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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 giugno 2018

Cassazione n. 23625/2023

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4940-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli A vvocat i ROBERTO MANTOVANOe [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro UNICREDIT S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce a l controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona dei suoi amministratori di sostegno [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procure in calce al controricorso; -controricorrenti - avverso la SENTENZA N. 1792/2018della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 28/6/2018;Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23 / 6 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, corretta con ordinanza del 12/10/2018, ha parzialmente accolto l’appello proposto dagli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata da l tribunale di Bologna il 17/2/2012 ed ha , per l ’ effetto, condannato , in accoglimento della domanda che gli stessi (unitamente a [OSCURATO:PERSONA], deceduta nel corso del giudizio) avevano proposto con atto di citazione notificato il 4/4/2003, la convenuta Unicredit s.p.a., quale società incorporante della [OSCURATO:PERSONA] 1473, a pagare, in favore di ciascuno dei due appellanti, la sommadi €. 53.711,52, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, nonché condannato [OSCURATO:PERSONA], chiamata in causa dalla predetta banca, a pagare a quest ’ ultima la somma di €. 107.423,04, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda.

1.2. La corte, in particolare, dopo aver premesso che: - gli appellanti avevano (tra l’altro) espressamente contestato “l’inquadramento giuridico della loro azione proposto dal primo giudice, affermando di aver agito come eredi del padre [OSCURATO:PERSONA] (e per quanto di ragione della madre, morta nel corso del primo grado) per la ricostruzione dell’asse ereditario del defunto”; - gli attori avevano, in effetti, agito in giudizio “facendo valere diritti loro pervenuti in funzio ne della successione del padre [OSCURATO:PERSONA], che era titolare dei rapporti di conto corrente e deposito titoli esistenti presso Unicredit alla data della sua morte”, “vertendosi, quindi, in materia di diritti ereditari”;- gli attori , invero, “ nella loro veste di eredi di [OSCURATO:PERSONA]” (deceduto l ’ 8/11/2000) “ hanno Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 chiesto alla banca, come di prassi, la cd. dichiarazione di consistenza ed hanno ricevuto conferma della giacenza, alla morte, di lire 312.000.000 sui rapporti bancari intestati al defunto”; -“tale documento, in quanto proveniente dalla banca, fa evidentemente piena prova contro il predisponente”, dimostrando definitivamente l’esistenza delle somme indicate sui rapporti esistenti a nome del defunto alla data della sua morte; ha, per il resto, ritenuto che: a) “ il trasferimento delle somme e dei titoli in favore della sorella [OSCURATO:PERSONA] è certamente avvenuto dopo la sua morte, e quindi in modo illecito, posto che il decesso cristallizza ope legis la situazione patrimonialedel defunto ed impedisce alla banca mandataria di disporre delle somme esistenti a nome del defunto, se non nell’ambito delle procedure di liquidazione della massa attiva ereditaria”; b) “ nel caso di specie, né [OSCURATO:PERSONA] né Unicredit hanno dimostrato che dette procedure sono state seguite”, né “ hanno allegato l ’ esistenza di disposizioni testamentarie del defunto idonee ad attribuire alla figlia Giovanna il diritto di apprendere le somme di cui è causa”;c) la banca, in particolare, ha prodotto in giudizio “ un documento privo di data, che come tale non può essere collocato con certezza ad un periodo anteriore alla morte del firmatario [OSCURATO:PERSONA], e che comunque non può in alcun modo essere rilevante, posto che i convenuti non hanno dimostrato - per la verità, nemmeno dedotto -che esso possa rappresentare un testamento olografo o che in tal veste sia stato pubblicato nelle forme prescritte dalla legge”;d) - “ parimenti irrilevante è la scrittura apparentemente datata 10.4.2000 prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA], posto che essa può contenere al massimo disposizioni relativamente alle somme che a quella data esistevano sui rapporti intestati al suo sottoscrittore” mentre la Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 stessa, che ne avrebbe avuto l’interesse, non ha dimostrato quale fosse tale consistenza, emergendo, anzi, che “il denaro che alla morte del padre era sui rapporti bancari a quest’ultimo intestati gli era stato versato dalla predetta convenuta in data successiva a quella della scrittura in esame”; e) “ anche il pagamento di somme da parte della figlia al padre, in sé stesso, non dimostra nulla, posta la naturale neutralità dell’atto solutorio: [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare una causa giustificativa di tale trasferimento, ma questo preciso onere probatorio non è stato assolto” per cui, ad onta di quanto argomentato dalla convenuta, “il pagamento non dimostra che le somme di cui è causa fossero di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], e non di [OSCURATO:PERSONA]”; f) d ’ altra parte, “ se anche si volesse dar credito alla tesi di parte convenuta, ovverosia che le somme di cui si discute sia state consegnate dalla figlia al padre, al massimo si potrebbe configurare un credito della figlia verso la massa ereditaria per la restituzione di tali importi”per cui, “trattandosi di credito verso la massa, e partecipando la figlia alla massa pro quota, giammai si potrebbe ritenere lecita l’apprensione, da parte della ipotetica creditrice, della totalità dell’importo senza il consenso degli altri coeredi”.

1.3. La corte, pertanto, ha “accertato il diritto degli attori di ottenere da Unicredit il pagamento della somma erroneamente trasferita dalla banca alla [OSCURATO:PERSONA] in danno degli altri coeredi”, “limitatamente alla quota di pertinenza degli odierni appellanti, da determinare tenendo conto sia della successione del padre [OSCURATO:PERSONA], che lasciava moglie e tre figli, sia della successione della madre [OSCURATO:PERSONA], che lasciava invece tre figli”, sicché “ciascuno dei tre figli … è oggi titolare di una quota pari ad 1/3 della massa ereditaria relitta dal defunto [OSCURATO:PERSONA], ammontante nel Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 complesso a lire 312.000.000”, ed ha, quindi, condannato l’Unicredit s.p.a. a pagare a ciascuno dei due attori la somma di €. 53.711,52, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda.

1.4. La corte, infine, in accoglimento della domanda di restituzione proposta dalla Unicredit s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato quest’ultima a pagare alla banca che l’aveva chiamata in causa la somma complessiva di €. 107.423,04, pari ai due terzi di quanto ricevuto dalla stessa “in violazione dei diritti degli altri coeredi”, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato i l 28/1/2019, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza.

2.2. Unicredit s.p.a. ha resistito con controricorso notificato il 6/3/2019 con il quale, a sua volta, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito al ricorso principale co n controricorso notificato l’11/3/2019.

2.4. La ricorrente principaleha depositato memoria,

2.5. I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria al dichiarato scopo di contraddire anche il ricorso incidentale della banca. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo, la ricorrent e principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ’ art. 1227 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla banca la somma di €. 107.423,04, applicando, oltre agli interessi legali, anche la Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 rivalutazione monetaria dalla domanda fino al saldo, senza, tuttavia, considerare che la rivalutazione spetta solo nei debiti di valore, che sono soggetti alle oscillazioni dell’indice dei prezzi al consumo dal momento in cui l’obbligazione sorge al momento in cui è monetizzata, e non anche ai debiti valuta, come quello per cui è causa, nel quale, infatti, la prestazione è determinata nel suo ammontare ed è riferita ad una somma di denaro ben specificata.

3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 167, 346 e 347 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha accolto la domanda di manleva proposta nei suoi confronti della Unicredit senza, tuttavia, rilevare d’ufficio che tale domanda era stata riproposta dalla banca nella comparsa di costituzione in appello depositata solo in data 3/4/2017 e, quindi, oltre il termine di decadenza fissato dagli artt. 166, 167, 346 e 347 c.p.c.in venti giorni prima della prima udienza, fissata per il 2/4/2013.

3.3. Con il terzo motivo, la ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha qualificato la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] come domanda proposta dagli stessi in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, considerare che, in realtà, gli attori avevano introdotto il giudizio nei confronti della sola Unicredit chiedendo la condanna della stessa al risarcimento, a titolo di responsabilità extracontrattuale, d ei danni corrispondenti al valore dei titoli e del denaro presenti sui Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 conti intestati ad [OSCURATO:PERSONA] e dalla banca illegittimamente trasferiti a [OSCURATO:PERSONA].

3.4. Con il quarto motivo, la ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto privi di data certa i documenti rilevanti ai fini del giudizio, senza, tuttavia, considerare che la data certa degli stessi era determinata dalla morte del soggetto cui tali documenti erano riferibili e che le scritture prodotte dalle parti ed attestanti la piena titolarità delle somme presenti sul conto in capo a [OSCURATO:PERSONA], non erano state disconosciute.

3.5. Con il quinto motivo, la ricorrente principale, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso di valutare e di pronunciarsi su una circostanza determinante oggetto di discussione tra le parti, vale a dire la riferita, dimostrata e non contestata intestazione simulata dei rapporti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], essendo emerso per tabulas, a mezzo delle contabili di provenienza e di accredito delle somme, che l’intera provvista del conto intestato al padre proveniva da versamenti a mezzo di assegni circolari per l’importo complessivo di £. 366.000.000 tratti sul conto corrente alla medesima intestato presso la Banca di credito cooperativo.

3.6. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento degli altri.Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 7940 del 2019, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale, n el processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353/1990 e dalle successive modifiche, le Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell ’ affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali ̀ necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre,ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza.

3.7. Le parti del processo di impugnazione, infatti, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali ̀ necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), sono tenute a riproporre, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le domande (compresa la chiamata in garanzia, svolta in primo grado dal convenuto totalmente vittorioso nel merito, visto il rigetto della domanda dell’attore: Cass.

SU n. 7700 del 2016; Cass. n. 121 del 2020) e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza (Cass. n. 40833 del 2021, in motiv.).

3.8. Nel caso in esame, a fronte di una prima udienza fissata per il 2/4/2013, la domanda di manleva della banca convenuta, non esaminata dal tribunale, che aveva rigettato la domanda principale degli attori contro la banca, è stata, invece, incontestatamente riproposta dalla banca appellata nella comparsa di costituzione in giudizio depositata solo in data 3/4/2017, con la conseguenza che la stessa , in quanto riproposta oltre il termine di preclusione processuale come sopra individuato, doveva , in realtà, intendersi, ai sensi de ll ’ art. 346 c.p.c., come rinunciata.Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3

4.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’Unicredit s.p.a., lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art.1224 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello l’ha condannata al pagamento della rivalutazione monetaria sulle somme dovute a gli attori dalla domanda fino al saldo, senza, tuttavia, considerare che, trattandosi di obbligazione restitutoria e non risarcitoria, il debito della banca è di valuta e che, pertanto, la rivalutazione monetaria, a norma dell’art. 1224, comma 2°, c.c., spetta soltanto se il creditore fornisce la prova, nella specie insussistente, di aver subito un danno superiore agli interessi legali.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l’Unicredit s.p.a., lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avevano agito in giudizio facendo valere diritti ad essi pervenuti in ragione della successione di [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, considerare che, al contrario, gli attori, non avendo mai espressamente speso la qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed avendo dedotto a sostegno della domanda esclusivamente il comportamento illegittimo della banca convenuta e senza chiamare in giudizio [OSCURATO:PERSONA] al tribunale che sarebbe stato competente a norma dell’art. 22 c.p.c., avevano, in realtà, proposto , come correttamente affermato dal tribunale, una domand a nei confronti della banca di natura sostanzialmente risarcitoria e di origine extracontrattuale avente ad oggetto il pagamento di una somma corrispondente al valore dei titoli e del denaro presenti sul conto intestato ad [OSCURATO:PERSONA] sull’assunto che la Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 banca li avesse illegittimamente trasferiti a terzi arrecando agli stessi un danno.

La corte d ’ appello, pertanto, ha osservato la banca, lì dove ha ritenuto che gli attori avevano agito facendo valere diritti loro pervenuti in funzione della successione del padre, ha violato l’art. 112 c.p.c., ponendo a fondamento della sua decisione una causa petendiche non trova fondamento nelle argomentazioni articolate dagli attori e nelle domande dagli stessi formulate.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, l’Unicredit s.p.a., lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art.2704 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., el ’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussionefra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha, per un verso, ritenuto che i documenti 1 e 2 prodotti dalla banca e il documento 1 prodotto da [OSCURATO:PERSONA] fossero privi di data certa, senza considerare che, a norma dell’art. 2704 c.c., la data della scrittura è certa nei confronti dei terzi dal giorno della morte di colui che l’ha sottoscritta, e, per altro verso, omesso di considerare che tali documenti non erano stati disconosciuti degli attori, con la conseguenza che la loro valenza probatoria è integra al fine di dimostrare sia la legittimità dell’operato della banca, sia l’effettiva titolarità in capo a [OSCURATO:PERSONA] delle somme di denaro e dei titoli depositati sui rapporti fittiziamente intestati al padre presso la [OSCURATO:PERSONA] 1473.

4.4. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili.

4.5. La ricorrente incidentale, infatti, tanto per il primo, quanto per il secondo profilo,non si confronta realmente con la decisione che ha impugnato, la quale, invero: -in primo luogo , non ha affatto provveduto a qualificare la domanda proposta Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 dagli attori come un’azione ereditaria, nel senso di causa avente ad oggetto le pretese reciproche tra i diversi coeredi, limitandosi, piuttosto, ad affermare che le pretese azionate dagli stessi (al risarcimento dei danni subiti) avevano (e, del resto, non potevano che avere), quale fondamento, i “diritti loro pervenuti in funzione della successione del padre [OSCURATO:PERSONA], che era titolare dei rapporti di conto corrente e deposito titoli esistenti presso Unicredit alla data della sua morte”, vale a dire idiritti spettanti a ciascuno degli stessi quali eredi del mandante in conseguenza dell’inadempimento della “banca mandataria” agli obblig hi (evidentemente) conseguenti a l l ’ estinzione del mandato a suo tempo ad essa conferito per effetto della morte del mandante stesso (art. 1722 n. 4 c.c.), a partire da quello di non disporre “delle somme esistenti a nome del defunto” al momento della morte, se non in favore di tutti i coeredi, sicché “il trasferimento delle somme e dei titoli in favore della sorella [OSCURATO:PERSONA]”, “certamente avvenuto dopo la … morte” del cliente, era stato, pertanto, operato“in modo illecito” perché “in danno degli altri coeredi”; - in secondo luogo, valutando i documenti prodotti dalle parti, ha escluso (non importa, ai fini in esame, se a torto o a ragione) la rilevanza probatoria degli stessi anche sul rilievo, rimasto del tutto incontestato, che la banca aveva prodotto “un documento …che comunque non può in alcun modo essere rilevante, posto che i convenuti non hanno dimostrato - per la verità, nemmeno dedotto - che esso possa rappresentare un testamento olografo o che in tal veste sia stato pubblicato nelle forme prescritte dalla legge”e che “ parimenti irrilevante è la scrittura apparentemente datata 10.4.2000 prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA], posto che essa può contenere al massimo disposizioni relativamente alle somme che a quella data esistevano sui rapporti intestati al suo Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 sottoscrittore”, essendo, per contro, emerso che “il denaro che alla morte del padre era sui rapporti bancari a quest’ultimo intestati gli era stato versato dalla predetta convenuta in data successiva a quella della scrittura in esame”.

4.6. Il primo motivo è, invece, infondato.

La qualificazione – già da parte del Tribunale, non smentito dalla Corte d’appello – della domanda proposta dagli attori come azione volta al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento contrattuale compiuto dalla banca , ha correttamente indotto la corte d’appello a condannare la banca al pagamento, in favore di ciascuno dei due attori, della somma (corrispondente al pregiudizio rispettivamente subito, pari, appunto, ad) €. 53.711,52, prevedendo, oltre agli interessi, anche la rivalutazione monetaria a decorrere dalla domanda.

L’obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento di obbligazionicontrattuali diverse da quelle pecuniarie costituisce, in effetti, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché al danneggiato dev’essere riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi (cfr. Cass.n. 37798 del 2021; Cass. n. 1627 del 2021).

4.7. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, l’Unicredit s.p.a., lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la banca avesse illecitamente disposto il trasferimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] del denaro e dei titoli facenti capo ad [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, considerare il fatto che, non essendo Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 emerse prove sul punto, la banca, al momento del trasferimento, non aveva conoscenza dell’avvenuto decesso di quest’ultimo.

4.8. Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata, infatti, non risulta aver in alcun modo trattato la questione concernente la conoscenza da parte della banca mandataria del decesso del cliente al momento il trasferimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] del denaro e dei titoli già facenti capo a quest’ultimo.

Ed è, invece, noto che: - i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, non potendo, in particolare, riguardare nuove questioni di diritto se esse, come quella in esame, postulano accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n. 2967 del 2001); -qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha, pertanto,l’onere (rimasto, nel caso in esame, inadempiuto) non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione(Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 20694 del 2018).

5. Il ricorso incidentale, per l’inammissibilità o l’infondatezza di tutti i suoi motivi,dev’essere, dunque, rigettato.Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto.

8. Il ricorso principale dev’essere, invece, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto , cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Bologna che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Bologna che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio; rigetta il ricorso incidentalee, per l’effetto,condanna la ricorrente incidentale a rimborsare ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite, che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese legali nella misura del 15%; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4940-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli A vvocat i ROBERTO MANTOVANOe [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro UNICREDIT S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce a l controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona dei suoi amministratori di sostegno [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procure in calce al controricorso; -controricorrenti - avverso la SENTENZA N. 1792/2018della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 28/6/2018;Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23 / 6 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, corretta con ordinanza del 12/10/2018, ha parzialmente accolto l’appello proposto dagli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata da l tribunale di Bologna il 17/2/2012 ed ha , per l ’ effetto, condannato , in accoglimento della domanda che gli stessi (unitamente a [OSCURATO:PERSONA], deceduta nel corso del giudizio) avevano proposto con atto di citazione notificato il 4/4/2003, la convenuta Unicredit s.p.a., quale società incorporante della [OSCURATO:PERSONA] 1473, a pagare, in favore di ciascuno dei due appellanti, la sommadi €. 53.711,52, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, nonché condannato [OSCURATO:PERSONA], chiamata in causa dalla predetta banca, a pagare a quest ’ ultima la somma di €. 107.423,04, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda. 1.2. La corte, in particolare, dopo aver premesso che: - gli appellanti avevano (tra l’altro) espressamente contestato “l’inquadramento giuridico della loro azione proposto dal primo giudice, affermando di aver agito come eredi del padre [OSCURATO:PERSONA] (e per quanto di ragione della madre, morta nel corso del primo grado) per la ricostruzione dell’asse ereditario del defunto”; - gli attori avevano, in effetti, agito in giudizio “facendo valere diritti loro pervenuti in funzio ne della successione del padre [OSCURATO:PERSONA], che era titolare dei rapporti di conto corrente e deposito titoli esistenti presso Unicredit alla data della sua morte”, “vertendosi, quindi, in materia di diritti ereditari”;- gli attori , invero, “ nella loro veste di eredi di [OSCURATO:PERSONA]” (deceduto l ’ 8/11/2000) “ hanno Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 chiesto alla banca, come di prassi, la cd. dichiarazione di consistenza ed hanno ricevuto conferma della giacenza, alla morte, di lire 312.000.000 sui rapporti bancari intestati al defunto”; -“tale documento, in quanto proveniente dalla banca, fa evidentemente piena prova contro il predisponente”, dimostrando definitivamente l’esistenza delle somme indicate sui rapporti esistenti a nome del defunto alla data della sua morte; ha, per il resto, ritenuto che: a) “ il trasferimento delle somme e dei titoli in favore della sorella [OSCURATO:PERSONA] è certamente avvenuto dopo la sua morte, e quindi in modo illecito, posto che il decesso cristallizza ope legis la situazione patrimonialedel defunto ed impedisce alla banca mandataria di disporre delle somme esistenti a nome del defunto, se non nell’ambito delle procedure di liquidazione della massa attiva ereditaria”; b) “ nel caso di specie, né [OSCURATO:PERSONA] né Unicredit hanno dimostrato che dette procedure sono state seguite”, né “ hanno allegato l ’ esistenza di disposizioni testamentarie del defunto idonee ad attribuire alla figlia Giovanna il diritto di apprendere le somme di cui è causa”;c) la banca, in particolare, ha prodotto in giudizio “ un documento privo di data, che come tale non può essere collocato con certezza ad un periodo anteriore alla morte del firmatario [OSCURATO:PERSONA], e che comunque non può in alcun modo essere rilevante, posto che i convenuti non hanno dimostrato - per la verità, nemmeno dedotto -che esso possa rappresentare un testamento olografo o che in tal veste sia stato pubblicato nelle forme prescritte dalla legge”;d) - “ parimenti irrilevante è la scrittura apparentemente datata 10.4.2000 prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA], posto che essa può contenere al massimo disposizioni relativamente alle somme che a quella data esistevano sui rapporti intestati al suo sottoscrittore” mentre la Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 stessa, che ne avrebbe avuto l’interesse, non ha dimostrato quale fosse tale consistenza, emergendo, anzi, che “il denaro che alla morte del padre era sui rapporti bancari a quest’ultimo intestati gli era stato versato dalla predetta convenuta in data successiva a quella della scrittura in esame”; e) “ anche il pagamento di somme da parte della figlia al padre, in sé stesso, non dimostra nulla, posta la naturale neutralità dell’atto solutorio: [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare una causa giustificativa di tale trasferimento, ma questo preciso onere probatorio non è stato assolto” per cui, ad onta di quanto argomentato dalla convenuta, “il pagamento non dimostra che le somme di cui è causa fossero di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], e non di [OSCURATO:PERSONA]”; f) d ’ altra parte, “ se anche si volesse dar credito alla tesi di parte convenuta, ovverosia che le somme di cui si discute sia state consegnate dalla figlia al padre, al massimo si potrebbe configurare un credito della figlia verso la massa ereditaria per la restituzione di tali importi”per cui, “trattandosi di credito verso la massa, e partecipando la figlia alla massa pro quota, giammai si potrebbe ritenere lecita l’apprensione, da parte della ipotetica creditrice, della totalità dell’importo senza il consenso degli altri coeredi”. 