Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 38616/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le note conclusive del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la conferma della sentenza impugnata con declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso; lette le note conclusive del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato continuato di lesioni volontarie.

2. Propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'eccezione processuale, proposta con i motivi di appello, in ordine alla mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato per omessa rituale notifica del decreto di citazione.

2.2. Violazione di legge processuale per omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

3. Si è proceduto con il rito della trattazione scritta e le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso (" violazione obbligo di corretta motivazione - apparente e viziata per errata applicazione della legge procedurale - artt. 157, 160,161 ,171, lett.

F) 178 lett.

C 179 co. 1 606 lett.

C c.p.p.") è manifestamente infondato.

Le censure sono pedissequamente reiterative di quelle proposte con l'atto di appello e su di esse il Tribunale ha congruamente e correttamente motivato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la notifica del decreto di citazione in giudizio dinanzi al Giudice di pace risulta effettuata ritualmente.

Emerge dagli atti processuali che l'ufficiale giudiziario non ha potette effettuare la notifica nel domicilio eletto dal Florio, perché assente e perché non vi era familiare o persona abilitata per legge a ricevere atti, con conseguente rituale attivazione del sistema di comunicazione suppletivo previsto dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen..

Risultano, infatti, i seguenti dati processuali in ordine ai tentativi di notifica presso il domicilio eletto dell'imputato: verbale del 7 maggio 2018 - primo accesso del 8 febbraio 2018 ore 16.36 - secondo accesso del 9 febbraio 2018 ore 10.05; verbale del 4 dicembre 2017 - primo accesso del 28 settembre 2017 ore 18 - secondo accesso del 29 settembre 2017 ore

9.30. Risulta altresì l'attestazione dell'ufficiale giudiziario [OSCURATO:PERSONA] di invio della raccomandata spedita il 4 ottobre 2017 (n. 614173103447) Solo in seguito alla constatata impossibilità di effettuare le notifiche al domicilio eletto, si procedette a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sicché risulta rispettato il sistema delle disposizioni finalizzate al perfezionamento delle notificazioni funzionale alla conoscenza legale della citazione a giudizio (si vedano in materia Sez.

U n. 28451 del 28/04/2011, Rv. 250120; Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017 Rv. 271771 Sez.

U n. 14573 del 25/11/2021 -dep. 14/04/2022- Rv. 282848).

3. Il secondo motivo è aspecifico.

Invero, il ricorrente non precisa la decisívità delle prove richieste con l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mentre la motivazione della sentenza impugnata, nella parte afferente alla valutazione delle risultanze processuali (pagg. 2 e 3 della sentenza), consente di ritenere che il Tribunale abbia ritenuto superflua ogni altra acquisizione probatoria.4.

Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

La parte civile non ha richiesto la condanna alla rifusione delle spese sostenute.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della_spmma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso AI 8 I glio 2022 Il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le note conclusive del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la conferma della sentenza impugnata con declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso; lette le note conclusive del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato continuato di lesioni volontarie. 2. Propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'eccezione processuale, proposta con i motivi di appello, in ordine alla mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato per omessa rituale notifica del decreto di citazione. 2.2. Violazione di legge processuale per omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 3. Si è proceduto con il rito della trattazione scritta e le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso (" violazione obbligo di corretta motivazione - apparente e viziata per errata applicazione della legge procedurale - artt. 157, 160,161 ,171, lett. F) 178 lett. C 179 co. 1 606 lett. C c.p.p.") è manifestamente infondato. Le censure sono pedissequamente reiterative di quelle proposte con l'atto di appello e su di esse il Tribunale ha congruamente e correttamente motivato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la notifica del decreto di citazione in giudizio dinanzi al Giudice di pace risulta effettuata ritualmente. Emerge dagli atti processuali che l'ufficiale giudiziario non ha potette effettuare la notifica nel domicilio eletto dal Florio, perché assente e perché non vi era familiare o persona abilitata per legge a ricevere atti, con conseguente rituale attivazione del sistema di comunicazione suppletivo previsto dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. Risultano, infatti, i seguenti dati processuali in ordine ai tentativi di notifica presso il domicilio eletto dell'imputato: verbale del 7 maggio 2018 - primo accesso del 8 febbraio 2018 ore 16.36 - secondo accesso del 9 febbraio 2018 ore 10.05; verbale del 4 dicembre 2017 - primo accesso del 28 settembre 2017 ore 18 - secondo accesso del 29 settembre 2017 ore 9.30. Risulta altresì l'attestazione dell'ufficiale giudiziario [OSCURATO:PERSONA] di invio della raccomandata spedita il 4 ottobre 2017 (n. 614173103447) Solo in seguito alla constatata impossibilità di effettuare le notifiche al domicilio eletto, si procedette a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sicché risulta rispettato il sistema delle disposizioni finalizzate al perfezionamento delle notificazioni funzionale alla conoscenza legale della citazione a giudizio (si vedano in materia Sez. U n. 28451 del 28/04/2011, Rv. 250120; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 Rv. 271771 Sez. U n. 14573 del 25/11/2021 -dep. 14/04/2022- Rv. 282848). 3. Il secondo motivo è aspecifico. Invero, il ricorrente non precisa la decisívità delle prove richieste con l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mentre la motivazione della sentenza impugnata, nella parte afferente alla valutazione delle risultanze processuali (pagg. 2 e 3 della sentenza), consente di ritenere che il Tribunale abbia ritenuto superflua ogni altra acquisizione probatoria.4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La parte civile non ha richiesto la condanna alla rifusione delle spese sostenute. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della_spmma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso AI 8 I glio 2022 Il c
Decreto Cassazione n. 38616/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris