CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 21227/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIANZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma, adito dalcondannato [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliarealla luce dell'entità della pena residua da espiare, superiore ad anni due, ed ha rigettatol'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in considerazione sia della personalitànegativa desunta dei reati in esecuzione, alcuni dei quali commessi successivamente allasottoposizione a misure alternative, che, pertanto, non avevano sortito alcun effettorisocializzante, sia dei procedimenti pendenti sia dell'assenza di revisione critica desuntadalla relazione di sintesi.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia,articolando unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione.Ad avviso del ricorrente, il Tribunale, con riferimento alla detenzione domiciliare, hatrascurato che l'articolo 47-ter, comma 01, Ord. pen. consente la concessione di tale misuraai condannati ultrasettantenni senza limiti di pena.Quanto all’affidamento in prova, fa presente che i reati considerati sintomatici dirilevante capacità delinquere sono in realtà di minima entità e che non è stataadeguatamente valutata l'attività lavorativa e la regolarità della condotta intramuraria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo.1. E' fondata la censura con la quale la difesa ha sostenuto che il Tribunale disorveglianza ha omesso di valutare la possibilità di applicare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ladetenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 01, Ord. Pen. per i soggetti che, almomento dell'inizio dell'esecuzione della pena, abbiano compiuto i settanta anni di età.Tenuto conto del tenore della domanda formulata nell'interesse del condannato,nonché della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] al momento delle decisione aveva già compiuto ilsettantesimo anno di età, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto esaminare taleevenienza ai fini della concessione della invocata misura alternativa (conf. Sez. 1, n. 15600del19/12/2023, dep. 2024, Fornelli; Sez. 1, n. 40203 del 14/07/2022, Villani, non massimate).2. la censura relativa all’affidamento in prova non supera il vaglio di ammissibilità.Il ricorrente, lungi dal denunciare vizi dell’apparato giustificativo della decisione, si èlimitato a sollecitare apprezzamenti riservati al giudice del merito che li ha espressiseguendo un percorso motivazionale ineccepibile, fondato su elementi fattualiparticolarmente pregnanti, quali i plurimi precedenti penali del condananto, l’infruttuosogodimento di pregresse misure alternative, il giudizio formulato dall'equipe nella relazione disintesi. Gli operatori, infatti, hanno concluso per la formulazione di un percorso trattamentaledi tipo intramurario con prosecuzione delle attività e dei colloqui al fine di favorire unaconsapevole riflessione sul trascorso deviante di [OSCURATO:PERSONA], evidentemente ancoranemmeno iniziata.3. In parziale accoglimento del ricorso, pertanto, l’ordinanza impugnata va annullatalimitatamente alla domanda di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 01, Ord. Pen.,con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio sul punto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla domanda di detenzione domiciliare exart. 47-ter, comma 01, Ord. Pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale disorveglianza di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente