CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04506/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17309/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] N. 136 di PALERMO, in persona dell’amministratore p.t.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 884/2024 della Corte di appello di Palermo, pubblicata il 21 maggio 2024; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che i ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento – in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di v. Aurispa n. 136 di Palermo - delle stesse a carico dei ricorrenti, in solido fra loro, che hanno dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di v. Aurispa n. 136 di Palermo, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 1.100,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Roma,