Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 20694/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente Consigliere Consigliere R.G.

N. 28935/2016 AC –21/02/2023 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28935/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 76, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtùdi procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma , v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Sta to dalla quale è rappresentata e difesa, –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di L atina n. 2753/39/2016 , depositata il 9 maggio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] – IRES –IRPEF 2006 R.G.

N.28935/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che:

1. L’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Latina emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n.

TKF011400970/2011, con il quale accertava, per l’anno 2006, un maggiore reddito per una maggiore imposta IRPEF di € 79.130,00, sulla base della presunzione della ripartizione, a causa della ristretta partecipazione societaria, degli utili non contabilizzati della società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui la ricorrente era socia al 95%.

2. Proposto dallacontribuente ricorso avviso tale avviso di accertamento, la Commissione tributaria provinciale di Latina, con sentenza n. 242/06/2012, lo rigettava.

3. Interposto gravame dallacontribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio– sezione staccata di Latina , con sentenza n. 2753/39/2016, pronunciata l’11febbraio 2016 e depositata in segreteria il 9 maggio 2016, rigettava l’appello, condannando la Maragno al pagamento delle spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione DonatellaMaragno, sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 21 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

6. Il ricorso in esame è affidato, come si è detto, a tre motivi.

R.G.

N.28935/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

6.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, in via preliminare,la rilevabilità d’ufficio della nullità assoluta e insanabile dell’avviso di accertamento impugnato, ex art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 56 del d .P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a causa della irregolarità della sottoscrizione, essendo que sta composta da mera sigla illeggibile, e del vizio di delega, mancando qualsiasi riferimento alla stessa all’interno dell’attoimpositivo.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973 , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato in violazione del divieto della c.d. doppia presunzione, essendosi basato sulla presunzion e, dap prima , dei maggiori ricavi della società e, in seguito, della distribuzione degli stessi tra i soci, sulla considerazione della ristretta base azionariadella società stessa.

6.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce omessa pronuncia su fatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), dello stesso codice.

In particolare, secondo la ricorrente, il giudice a quonon si sarebbe espresso sulle seguenti censure, formulate in appello avverso la sentenza della C.T.P.: travisamento dei fatti rispetto al periodo di accertamento dell’imposta, in quanto, se nel PVC del 14 ottobre 2010 veniva fatto riferimento all’anno 2007 –e non 2006 - in seguito veniva emesso avviso di accertamento ex art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973, sulla base della mancata produzione della R.G.

N.28935/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] documentazione contabile relativa all’anno 2006; nullità della notifica dell’invito, per la consegna della documentazione, n. 100058/11; omessa considerazione dell’avvenuta ricostruzione contabile dell’anno 2006 da parte della C.T.P.; contestazione utilizzo studi di settore nel caso concreto, non essendo, invece,idonei a considerare i lavori concessi in sub - appalto; violazione principio proporzionalità sanzioni.

7. Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

7.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Ed invero, per quel che riguarda la dedotta inintelligibilità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento, trattasi di censura proposta per la prima volta in questa sede, non risultando –dalla sentenza impugnata e dai motivi di ricorso –che tale questione sia stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio.

Analoghe considerazioni devono farsi, con riferimento alla eccepita mancanza di prova della legittimità della qualifica rivestita all’interno dell’Ufficio dal soggetto che ha sottoscritto l’atto (dott. [OSCURATO:PERSONA] –capo ufficio controlli), ed alla eccepita mancanza di riferimenti circa la delega conferita a quest’ultimo.

A tal proposito, occorre porre l’attenzione sulla natura impugnatoria del processo tributario.

Tale giudizio, invero, è limitato all’accertamento non solo della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, ma anche delle contestazioni, specificamente addotte dal ricorrente, nell’atto introduttivo del primo grado di giudizio (ex multis, Cass. 5 dicembre 2014, n. 25756).

Per tale ragione, quindi, non consegue alcuna rilevabilità d’ufficio R.G.

N.28935/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’asserito vizio di sottoscrizione dell’avviso di accertamento.

7.2. Il secondo motivo di ricorso è,invece, infondato .

Quando si opera una verifica tributaria verso una società a ristretta base azionaria, bisogna differenziare le due distinte tipologie di accertamento che coinvolgono, da una parte, la società e, dall’altra, i suoi soci.

Tali contestazioni, infatti, si basano su presupposti di fatto e di diritto, nonché di operatività di presunzioni, diversi tra loro.

In materia di imposte sui redditi, pertanto, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, senza che sia per ciò violatoil divieto di doppia presunzione, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale.

Una volta ritenuta operante detta presunzione, pertanto, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass. 24 gennaio 2019, n. 1947).

A sostegno di quanto appena esposto, questa Corte ha più volte precisato che il contribuente non si ritiene dispensato dall’onere della prova contraria solo che alleghi la mancata prova di un valido accertamento nei confrontidella società, ma è necessario che provi la mancata distribuzione degli utili extracontabili, se non l’inesistenza a monte di un loro effettivo conseguimento, stante l’autonomia dei giudizi (Cass. 19 dicembre 2019, n. 33976).

7.3. Il terzomotivo di ricorso è anch’esso infondato.

R.G.

N.28935/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] I fatti che il ricorrente proponevain sede di appello – e che qui ritiene non essere state valutati– attengono, invero, non tanto all’avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio, quantoall’accertamento compiuto nei confronti della società.

Dalla sentenza impugnata, si evince che il giudice a quo, pur avendo preso atto dei fatti addotti nei motivi di impugnazione, li abbia assorbiti implicitamente nella decisione.

