CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 aprile 1988
Cassazione n. 16508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE DI APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 15/10/2020 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza in data 26/02/2019 del Tribunale di Como, che lo aveva condannato per il reato continuato di truffa, sostituzione di persona e falso. Deduce: 1.1. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ovvero delle norme processuali ex art. 606 lett. B) e C) c.p.p. e vizio motivazionale in ordine alla colpevolezza del Sig. [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo d'imputazione". Con il primo motivo il ricorrente sostiene che gli elementi raccolti nel A~A,0 processo non potevano essere idonei a far raggiungere la prova della colpevolezza, non essendo a tal fine sufficiente un riconoscimento al 70%, la somiglianza con l'autore di un'altra truffa e l'ac:cento bergamasco. 1.2. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ovvero delle norme processuali ex art. 606 lett. B) e C) e vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche". A tal riguardo la difesa sostiene che -diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello- erano presenti plurimi elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche in considerazione della ludopatia che affliggeva [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti. 1.3. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ovvero delle norme processuali ex art. 606 lett. b) e c) c.p.p. e vizio motivazionale in ordine agli aumenti effettuati a titolo di continuazione con i reati di cui alla sentenza n. 1415/2017 emessa dall'Ill.mo G.u.p. presso il Tribunale di Brescia". A tal proposito il ricorrente scrive che "l'aumento effettuato avrebbe potuto essere maggiormente contenuto, sia per le modalità della truffa che per il danno provocato in concreto". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità e perché meramente reiterativo dei motivi di gravame, puntualmente affrontati e disattesi dalla Corte di appello. 1.1. I magistrati dell'appello, infatti: a) hanno spiegato le ragioni per cui hanno ritenuto raggiunta la prova della colpevolezza di Ricci (convergendo in tal senso: la descrizione fatta dalla persona offesa in sede di denuncia; il ric:onoscimento fotografico al 70% effettuato sempre dalla persona offesa; il riconoscimento effettuato con certezza in altro procedimento per una truffa perpetrata con le stesse modalità, con la stessa utenza cellulare utilizzata nella truffa in esame, trovata in possesso di [OSCURATO:PERSONA]; l'accento bergamasco dell'autore della truffa); b) hanno escluso la sussistenza di elementi positivamente valutabili per il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, anche in ragione dei connotati negativi della personalità, così come emergenti dai precedenti penali anche specifici. A tale ultimo proposito va rimarcata l'ininfluenza della doglianza difensiva, nella parte in cui sostiene che la Corte di appello ha considerato reati commessi in data successiva a quello in esame. Sotto tale profilo, infatti, va ribadito che «ai sensi dell'art. 133, comma secondo, nn. 1) e 3), cod. pen., il giudice, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche come (...) deve tenere conto anche della condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rivelatrice della sua personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere», (Sez. 3 - , Sentenza n. 27964 del 19/03/2019, L. Rv. 276354 - 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 1913. del 20/12/2018 Ud., dep. il 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03); c) hanno giustificato l'aumento della pena valorizzando la gravità del fatto, commesso con un assegno circolare falso, idoneo a ingenerare un affidamento nella persona offesa. 1.2. A fronte di una motivazione che non può definirsi omessa né apparente, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma - mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alle questioni esaminate. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr: Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione c:ongrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21/12/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]