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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 36155/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23886-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, tutte rappresenta te e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edomiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, Pec: -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del curatore pro tempore, Ric. 2021 n. 23886 sez.

M3 -ud. 19-10-2022 -2- rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, Pec. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: -controricorrenti - avverso la sentenza n. 941/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Il Tribunale di Catania accolse l’azione revocatoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. (poi [OSCURATO:SOCIETA]) nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] SpA, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] r.l. e per l’effetto dichiarò inefficaci nei confronti dell’attrice gli atti di conferimento dei rami d’azienda effettuati dalle prime tre società (in cui erano ricompresi vasti complessi immobiliari) in favore della neoistituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la Corte d’Appello di Catania, adita dalle società conferitarie, ha confermato la pronuncia di primo grado rilevando quanto segue: a fronte dell’argomento secondo il quale a seguito di conferimento di attività e passività alla nuova Ric. 2021 n. 23886 sez.

M3 -ud. 19-10-2022 -3- società il creditore avrebbe potuto rivalersi sui beni della società conferitaria, ha ritenuto che la presenza di più debitori che debbano rispondere in solido con quello che ha compiuto l’atto pregiudizievole non esclude, secondo il consolidato indirizzo di questa corte, l’eventus damni; che si é verificato un mutamento qualitativo del patrimonio del debitore sostituendo ad immobili di ingente valore partecipazioni al capitale di rischio della società conferitaria, con l’esposizione del creditore procedente al concorso dei creditori della conferitaria; che le scritture private con le quali le conferenti avevano convenuto con la conferitaria di trattenere a sé i debiti si limitavano a regolare i rapporti interni e non potevano avere rilevanza nei confronti dei creditori delle conferenti atteso che la sorte dei debiti dell’azienda ceduta era regolata dai due commi dell’art. 2560 c.c.; avverso la sentenza che ha dunque rigettato il gravame confermando l’inefficacia degli atti di conferimento, le società soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; hanno resistito, con distinti controricorsi, il [OSCURATO:SOCIETA] e la Curatela del fallimento “[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione”; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-biscod. proc. civ; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza; Le società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, il [OSCURATO:SOCIETA] e il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato memoria.

Considerato che: Ric. 2021 n. 23886 sez.

M3 -ud. 19-10-2022 -4- Con l’unico motivo di ricorso –violazione dell’art. 2901 co. 1 c.c. in combinato disposto con l’art. 2560 co. 2 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Catania ritenuto che l’atto di conferimento impugnato possa anche in astratto arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie –le ricorrenti contestano che l’azione revocatoria fosse sostenuta da un interesse giuridicamente apprezzabile dal momento che, avendo le società debitrici con l’atto di conferimento del ramo d’azienda conferito alla nuova società anche il debito, il creditore, ai sensi dell’art. 2560, 2° co. c.c. avrebbe potuto aggredire direttamente tali beni, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il cessionario è responsabile al pari del cedente dei detti debiti verso i terzi creditori che, a prescindere dalla regolamentazione dei rapporti interni tra le parti, possono pretendere l’adempimento anche immediatamente dal cessionario.

Da ciò conseguirebbe l’assenza dell’eventus damni e la sostanziale indifferenza per il creditore del conferimento di asset aziendali in un nuovo ramo d’azienda.

Vi sarebbe, ad avviso del ricorrente, una incompatibilità tecnica dell’azione revocatoria con l’operazione di conferimento di ramo d’azienda e l’assenza di interesse del creditore alla declaratoria di inefficacia dell’atto di conferimento ben potendo egli tutelare le proprie ragioni, anche rispetto ai creditori della società conferitaria, iscrivendo ipoteca sul bene a carico della società conferitaria; il motivo é infondato: l’azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito per cui alla luce di tale finalità un conto è l’esistenza di una causa legittima di prelazione quale l’ipoteca rispetto agli altri creditori, in funzione di garanzia specifica, altra cosa è la misura conservativa ex art. 2901, la cui funzione è quella di ricostituire la garanzia generica Ric. 2021 n. 23886 sez.

M3 -ud. 19-10-2022 -5- assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito; legittimamente quindi il creditore può adottare la misura conservativa della garanzia generica patrimoniale concessa dall’ordinamento; la corte di merito ha inoltre adeguatamente argomentato la sussistenza dell’eventus damni anche facendo riferimento al mutamento qualitativo verificatosi nel patrimonio del debitore a seguito della sostituzione di beni immobili di ingente valore con le partecipazioni acquisite nella società conferitaria, non potendosi comparare né in punto di diretta aggredibilità da parte dei creditori né in punto di facilità di liquidazione un cespite immobiliare appartenente al debitore con la quota sociale di una società a cui l’immobile sia stato trasferito e su cui, ai fini della soddisfazione dei loro crediti, possono legittimamente concorrere icreditori della società conferitaria; conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le ricorrenti sono condannate a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 7000, oltre esborsi in Euro 200, accessori di legge e spese generali al 15% in favore Ric. 2021 n. 23886 sez.

M3 -ud. 19-10-2022 -6- di [OSCURATO:SOCIETA] e in € 5000, oltre esborsi in Euro 200 , accessori di legge e spese generali al 15% in favore di del Fallimento [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23886-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, tutte rappresenta te e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edomiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, Pec: -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del curatore pro tempore, Ric. 2021 n. 23886 sez. M3 -ud. 19-10-2022 -2- rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, Pec. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: -controricorrenti - avverso la sentenza n. 941/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Il Tribunale di Catania accolse l’azione revocatoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. (poi [OSCURATO:SOCIETA]) nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] SpA, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] r.l. e per l’effetto dichiarò inefficaci nei confronti dell’attrice gli atti di conferimento dei rami d’azienda effettuati dalle prime tre società (in cui erano ricompresi vasti complessi immobiliari) in favore della neoistituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la Corte d’Appello di Catania, adita dalle società conferitarie, ha confermato la pronuncia di primo grado rilevando quanto segue: a fronte dell’argomento secondo il quale a seguito di conferimento di attività e passività alla nuova Ric. 2021 n. 23886 sez. M3 -ud. 19-10-2022 -3- società il creditore avrebbe potuto rivalersi sui beni della società conferitaria, ha ritenuto che la presenza di più debitori che debbano rispondere in solido con quello che ha compiuto l’atto pregiudizievole non esclude, secondo il consolidato indirizzo di questa corte, l’eventus damni; che si é verificato un mutamento qualitativo del patrimonio del debitore sostituendo ad immobili di ingente valore partecipazioni al capitale di rischio della società conferitaria, con l’esposizione del creditore procedente al concorso dei creditori della conferitaria; che le scritture private con le quali le conferenti avevano convenuto con la conferitaria di trattenere a sé i debiti si limitavano a regolare i rapporti interni e non potevano avere rilevanza nei confronti dei creditori delle conferenti atteso che la sorte dei debiti dell’azienda ceduta era regolata dai due commi dell’art. 2560 c.c.; avverso la sentenza che ha dunque rigettato il gravame confermando l’inefficacia degli atti di conferimento, le società soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; hanno resistito, con distinti controricorsi, il [OSCURATO:SOCIETA] e la Curatela del fallimento “[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione”; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-biscod. proc. civ; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza; Le società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, il [OSCURATO:SOCIETA] e il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato memoria. Considerato che: Ric. 2021 n. 23886 sez. M3 -ud. 19-10-2022 -4- Con l’unico motivo di ricorso –violazione dell’art. 2901 co. 1 c.c. in combinato disposto con l’art. 2560 co. 2 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Catania ritenuto che l’atto di conferimento impugnato possa anche in astratto arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie –le ricorrenti contestano che l’azione revocatoria fosse sostenuta da un interesse giuridicamente apprezzabile dal momento che, avendo le società debitrici con l’atto di conferimento del ramo d’azienda conferito alla nuova società anche il debito, il creditore, ai sensi dell’art. 2560, 2° co. c.c. avrebbe potuto aggredire direttamente tali beni, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il cessionario è responsabile al pari del cedente dei detti debiti verso i terzi creditori che, a prescindere dalla regolamentazione dei rapporti interni tra le parti, possono pretendere l’adempimento anche immediatamente dal cessionario. Da ciò conseguirebbe l’assenza dell’eventus damni e la sostanziale indifferenza per il creditore del conferimento di asset aziendali in un nuovo ramo d’azienda. Vi sarebbe, ad avviso del ricorrente, una incompatibilità tecnica dell’azione revocatoria con l’operazione di conferimento di ramo d’azienda e l’assenza di interesse del creditore alla declaratoria di inefficacia dell’atto di conferimento ben potendo egli tutelare le proprie ragioni, anche rispetto ai creditori della società conferitaria, iscrivendo ipoteca sul bene a carico della società conferitaria; il motivo é infondato: l’azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito per cui alla luce di tale finalità un conto è l’esistenza di una causa legittima di prelazione quale l’ipoteca rispetto agli altri creditori, in funzione di garanzia specifica, altra cosa è la misura conservativa ex art. 2901, la cui funzione è quella di ricostituire la garanzia generica Ric. 2021 n. 23886 sez. M3 -ud. 19-10-2022 -5- assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito; legittimamente quindi il creditore può adottare la misura conservativa della garanzia generica patrimoniale concessa dall’ordinamento; la corte di merito ha inoltre adeguatamente argomentato la sussistenza dell’eventus damni anche facendo riferimento al mutamento qualitativo verificatosi nel patrimonio del debitore a seguito della sostituzione di beni immobili di ingente valore con le partecipazioni acquisite nella società conferitaria, non potendosi comparare né in punto di diretta aggredibilità da parte dei creditori né in punto di facilità di liquidazione un cespite immobiliare appartenente al debitore con la quota sociale di una società a cui l’immobile sia stato trasferito e su cui, ai fini della soddisfazione dei loro crediti, possono legittimamente concorrere icreditori della società conferitaria; conclusivamente il ricorso va rigettato. Le ricorrenti sono condannate a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 7000, oltre esborsi in Euro 200, accessori di legge e spese generali al 15% in favore Ric. 2021 n. 23886 sez. M3 -ud. 19-10-2022 -6- di [OSCURATO:SOCIETA] e in € 5000, oltre esborsi in Euro 200 , accessori di legge e spese generali al 15% in favore di del Fallimento [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norm
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