8. Consegue il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate, rimasta intimata.

Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la p resente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di una somma pari al contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Consigliere Consigliere R.G. N. 28935/2016 AC –21/02/2023 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28935/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 76, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtùdi procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma , v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Sta to dalla quale è rappresentata e difesa, –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di L atina n. 2753/39/2016 , depositata il 9 maggio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] – IRES –IRPEF 2006 R.G. N.28935/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. L’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Latina emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n. TKF011400970/2011, con il quale accertava, per l’anno 2006, un maggiore reddito per una maggiore imposta IRPEF di € 79.130,00, sulla base della presunzione della ripartizione, a causa della ristretta partecipazione societaria, degli utili non contabilizzati della società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui la ricorrente era socia al 95%. 2. Proposto dallacontribuente ricorso avviso tale avviso di accertamento, la Commissione tributaria provinciale di Latina, con sentenza n. 242/06/2012, lo rigettava. 3. Interposto gravame dallacontribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio– sezione staccata di Latina , con sentenza n. 2753/39/2016, pronunciata l’11febbraio 2016 e depositata in segreteria il 9 maggio 2016, rigettava l’appello, condannando la Maragno al pagamento delle spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione DonatellaMaragno, sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 21 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 6. Il ricorso in esame è affidato, come si è detto, a tre motivi. R.G. N.28935/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, in via preliminare,la rilevabilità d’ufficio della nullità assoluta e insanabile dell’avviso di accertamento impugnato, ex art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 56 del d .P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a causa della irregolarità della sottoscrizione, essendo que sta composta da mera sigla illeggibile, e del vizio di delega, mancando qualsiasi riferimento alla stessa all’interno dell’attoimpositivo. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973 , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato in violazione del divieto della c.d. doppia presunzione, essendosi basato sulla presunzion e, dap prima , dei maggiori ricavi della società e, in seguito, della distribuzione degli stessi tra i soci, sulla considerazione della ristretta base azionariadella società stessa. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce omessa pronuncia su fatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), dello stesso codice. In particolare, secondo la ricorrente, il giudice a quonon si sarebbe espresso sulle seguenti censure, formulate in appello avverso la sentenza della C.T.P.: travisamento dei fatti rispetto al periodo di accertamento dell’imposta, in quanto, se nel PVC del 14 ottobre 2010 veniva fatto riferimento all’anno 2007 –e non 2006 - in seguito veniva emesso avviso di accertamento ex art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973, sulla base della mancata produzione della R.G. N.28935/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] documentazione contabile relativa all’anno 2006; nullità della notifica dell’invito, per la consegna della documentazione, n. 100058/11; omessa considerazione dell’avvenuta ricostruzione contabile dell’anno 2006 da parte della C.T.P.; contestazione utilizzo studi di settore nel caso concreto, non essendo, invece,idonei a considerare i lavori concessi in sub - appalto; violazione principio proporzionalità sanzioni. 7. Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 7.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Ed invero, per quel che riguarda la dedotta inintelligibilità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento, trattasi di censura proposta per la prima volta in questa sede, non risultando –dalla sentenza impugnata e dai motivi di ricorso –che tale questione sia stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio. Analoghe considerazioni devono farsi, con riferimento alla eccepita mancanza di prova della legittimità della qualifica rivestita all’interno dell’Ufficio dal soggetto che ha sottoscritto l’atto (dott. [OSCURATO:PERSONA] –capo ufficio controlli), ed alla eccepita mancanza di riferimenti circa la delega conferita a quest’ultimo. A tal proposito, occorre porre l’attenzione sulla natura impugnatoria del processo tributario. Tale giudizio, invero, è limitato all’accertamento non solo della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, ma anche delle contestazioni, specificamente addotte dal ricorrente, nell’atto introduttivo del primo grado di giudizio (ex multis, Cass. 5 dicembre 2014, n. 25756). Per tale ragione, quindi, non consegue alcuna rilevabilità d’ufficio R.G. N.28935/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’asserito vizio di sottoscrizione dell’avviso di accertamento. 7.2. Il secondo motivo di ricorso è,invece, infondato . Quando si opera una verifica tributaria verso una società a ristretta base azionaria, bisogna differenziare le due distinte tipologie di accertamento che coinvolgono, da una parte, la società e, dall’altra, i suoi soci. Tali contestazioni, infatti, si basano su presupposti di fatto e di diritto, nonché di operatività di presunzioni, diversi tra loro. In materia di imposte sui redditi, pertanto, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, senza che sia per ciò violatoil divieto di doppia presunzione, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale. Una volta ritenuta operante detta presunzione, pertanto, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass. 24 gennaio 2019, n. 1947). A sostegno di quanto appena esposto, questa Corte ha più volte precisato che il contribuente non si ritiene dispensato dall’onere della prova contraria solo che alleghi la mancata prova di un valido accertamento nei confrontidella società, ma è necessario che provi la mancata distribuzione degli utili extracontabili, se non l’inesistenza a monte di un loro effettivo conseguimento, stante l’autonomia dei giudizi (Cass. 19 dicembre 2019, n. 33976). 7.3. Il terzomotivo di ricorso è anch’esso infondato. R.G. N.28935/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] I fatti che il ricorrente proponevain sede di appello – e che qui ritiene non essere state valutati– attengono, invero, non tanto all’avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio, quantoall’accertamento compiuto nei confronti della società. Dalla sentenza impugnata, si evince che il giudice a quo, pur avendo preso atto dei fatti addotti nei motivi di impugnazione, li abbia assorbiti implicitamente nella decisione. 8. Consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate, rimasta intimata. Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la p resente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di una somma pari al contributo un