suo corso ex art. 161, comma 4 cod. proc. pen."; - vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità, basata soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa, senza approfondimento istruttorio; - estinzione del reato per prescrizione, in quanto i fatti risultavano commessi nel mese di ottobre 2014. 3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi che reiterano questioni già devolute alla corte di merito e da questa adeguatamente affrontate e risolte. 3.1. La Corte d'appello di Salerno ha correttamente rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado con la quale era stata contestata la lesione del diritto di difesa per difetto di comunicazione al difensore ed all'imputato della data della udienza del 26.11.2020. Dall'esame degli atti, consentito attesa la natura processuale del rilievo, risulta che alla prima udienza del processo dinanzi al Tribunale, fissata per il 12.12.2019, il giudice, in presenza delle parti, dispose un rinvio al 18.6.2020; quindi, a tale udienza, assenti l'imputato (rinunciante a comparire) e il difensore di fiducia (sostituito da uno di ufficio), rinviò al 26.11.2020, con la conseguenza che: a) non sussisteva obbligo di ulteriori comunicazioni alle parti - trattandosi, appunto, di rinvio effettuato in udienza; b) non doveva neanche procedersi alla richiesta di traduzione dal carcere dell'imputato perché la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale costui è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive (sez.4, n.50444 del 10/12/2019, rv.277950). Per quanto riguarda il giudizio di appello, il Filippelli risulta assistito da difensore che ha concluso senza nulla eccepire in ordine ad eventuali irregolarità della notifica, peraltro eseguita presso il difensore di fiducia dove l'imputato aveva eletto domicilio. 4. I rilievi sull'accertamento di responsabilità reiterano profili di merito, definiti con cd. doppia conforme: il compendio probatorio, con argomentazioni immuni da vizi logici, è stato ritenuto sufficiente per ricondurre la truffa al Filippelli, a cui favore fu eseguito il versamento eseguito dalla persona offesa, vittima della condotta truffaldina. 5. Il reato, commesso il giorno 1 ottobre 2014, non si era prescritto alla data di pronuncia della sentenza di secondo grado, il 03/05/2022, poiché il termine massimo di sette anni e sei mesi sarebbe scaduto il successivo 4 giugno 2022; l'inammissibilità del ricorso preclude altresì il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). 6. L'inammissibilità del ricorso, inoltre, determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno
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