CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14817/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste dei difensori degli imputati, che hanno fatto pervenire memorie defensive; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente GAUeriQ riformato la sentenza deli237:fiugno 2020 del Tribunale di Pisa nella parte in cui, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, unificati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato dalla pluralità delle condotte, da essi commesso in qualità di amministratori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 28 maggio 2007, condannandoli alla pena di giustizia ed alle pene accessorie di legge. In particolare, la Corte di appello ha ridotto ad anni tre la durata delle pene accessorie. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge, avendo la Corte di appello deciso invertendo l'onere della prova, e mancanza e contraddittorietà della motivazione anche per effetto del travisamento della prova. Sostiene che erroneamente la prova delle condotte distrattive è stata desunta in via esclusiva dai partitari, mentre si sarebbe dovuto accertare se i prelievi risultanti dalla contabilità fossero effettivi. La esistenza delle somme nel patrimonio della fallita andava accertata prescindendo dal dato contabile, considerato, peraltro, che le scritture contabili erano inattendibili. Sarebbe stato necessario un accertamento sui conti correnti della società per verificare se i prelievi risultanti dalle scritture contabili fossero effettivi. Peraltro, il bilancio alla data del 31 dicembre 2005 e quello alla data del 31 dicembre 2006 indicavano alla voce «Altri finanziatori - Debiti verso soci», ove avrebbe dovuto essere registrato l'indebito prelievo integrante la distrazione, il medesimo dato; tale circostanza stava a significare che il prelievo non era avvenuto o che successivamente esso era stato rimborsato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Segnala che l'affermazione della penale responsabilità si fonda sulle dichiarazioni rese al curatore dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che si era sempre sottratto all'esame dibattimentale. La Corte di appello aveva sul punto osservato che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state inutilizzabili solo laddove il Martini avesse chiesto che il coimputato fosse esaminato, ma tale richiesta non era stata avanzata nel corso del giudizio. Il ricorrente evidenzia allora che il Pubblico ministero aveva chiesto l'esame del [OSCURATO:PERSONA] e il proprio difensore aveva chiesto il suo controesame; peraltro, l'esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso dal Tribunale di Pisa e mai rinunciato dal Pubblico ministero; il [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non si era mai sottoposto all'esame. Il Tribunale aveva acquisito anche le dichiarazioni accusatorie che il [OSCURATO:PERSONA] aveva scritto in un documento, ma questo era stato redatto alla presenza del curatore fallimentare e di alcuni appartenenti alla Guardia di Finanza; si trattava di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, atteso che la presenza della Guardia di finanza trovava giustificazione proprio nella circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] già era sottoposto ad indagini. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] riportate nella relazione del curatore erano le stesse che egli aveva reso alla Guardia di finanza intervenuta presso lo studio del curatore per assumere sommarie informazioni dal [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non erano da sole sufficienti per affermare la penale responsabilità del Martini, occorrendo, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., la sussistenza di validi riscontri, trattandosi di dichiarazioni provenienti da un coindagato. Non poteva, quindi, essere affermata in capo al Martini la qualifica di amministratore di fatto della fallita; peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] aveva reso nel tempo dichiarazioni contrastanti, cosicché non poteva essere ritenuto credibile. Inoltre, i pagamenti effettuati dal Martini al [OSCURATO:PERSONA] tramite assegni erano anteriori alla assunzione della carica di amministratore della società da parte del [OSCURATO:PERSONA] e quindi non valevano a riscontrare le dichiarazioni di quest'ultimo secondo le quali il Martini lo aveva in tal modo pagato per assumere solo formalmente la carica di amministratore. Inoltre, era inverosimile che tale compenso venisse corrisposto con mezzi di pagamento tracciabili. Anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano inutilizzabili ai sensi dell'art. 195, comma 3, cod. proc. pen., mentre le dichiarazioni degli altri testi erano ininfluenti. Quanto alla circostanza che le scritture contabili fossero consegnate al 3 ti curatore da [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato, utilizzata dalla Corte di appello quale riscontro della qualità di amministratore di fatto della fallita in capo a [OSCURATO:PERSONA], non vi era alcuna prova che tale [OSCURATO:PERSONA] fosse il padre dell'imputato o che a tale soggetto le scritture fossero state consegnate dall'imputato. In ogni caso non era possibile desumere l'esistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale dal solo disavanzo tra attivo e passivo fallimentare, occorrendo invece la prova delle distrazioni; nel caso di specie era costituita dalle sole dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e comunque non era stato neppure accertato il momento in cui esse erano avvenute. Né la Corte di appello aveva motivato in ordine alla sussistenza in capo al Martini della qualifica di amministratore di fatto della fallita. Peraltro, della distrazione della somma di euro 29.000,00 era stato ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA], che all'epoca in cui la somma era stata prelevata era amministratore della società poi fallita. Era, quindi, illogico motivare il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento alla gravità del danno derivato dal reato considerando anche l'importo di detta somma, atteso che al ricorrente non era stato neppure contestata l'assunzione della qualità di amministratore di fatto in data anteriore al 9 giugno 2006. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi degli imputati non risultano inammissibili o manifestamente infondati. Conseguentemente deve rilevarsi in questa sede, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che il termine di prescrizione dei reati è decorso, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio in relazione ad entrambi i ricorrenti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 23/02/2022. [OSCURATO:PERSONA]