CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24177/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 12 settembre 2019, con cui era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 217, comma 2, I.fall., ed era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il ricorrente si duole, con il primo motivo, della violazione di legge e del vizio di motivazione per essere stato ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato; e, con il secondo motivo, della violazione di legge e del vizio di motivazione per non essere stato applicato l'art. 131-bis, cod. pen. 2. Il ricorso non è manifestamente infondato con riguardo al primo motivo di censura, alla luce della giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta documentale semplice (v. Sez. 5, n. 36613 del 15/07/2010, Rv. 248434 - 01). In assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 24 maggio 2024 è decorso del termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 200 giorni di sospensione. 3. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché' il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il