CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11212/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 28826-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, nonché delibera di G.C. n. 98 del 15 luglio 2021, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 44, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA F. [OSCURATO:PERSONA]’ CALBOLI, n. 9 ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente / ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 569/06/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 19/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .impugnò, innanzi alla C.T.P. di Padova il provvedimento con cui il [OSCURATO:PERSONA] le negò il rimborso dell’I.M.U. corrisposta dalla contribuente per gli anni di imposta dal 2012 al 2016, relativamente ad alcuni impianti fotovoltaici; che l’aditaC.T.P. rigettò il ricorso con sentenza n. 205/2019, avverso la quale la contribuente propose appello innanzi alla C.T.R. del Veneto che, con sentenza n. 569/06/2021, depositata il 19/04/2021 accolse parzialmente il gravame, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva – illegittimo il diniego opposto dal COMUNE per carenza del presupposto impositivo, non rientrando l’impianto fotovoltaico nella nozione di “fabbricato” quanto, piuttosto, di “macchinario”, ad eccezione che per l’anno di imposta 2012, per essersi il diritto della società contribuente, limitatamente a tale annualità, prescritto; che avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .; Rilevato che in vista dell’odierna adunanza camerale il difensore della [OSCURATO:PERSONA] ha depositato “istanza di discussione congiunta”, per connessione oggettiva e (in taluni casi solo parzialmente) soggettiva del presente procedimento (iscritto al n. 28826-2021 R.G.) a quelli iscritto ai seguenti nn. di R.G.: 28216/2022, 28223/2022, 28834/2021, 28219/2022, 28213/2022, 28212/2022, 9544/2022; Ritenuta, dunque, l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo, onde consentire la eventuale trattazione congiunta del presente procedimento in uno a quelli supra individuati; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per consentire la eventuale trattazione congiunta dei procedimenti indicati in motivazione. Così deci