1.3. La corte, pertanto, ha “accertato il diritto degli attori di ottenere da Unicredit il pagamento della somma erroneamente trasferita dalla banca alla [OSCURATO:PERSONA] in danno degli altri coeredi”, “limitatamente alla quota di pertinenza degli odierni appellanti, da determinare tenendo conto sia della successione del padre [OSCURATO:PERSONA], che lasciava moglie e tre figli, sia della successione della madre [OSCURATO:PERSONA], che lasciava invece tre figli”, sicché “ciascuno dei tre figli … è oggi titolare di una quota pari ad 1/3 della massa ereditaria relitta dal defunto [OSCURATO:PERSONA], ammontante nel Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 complesso a lire 312.000.000”, ed ha, quindi, condannato l’Unicredit s.p.a. a pagare a ciascuno dei due attori la somma di €. 53.711,52, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda. 1.4. La corte, infine, in accoglimento della domanda di restituzione proposta dalla Unicredit s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato quest’ultima a pagare alla banca che l’aveva chiamata in causa la somma complessiva di €. 107.423,04, pari ai due terzi di quanto ricevuto dalla stessa “in violazione dei diritti degli altri coeredi”, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato i l 28/1/2019, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza. 2.2. Unicredit s.p.a. ha resistito con controricorso notificato il 6/3/2019 con il quale, a sua volta, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito al ricorso principale co n controricorso notificato l’11/3/2019. 2.4. La ricorrente principaleha depositato memoria, 2.5. I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria al dichiarato scopo di contraddire anche il ricorso incidentale della banca. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, la ricorrent e principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ’ art. 1227 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla banca la somma di €. 107.423,04, applicando, oltre agli interessi legali, anche la Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 rivalutazione monetaria dalla domanda fino al saldo, senza, tuttavia, considerare che la rivalutazione spetta solo nei debiti di valore, che sono soggetti alle oscillazioni dell’indice dei prezzi al consumo dal momento in cui l’obbligazione sorge al momento in cui è monetizzata, e non anche ai debiti valuta, come quello per cui è causa, nel quale, infatti, la prestazione è determinata nel suo ammontare ed è riferita ad una somma di denaro ben specificata. 3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 167, 346 e 347 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha accolto la domanda di manleva proposta nei suoi confronti della Unicredit senza, tuttavia, rilevare d’ufficio che tale domanda era stata riproposta dalla banca nella comparsa di costituzione in appello depositata solo in data 3/4/2017 e, quindi, oltre il termine di decadenza fissato dagli artt. 166, 167, 346 e 347 c.p.c.in venti giorni prima della prima udienza, fissata per il 2/4/2013. 3.3. Con il terzo motivo, la ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha qualificato la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] come domanda proposta dagli stessi in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, considerare che, in realtà, gli attori avevano introdotto il giudizio nei confronti della sola Unicredit chiedendo la condanna della stessa al risarcimento, a titolo di responsabilità extracontrattuale, d ei danni corrispondenti al valore dei titoli e del denaro presenti sui Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 conti intestati ad [OSCURATO:PERSONA] e dalla banca illegittimamente trasferiti a [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Con il quarto motivo, la ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto privi di data certa i documenti rilevanti ai fini del giudizio, senza, tuttavia, considerare che la data certa degli stessi era determinata dalla morte del soggetto cui tali documenti erano riferibili e che le scritture prodotte dalle parti ed attestanti la piena titolarità delle somme presenti sul conto in capo a [OSCURATO:PERSONA], non erano state disconosciute. 3.5. Con il quinto motivo, la ricorrente principale, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso di valutare e di pronunciarsi su una circostanza determinante oggetto di discussione tra le parti, vale a dire la riferita, dimostrata e non contestata intestazione simulata dei rapporti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], essendo emerso per tabulas, a mezzo delle contabili di provenienza e di accredito delle somme, che l’intera provvista del conto intestato al padre proveniva da versamenti a mezzo di assegni circolari per l’importo complessivo di £. 366.000.000 tratti sul conto corrente alla medesima intestato presso la Banca di credito cooperativo. 3.6. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento degli altri.Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 7940 del 2019, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale, n el processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353/1990 e dalle successive modifiche, le Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell ’ affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali ̀ necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre,ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza. 3.7. Le parti del processo di impugnazione, infatti, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali ̀ necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), sono tenute a riproporre, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le domande (compresa la chiamata in garanzia, svolta in primo grado dal convenuto totalmente vittorioso nel merito, visto il rigetto della domanda dell’attore: Cass. SU n. 7700 del 2016; Cass. n. 121 del 2020) e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza (Cass. n. 40833 del 2021, in motiv.). 3.8. Nel caso in esame, a fronte di una prima udienza fissata per il 2/4/2013, la domanda di manleva della banca convenuta, non esaminata dal tribunale, che aveva rigettato la domanda principale degli attori contro la banca, è stata, invece, incontestatamente riproposta dalla banca appellata nella comparsa di costituzione in giudizio depositata solo in data 3/4/2017, con la conseguenza che la stessa , in quanto riproposta oltre il termine di preclusione processuale come sopra individuato, doveva , in realtà, intendersi, ai sensi de ll ’ art. 346 c.p.c., come rinunciata.Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 4.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’Unicredit s.p.a., lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art.1224 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello l’ha condannata al pagamento della rivalutazione monetaria sulle somme dovute a gli attori dalla domanda fino al saldo, senza, tuttavia, considerare che, trattandosi di obbligazione restitutoria e non risarcitoria, il debito della banca è di valuta e che, pertanto, la rivalutazione monetaria, a norma dell’art. 1224, comma 2°, c.c., spetta soltanto se il creditore fornisce la prova, nella specie insussistente, di aver subito un danno superiore agli interessi legali. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l’Unicredit s.p.a., lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avevano agito in giudizio facendo valere diritti ad essi pervenuti in ragione della successione di [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, considerare che, al contrario, gli attori, non avendo mai espressamente speso la qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed avendo dedotto a sostegno della domanda esclusivamente il comportamento illegittimo della banca convenuta e senza chiamare in giudizio [OSCURATO:PERSONA] al tribunale che sarebbe stato competente a norma dell’art. 22 c.p.c., avevano, in realtà, proposto , come correttamente affermato dal tribunale, una domand a nei confronti della banca di natura sostanzialmente risarcitoria e di origine extracontrattuale avente ad oggetto il pagamento di una somma corrispondente al valore dei titoli e del denaro presenti sul conto intestato ad [OSCURATO:PERSONA] sull’assunto che la Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 banca li avesse illegittimamente trasferiti a terzi arrecando agli stessi un danno. La corte d ’ appello, pertanto, ha osservato la banca, lì dove ha ritenuto che gli attori avevano agito facendo valere diritti loro pervenuti in funzione della successione del padre, ha violato l’art. 112 c.p.c., ponendo a fondamento della sua decisione una causa petendiche non trova fondamento nelle argomentazioni articolate dagli attori e nelle domande dagli stessi formulate. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, l’Unicredit s.p.a., lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art.2704 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., el ’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussionefra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha, per un verso, ritenuto che i documenti 1 e 2 prodotti dalla banca e il documento 1 prodotto da [OSCURATO:PERSONA] fossero privi di data certa, senza considerare che, a norma dell’art. 2704 c.c., la data della scrittura è certa nei confronti dei terzi dal giorno della morte di colui che l’ha sottoscritta, e, per altro verso, omesso di considerare che tali documenti non erano stati disconosciuti degli attori, con la conseguenza che la loro valenza probatoria è integra al fine di dimostrare sia la legittimità dell’operato della banca, sia l’effettiva titolarità in capo a [OSCURATO:PERSONA] delle somme di denaro e dei titoli depositati sui rapporti fittiziamente intestati al padre presso la [OSCURATO:PERSONA] 1473. 4.4. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili. 4.5. La ricorrente incidentale, infatti, tanto per il primo, quanto per il secondo profilo,non si confronta realmente con la decisione che ha impugnato, la quale, invero: -in primo luogo , non ha affatto provveduto a qualificare la domanda proposta Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 dagli attori come un’azione ereditaria, nel senso di causa avente ad oggetto le pretese reciproche tra i diversi coeredi, limitandosi, piuttosto, ad affermare che le pretese azionate dagli stessi (al risarcimento dei danni subiti) avevano (e, del resto, non potevano che avere), quale fondamento, i “diritti loro pervenuti in funzione della successione del padre [OSCURATO:PERSONA], che era titolare dei rapporti di conto corrente e deposito titoli esistenti presso Unicredit alla data della sua morte”, vale a dire idiritti spettanti a ciascuno degli stessi quali eredi del mandante in conseguenza dell’inadempimento della “banca mandataria” agli obblig hi (evidentemente) conseguenti a l l ’ estinzione del mandato a suo tempo ad essa conferito per effetto della morte del mandante stesso (art. 1722 n. 4 c.c.), a partire da quello di non disporre “delle somme esistenti a nome del defunto” al momento della morte, se non in favore di tutti i coeredi, sicché “il trasferimento delle somme e dei titoli in favore della sorella [OSCURATO:PERSONA]”, “certamente avvenuto dopo la … morte” del cliente, era stato, pertanto, operato“in modo illecito” perché “in danno degli altri coeredi”; - in secondo luogo, valutando i documenti prodotti dalle parti, ha escluso (non importa, ai fini in esame, se a torto o a ragione) la rilevanza probatoria degli stessi anche sul rilievo, rimasto del tutto incontestato, che la banca aveva prodotto “un documento …che comunque non può in alcun modo essere rilevante, posto che i convenuti non hanno dimostrato - per la verità, nemmeno dedotto - che esso possa rappresentare un testamento olografo o che in tal veste sia stato pubblicato nelle forme prescritte dalla legge”e che “ parimenti irrilevante è la scrittura apparentemente datata 10.4.2000 prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA], posto che essa può contenere al massimo disposizioni relativamente alle somme che a quella data esistevano sui rapporti intestati al suo Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 sottoscrittore”, essendo, per contro, emerso che “il denaro che alla morte del padre era sui rapporti bancari a quest’ultimo intestati gli era stato versato dalla predetta convenuta in data successiva a quella della scrittura in esame”. 4.6. Il primo motivo è, invece, infondato. La qualificazione – già da parte del Tribunale, non smentito dalla Corte d’appello – della domanda proposta dagli attori come azione volta al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento contrattuale compiuto dalla banca , ha correttamente indotto la corte d’appello a condannare la banca al pagamento, in favore di ciascuno dei due attori, della somma (corrispondente al pregiudizio rispettivamente subito, pari, appunto, ad) €. 53.711,52, prevedendo, oltre agli interessi, anche la rivalutazione monetaria a decorrere dalla domanda. L’obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento di obbligazionicontrattuali diverse da quelle pecuniarie costituisce, in effetti, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché al danneggiato dev’essere riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi (cfr. Cass.n. 37798 del 2021; Cass. n. 1627 del 2021). 4.7. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, l’Unicredit s.p.a., lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la banca avesse illecitamente disposto il trasferimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] del denaro e dei titoli facenti capo ad [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, considerare il fatto che, non essendo Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 emerse prove sul punto, la banca, al momento del trasferimento, non aveva conoscenza dell’avvenuto decesso di quest’ultimo. 4.8. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata, infatti, non risulta aver in alcun modo trattato la questione concernente la conoscenza da parte della banca mandataria del decesso del cliente al momento il trasferimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] del denaro e dei titoli già facenti capo a quest’ultimo. Ed è, invece, noto che: - i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, non potendo, in particolare, riguardare nuove questioni di diritto se esse, come quella in esame, postulano accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n. 2967 del 2001); -qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha, pertanto,l’onere (rimasto, nel caso in esame, inadempiuto) non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione(Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 20694 del 2018). 5. Il ricorso incidentale, per l’inammissibilità o l’infondatezza di tutti i suoi motivi,dev’essere, dunque, rigettato.Ric. 2019n. 4940 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto. 8. Il ricorso principale dev’essere, invece, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto , cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Bologna che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Bologna che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio; rigetta il ricorso incidentalee, per l’effetto,condanna la ricorrente incidentale a rimborsare ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite, che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese legali nella misura del 15%; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del
Sentenza Cassazione n. 23625/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris