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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 46110/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 84-24162/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta mancanza di corrispondenza tra la parte motiva della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il fatto di cui al capo a) di imputazione dovesse essere correttamente qualificato come reato di tentata truffa, e il dispositivo della medesima sentenza, in cui risulta confermata la decisione del primo giudice, che a contrario aveva condannato l'imputato per truffa consumata, è manifestamente infondato, poiché prospetta una censura palesemente smentita dalla lettura di quanto effettivamente statuito nella pronuncia del Tribunale di Viterbo in data 27 Gennaio 2020 (richiamata anche dalla pag. 1 della impugnata sentenza); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno adeguatamente esplicato le congrue e non illogiche ragioni di fatto e di diritto (si veda in particolare pag. 2 della impugnata sentenza) poste alla base della ritenuta piena integrazione dei presupposti soggettivi e oggettivi della fattispecie criminosa de qua, in conformità con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7496 del 30/03/2000, Boldrin, Rv. 216533 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 84-24162/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta mancanza di corrispondenza tra la parte motiva della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il fatto di cui al capo a) di imputazione dovesse essere correttamente qualificato come reato di tentata truffa, e il dispositivo della medesima sentenza, in cui risulta confermata la decisione del primo giudice, che a contrario aveva condannato l'imputato per truffa consumata, è manifestamente infondato, poiché prospetta una censura palesemente smentita dalla lettura di quanto effettivamente statuito nella pronuncia del Tribunale di Viterbo in data 27 Gennaio 2020 (richiamata anche dalla pag. 1 della impugnata sentenza); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno adeguatamente esplicato le congrue e non illogiche ragioni di fatto e di diritto (si veda in particolare pag. 2 della impugnata sentenza) poste alla base della ritenuta piena integrazione dei presupposti soggettivi e oggettivi della fattispecie criminosa de qua, in conformità con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7496 del 30/03/2000, Boldrin, Rv. 216533 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 46110/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris