Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 16158/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 del TRIBUNALE di ROMAI dato—d2iscr athe-p-art ,.3c udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata è inammissibile.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen.

A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per Cassazione.

Invero, è giurisprudenza consolidata di questa Corte che "alla regola secondo cui il ricorso per Cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Sez.3, 10 ottobre 1998, n.2233).

Rilevato c pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il Consigliere stensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 del TRIBUNALE di ROMAI dato—d2iscr athe-p-art ,.3c udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata è inammissibile. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per Cassazione. Invero, è giurisprudenza consolidata di questa Corte che "alla regola secondo cui il ricorso per Cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Sez.3, 10 ottobre 1998, n.2233). Rilevato c pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il Consigliere stensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 16158/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris