CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 16735/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 3 maggio 2022 dalla Corte di Appello di Napoli. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza resa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 5 luglio 2021, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine e numerosi reati satellite, rideterminando il trattamento sanzionatorio. Ricorre l'imputato, con impugnazione personale, deducendo violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato in quanto non sottoscritta da difensore iscritto nell'albo dei soggetti abilitati al patrocinio dinanzi a questa Corte Suprema. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 2 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D iela [OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:PERSONA]