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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20433/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A), mentre ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice documentale (capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge r vizio di motivazione in punto di responsabilità, è inammissibile in quanto: - si risolve in mere doglianze di fatto; - è riproduttivo di profili di censura già disattesi; - svolge considerazioni non pertinenti rispetto alla condotta ascritta e alle ragioni della decisione: risulta documentalmente che l'imputato, nel corso degli anni, ha effettuato consistenti prelievi dai conti correnti della società, senza titolo e senza che fosse fornita alcuna giustificazione (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A), mentre ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice documentale (capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge r vizio di motivazione in punto di responsabilità, è inammissibile in quanto: - si risolve in mere doglianze di fatto; - è riproduttivo di profili di censura già disattesi; - svolge considerazioni non pertinenti rispetto alla condotta ascritta e alle ragioni della decisione: risulta documentalmente che l'imputato, nel corso degli anni, ha effettuato consistenti prelievi dai conti correnti della società, senza titolo e senza che fosse fornita alcuna giustificazione (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 20433/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris