Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 15/1987
ECLI:IT:COST:1987:15
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso depositato il 29 luglio 1978 il Presidente del
Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità
costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano
approvata il 14 luglio 1977 e riapprovata il 4 luglio 1978
concernente "Autorizzazione all'esercizio della professione di
ostetrica con titolo conseguito all'estero", per contrasto con l'art.
9 dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] e con l'art. 3 n.
9 d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474 contenente le norme di attuazione dello
Statuto stesso in materia di igiene e sanità, con riserva allo Stato
della competenza in ordine alle professioni sanitarie ed in
particolare a quella di ostetrica.
Per contro, osserva il Presidente del Consiglio "pur se non possa
parlarsi di formale riconoscimento di effetti giuridici ad un titolo
di studio estero, è però certo che il 1° comma dell'art. 2 (rectius
1) della legge impugnata attribuisce alla Giunta provinciale il
potere di riconoscere ad un titolo di studio conseguito all'estero i
medesimi effetti - al fine dell'esercizio nel territorio della
Provincia della professione di ostetrica - di titolo di studio
conseguito in Italia".
Di qui la richiesta di dichiarazione di illegittimità
costituzionale della legge provinciale impugnata, in relazione agli
artt. 5 e 9 dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] (d.P.R.
31 agosto 1972 n. 670: testo unificato delle leggi concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA]).
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto ricorso
avverso la legge della Provincia autonoma di Bolzano approvata il 14
luglio 1977 e riapprovata, dopo il rinvio del Governo, il 4 luglio
1978, recante - e fino a quando la materia non venisse diversamente
disciplinata con legge statale - "Autorizzazione all'esercizio della
professione di ostetrica con titolo conseguito all'estero". Si
assumeva che spetta comunque allo Stato, senza possibili
prospettazioni di contingente necessità, il riconoscimento, per i
fini d'esercizio, di titoli professionali conseguiti all'estero.
Senonché, con successive norme di attuazione dello Statuto
speciale contenute nel d.P.R. n.197 del 26 gennaio 1980, risulta
demandato specificamente alla Provincia di Bolzano (art. 6) la
dichiarazione di equipollenza dei diplomi o attestati di qualifiche
professionali sanitarie ausiliarie acquisiti nei Paesi dell'area
culturale tedesca, con validità nell'ambito del territorio
provinciale. D'altra parte con l'articolo unico della legge 8
novembre 1984 n. 752, integrato con decreto interministeriale del 16
luglio 1986 dagli appositi prescritti criteri di applicazione, sono
state dettate tutte quelle generali disposizioni esaustive, in attesa
delle quali - come più sopra precisato - la Provincia di Bolzano
erasi risolta a intervenire mediante l'impugnata legge.
Venuta meno, così, la situazione di contrasto costituzionale del
ricorso de quo, va conseguentemente dichiarata cessata la materia del
contendere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe, relativo alla legge della Provincia autonoma di
Bolzano, approvata il 14 luglio 1977 e riapprovata il 4 luglio 1978,
recante "Autorizzazione all'esercizio della professione di ostetrica
con titolo conseguito all'estero".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE