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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 42728/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione VENUTI Andrea ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Pisa di condanna in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 6, codice strada, commesso in Vecchiano il 20/12/2016; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., atteso che il ricorrente ha contestato la decisione, da un lato, quanto alla dedotta nullità della sentenza appellata per motivazione asseritamente inesistente, prospettazione difensiva che, tuttavia, si pone in netto contrasto, da un lato, con la precisazione contenuta nella sentenza censurata (secondo la quale la sentenza appellata conteneva gli elementi sufficienti a rinvenire il percorso giustificativo seguito dal primo giudice, anche attraverso il rinvio agli atti del procedimento); dall'altro, con la giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità ( sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735; Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118; sez. 5, n. 13435 del 4/3/2022, Coan, Rv. 282878; n. 341 del 18/11/2021, dep. 2022, Pirrottina, RV. 282381), con la quale, viceversa, la motivazione censurata è del tutto coerente; che, con altro motivo, la difesa ha contestato la sussistenza dei presupposti per procedere al controllo su strada, proponendo una diversa - e in questa sede inammissibile - lettura dei datì probatori e omettendo, in ogni caso, un effettivo confronto con le ragioni della decisione sul punto (sul contenuto essenziale dell'atto dì impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); infine, con ulteriore doglianza, ha lamentato inosservanza e erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale quanto al trattamento sanzionatorio, congruamente giustificato dai giudici territoriali; considerato che l'inammìssibilità, precludendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale, non consente alle cause estintive del reato (nel caso di specie eventuale prescrizione verificatasi dopo la sentenza d'appello) di operare e impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; n. 33542 del 27/6/2001, Rv. 219531; n. 23428 del 22/3/2005, Rv. 231164; sez. 6 n. 25807 del 14/3/2014, Rv. 259202; sez. 1 n. 6693 del 20/1/2014, Rv. 259205);che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione VENUTI Andrea ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Pisa di condanna in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 6, codice strada, commesso in Vecchiano il 20/12/2016; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., atteso che il ricorrente ha contestato la decisione, da un lato, quanto alla dedotta nullità della sentenza appellata per motivazione asseritamente inesistente, prospettazione difensiva che, tuttavia, si pone in netto contrasto, da un lato, con la precisazione contenuta nella sentenza censurata (secondo la quale la sentenza appellata conteneva gli elementi sufficienti a rinvenire il percorso giustificativo seguito dal primo giudice, anche attraverso il rinvio agli atti del procedimento); dall'altro, con la giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità ( sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735; Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118; sez. 5, n. 13435 del 4/3/2022, Coan, Rv. 282878; n. 341 del 18/11/2021, dep. 2022, Pirrottina, RV. 282381), con la quale, viceversa, la motivazione censurata è del tutto coerente; che, con altro motivo, la difesa ha contestato la sussistenza dei presupposti per procedere al controllo su strada, proponendo una diversa - e in questa sede inammissibile - lettura dei datì probatori e omettendo, in ogni caso, un effettivo confronto con le ragioni della decisione sul punto (sul contenuto essenziale dell'atto dì impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); infine, con ulteriore doglianza, ha lamentato inosservanza e erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale quanto al trattamento sanzionatorio, congruamente giustificato dai giudici territoriali; considerato che l'inammìssibilità, precludendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale, non consente alle cause estintive del reato (nel caso di specie eventuale prescrizione verificatasi dopo la sentenza d'appello) di operare e impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; n. 33542 del 27/6/2001, Rv. 219531; n. 23428 del 22/3/2005, Rv. 231164; sez. 6 n. 25807 del 14/3/2014, Rv. 259202; sez. 1 n. 6693 del 20/1/2014, Rv. 259205);che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]