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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 23855/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOpato avviso alle parti; -II udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e quattro mesi di reclusione, in aumento su quella inflitta con altra sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della mede- sima AG, per il reato continuato di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di prosciogli- mento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché eccessività della pena applicata ed erronea qualificazione giuridica dei fatti oggetto di imputazione.

L'impugnazione proposta è inammissibile.

Invero, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 ed applicabile ratione temporis al caso in esame, la censura afferente all'erronea qualificazione giuridica del fatto è in astratto ammissibile, tuttavia si rileva che nella specie il giudice ha dato atto della corretta qualificazione giuridica delle violazioni alla misura di prevenzione, mentre il ricorso sul punto risulta assolutamente generico, nulla avendo esplicitato in ordine a detto vizio soltanto enunciato.

Parimenti, risulta effettuata, con esito negativo, la disamina circa la ricorrenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che comunque non costituisce vizio rilevabile in sede di legittimità ("In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate".

Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

Quanto all'eccessività della pena - prescindendo dal fatto che si tratta di pena concordata - parimenti non costituisce vizio rilevabile in sede di legittimità.

Ne consegue l'inammissibilità, de plano, del ricorso a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, di una congrua somma alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOpato avviso alle parti; -II udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e quattro mesi di reclusione, in aumento su quella inflitta con altra sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della mede- sima AG, per il reato continuato di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS. Avverso detta sentenza proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di prosciogli- mento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché eccessività della pena applicata ed erronea qualificazione giuridica dei fatti oggetto di imputazione. L'impugnazione proposta è inammissibile. Invero, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 ed applicabile ratione temporis al caso in esame, la censura afferente all'erronea qualificazione giuridica del fatto è in astratto ammissibile, tuttavia si rileva che nella specie il giudice ha dato atto della corretta qualificazione giuridica delle violazioni alla misura di prevenzione, mentre il ricorso sul punto risulta assolutamente generico, nulla avendo esplicitato in ordine a detto vizio soltanto enunciato. Parimenti, risulta effettuata, con esito negativo, la disamina circa la ricorrenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che comunque non costituisce vizio rilevabile in sede di legittimità ("In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate". Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Quanto all'eccessività della pena - prescindendo dal fatto che si tratta di pena concordata - parimenti non costituisce vizio rilevabile in sede di legittimità. Ne consegue l'inammissibilità, de plano, del ricorso a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, di una congrua somma alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 23855/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris