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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 25797/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]` nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 del TRIBUNALE di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Salerno ha confermato la pronuncia emessa in primo grado, dal giudice di apce, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li aveva dichiarati colpevoli del reato di lesioni personali. 2.Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo lamentano che risultando le lesioni commesse ai danni del fratello, competente a decidere sarebbe stato il tribunale e non il giudice di pace e che il tribunale aveva rigettato l'eccezione di incompetenza osservando il difetto di interesse ad eccepirla, laddove l'incompetenza per materia è rilevabile in ogni stato e grado anche di ufficio e comporta la nullità assoluta della decisione. 2.2.Col secondo motivo lamenta il diniego del benefico della sospensione condizionale della pena assumendo di averlo chiesto in relazione alla eventualmente irrogata per la ipotesi di reato effettivamente contestata ossia quella di lesioni aggravate dai vincolo di parentela.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del secondo comma dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione dei reati. il difensore degli imputati ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. primo motivo di ricorso è inammissibile.

Come ha già correttamente osservato il tribunale vi è carenza di interesse ad impugnare rispetto alla eccepita incompetenza per materia.

Questa Corte ha avuto modo di affermare, in relazione al caso delle lesioni lievi, da riqualificare in lesioni comuni, il principio per cui non sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato che, condannato per lesioni personali lievi, ex art. 582 cod, pen., deduca l'incompetenza per materia del giudice di pace.

In questo caso, infatti, l'accoglimento del motivo dì ricorso, comporterebbe la riqualificazione dei fatto in termini più gravi (lesioni comuni in luogo di quelle lievi) non concretizzando per il ricorrente stesso una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento impugnato (Sez 5, n. 7064 del 21/12/2010 Ud. (dep. 23/02/2011), Rv. 249947; Sez. 1., n. 18849 dei 09/02/2016, Rv. 266887 - 01), Né una siffatta situazione più vantaggiosa potrebbe essere ravvisata nel caso di specie nella richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena che, secondo quanto osserva il tribunale, era stata avanzata in maniera autonoma e sganciata dal primo motivo di appello ossia in relazione alla fattispecie originaria non aggravata di competenza del giudice di pace, rispetto alla quale l'art. 60 del D.Lo. 274/2000 ne preclude l'applicazione.

A ciò si aggiunga che il vantaggio derivante dalla possibilità di applicazione della sospensione condizionale della pena una volta riconosciuta la competenza del tribunale in luogo di quella del giudice di pace è stato sì riconosciuto da questa Corte - così con la sentenza Sez. 5, n. 33860 del 14/05/2018, Rv. 273895 - 01 - ma pur sempre in relazione al ben diverso caso in cui l'eccezione di incompetenza per materia era stata sollevata con riferimento ad una condanna del giudice di pace alla pena della detenzione domiciliare laddove nel caso di specie gli imputati sono stati entrambi condannati alla pena pecuniaria (di euro 400,00 di multa ciascuno), più favorevole rispetto ad un'eventuale pena detentiva sia pure sospesa.

Ciò posto deve ribadirsi che, in generale, è ravvisabile un interesse all'impugnazione, solo allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare per il ricorrente, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento stesso (Sez. 3, n. 24272 del 24.3.2010, Abagnale, Rv. 247685; Sez. 5, n. 27917 del 6.5.2009, Merlo, Rv. 244207).

La conclusione è valida anche laddove l'esattezza della decisione riguardi l'esatta qualificazione giuridica del fatto ai fini della determinazione della competenza per materia (in tal senso Sez. 1, n. 6212 del 5.4.1994, imp.

Marano, Rv. 198663); laddove nel caso di specie la qualità di fratello, che il ricorrente intende valorizzare ai fini della diversa competenza, riverbererebbe i suoi effetti in maniera negativa sulla valutazione del fatto; né il ricorso ha indicato le ragioni per le quali sussisterebbe, in concreto, l'interesse a tale prospettazione.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]` nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 del TRIBUNALE di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Salerno ha confermato la pronuncia emessa in primo grado, dal giudice di apce, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li aveva dichiarati colpevoli del reato di lesioni personali. 2.Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo lamentano che risultando le lesioni commesse ai danni del fratello, competente a decidere sarebbe stato il tribunale e non il giudice di pace e che il tribunale aveva rigettato l'eccezione di incompetenza osservando il difetto di interesse ad eccepirla, laddove l'incompetenza per materia è rilevabile in ogni stato e grado anche di ufficio e comporta la nullità assoluta della decisione. 2.2.Col secondo motivo lamenta il diniego del benefico della sospensione condizionale della pena assumendo di averlo chiesto in relazione alla eventualmente irrogata per la ipotesi di reato effettivamente contestata ossia quella di lesioni aggravate dai vincolo di parentela. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del secondo comma dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione dei reati. il difensore degli imputati ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. primo motivo di ricorso è inammissibile. Come ha già correttamente osservato il tribunale vi è carenza di interesse ad impugnare rispetto alla eccepita incompetenza per materia. Questa Corte ha avuto modo di affermare, in relazione al caso delle lesioni lievi, da riqualificare in lesioni comuni, il principio per cui non sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato che, condannato per lesioni personali lievi, ex art. 582 cod, pen., deduca l'incompetenza per materia del giudice di pace. In questo caso, infatti, l'accoglimento del motivo dì ricorso, comporterebbe la riqualificazione dei fatto in termini più gravi (lesioni comuni in luogo di quelle lievi) non concretizzando per il ricorrente stesso una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento impugnato (Sez 5, n. 7064 del 21/12/2010 Ud. (dep. 23/02/2011), Rv. 249947; Sez. 1., n. 18849 dei 09/02/2016, Rv. 266887 - 01), Né una siffatta situazione più vantaggiosa potrebbe essere ravvisata nel caso di specie nella richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena che, secondo quanto osserva il tribunale, era stata avanzata in maniera autonoma e sganciata dal primo motivo di appello ossia in relazione alla fattispecie originaria non aggravata di competenza del giudice di pace, rispetto alla quale l'art. 60 del D.Lo. 274/2000 ne preclude l'applicazione. A ciò si aggiunga che il vantaggio derivante dalla possibilità di applicazione della sospensione condizionale della pena una volta riconosciuta la competenza del tribunale in luogo di quella del giudice di pace è stato sì riconosciuto da questa Corte - così con la sentenza Sez. 5, n. 33860 del 14/05/2018, Rv. 273895 - 01 - ma pur sempre in relazione al ben diverso caso in cui l'eccezione di incompetenza per materia era stata sollevata con riferimento ad una condanna del giudice di pace alla pena della detenzione domiciliare laddove nel caso di specie gli imputati sono stati entrambi condannati alla pena pecuniaria (di euro 400,00 di multa ciascuno), più favorevole rispetto ad un'eventuale pena detentiva sia pure sospesa. Ciò posto deve ribadirsi che, in generale, è ravvisabile un interesse all'impugnazione, solo allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare per il ricorrente, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento stesso (Sez. 3, n. 24272 del 24.3.2010, Abagnale, Rv. 247685; Sez. 5, n. 27917 del 6.5.2009, Merlo, Rv. 244207). La conclusione è valida anche laddove l'esattezza della decisione riguardi l'esatta qualificazione giuridica del fatto ai fini della determinazione della competenza per materia (in tal senso Sez. 1, n. 6212 del 5.4.1994, imp. Marano, Rv. 198663); laddove nel caso di specie la qualità di fratello, che il ricorrente intende valorizzare ai fini della diversa competenza, riverbererebbe i suoi effetti in maniera negativa sulla valutazione del fatto; né il ricorso ha indicato le ragioni per le quali sussisterebbe, in concreto, l'interesse a tale prospettazione. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00
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