Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 30312/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 9 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea, in data 9 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa.

Rilevato che entrambi i motivi di ricorso -che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione tardività della querela e la prova di penale responsabilità dell'imputato- contengono censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che alle pagine 4 e 5 ha, da un lato, hanno evidenziato come la querela dovesse ritenersi tempestiva alla luce del momento in cui le vittime avevano avuto piena consapevolezza del raggiro subìto e, dall'altro lato, hanno sottolineato come la colpevolezza emergesse con tutta evidenza dal racconto delle persone offese che, al contrario di quello reso dal prevenuto, risultava ampiamente credibile e riscontrato; Considerato che la richiesta del tutto generica di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, contenuta a chiusura del ricorso, risulta manifestamente infondata, non essendo ancora decorso il relativo termine massimo di sette anni e mezzo dalla data del commesso reato, che risulta commesso il 30/04/2016; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eunD tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 9 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea, in data 9 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso -che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione tardività della querela e la prova di penale responsabilità dell'imputato- contengono censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che alle pagine 4 e 5 ha, da un lato, hanno evidenziato come la querela dovesse ritenersi tempestiva alla luce del momento in cui le vittime avevano avuto piena consapevolezza del raggiro subìto e, dall'altro lato, hanno sottolineato come la colpevolezza emergesse con tutta evidenza dal racconto delle persone offese che, al contrario di quello reso dal prevenuto, risultava ampiamente credibile e riscontrato; Considerato che la richiesta del tutto generica di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, contenuta a chiusura del ricorso, risulta manifestamente infondata, non essendo ancora decorso il relativo termine massimo di sette anni e mezzo dalla data del commesso reato, che risulta commesso il 30/04/2016; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eunD tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 30312/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris