Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30141/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/12/2021 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 27/12/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 628, comma 3, n. 1), n. 3-bis) e n. 3-quinquíes, cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione in ordine alla mancata pronuncia di assoluzione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Palermo elenca puntualmente i numerosi elementi probatori a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche, all'applicata recidiva e alla determinazione della pena, è altresì reiterativo di argomenti già discussi e, comunque, non consentito dalla legge in sede di legittimità.

Considerato infatti che, in materia di riconoscimento delle circostanze attenuati generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), come è avvenuto nella specie, avendo la Corte d'appello di Palermo evidenziato l'assenza di elementi positivi ai fini del suddetto riconoscimento nonché lo sleale comportamento processuale dell'imputato.

Considerato altresì che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01), motivazione che la Corte d'appello di Palermo ha ampiamente e adeguatamente dato (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata).

Considerato infine che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01), come avvenuto nel caso di specie (si veda, ancora, la pag. 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/12/2021 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 27/12/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 628, comma 3, n. 1), n. 3-bis) e n. 3-quinquíes, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione in ordine alla mancata pronuncia di assoluzione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Palermo elenca puntualmente i numerosi elementi probatori a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato). Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche, all'applicata recidiva e alla determinazione della pena, è altresì reiterativo di argomenti già discussi e, comunque, non consentito dalla legge in sede di legittimità. Considerato infatti che, in materia di riconoscimento delle circostanze attenuati generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), come è avvenuto nella specie, avendo la Corte d'appello di Palermo evidenziato l'assenza di elementi positivi ai fini del suddetto riconoscimento nonché lo sleale comportamento processuale dell'imputato. Considerato altresì che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01), motivazione che la Corte d'appello di Palermo ha ampiamente e adeguatamente dato (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata). Considerato infine che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01), come avvenuto nel caso di specie (si veda, ancora, la pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
Sentenza Cassazione n. 30141/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris