CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18740/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: PATANE' [OSCURATO:PERSONA] pato a ACIREALE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., denunciando la valutazione del compendio probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto che l'imputato ha indotto in errore [OSCURATO:PERSONA], facendole credere di nutrire dei sentimenti nei suoi confronti, al fine di procurarsi un ingiusto profitto (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); considerato che il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso che censurano, rispettivamente, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., il trattamento sanzionatorio e la provvisionale immediatamente esecutiva a titolo di risarcimento per i danni morali causati alla parte civile, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che la Corte d'appello di Milano ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base dell'intensità del dolo e della gravità del fatto e ha ritenuto adeguata e proporzionata la pena irrogata durante il primo grado di giudizio, così anche gli importi liquidati in sentenza, trattandosi (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); che le statuizioni civili, provvisoriamente esecutive, non sono censurabili nella sede di legittimità, trattandosi di punti della decisione non sudcettibili di irrevocabilità nel giudizio penale (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 - 01; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente P.Q.M