CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 22773/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5106/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PIPPO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domicilio digitale presso [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Catania, viaUmberto n. 167 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021n. 5 106 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -2- COMUNE CATANIA, domiciliato in Catania, via Umberto n. 151 presso l’avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – AvversoLA SENTENZA DELLA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2189/2020 depositata il 17/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva innanzi al Tribunale di Siracusa opposizione al precetto notificatogli da [OSCURATO:PERSONA] per il rilascio del fondo rustico sito in territorio di Siracusa, contrada Belfronte , foglio 36 , particella 30 , occupato senza titolo. A fondamento dell’opposizione l’attore rilevava che egli aveva usucapito il bene, avendolo posseduto in modo continuo pubblico e pacifico per oltre vent’anni. 2. Con successivo atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di accertare l’acquisto per usucapione del medesimo fondo rustico. 3. Concetta cocuzza si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delladomanda di usucapione proposta dalla controparte 4. I due giudizi venivano riuniti. 5. Il T ribunale di Siracusa dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dal Giangravè e rigettava la sua domanda di usucapione. 6. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. Resistevano all’appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MariaClara [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021n. 5 106 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -3- 7. La Corte d’appello di Catania,per quel che ancora rileva, rigettava il gravame e confermava il rigetto della domanda di usucapione. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di appello. 9. Il Comune di Siracusa ha resistito con controricorso. 10. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 12. Questa Corte ha formula to proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. 13. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. 14. Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.,sia i l ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sia i controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoriainsistendo nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi: 1. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla circostanza di fatto contenuta negli atti processuali che attesta che [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a possedere il terreno oggetto del giudizio per averlo appreso senza titolo alcuno. 2. Violazione dell’articolo 1141, commi 1 e 2 , c.c. errata sussunzione della fattispecie dedotta in giudizio nell’alveo dell’articolo 1141, comma 2 , c.c. anziché in quella disciplina Ric. 2021n. 5 106 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -4- articolo 1141, comma 1, c.c. e violazione degli articoli 2729 e 1158 c.c. Secondo il ricorrente dall’atto di precetto notificatogli il 16 settembre 2013 per il rilascio del bene risultava che egli era occupante senza titolo dell’immobile . Pertanto , doveva farsi applicazione del primo comma dell’articolo 1141 c.c. secondo cui si presume il possesso non essendo l’apprensione materiale del bene geneticamente riconducibile a un atto o fatto del proprietario che ne ha trasferito la detenzione o il posses so. Dunque, la prova doveva essere presunta anche sulla base dell’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà quale la coltivazione del terreno. 3.Violazione dell’articolo 2697 c.c. In applicazione dell’articolo 1141, primo comma, c.c. il possesso doveva presumersi pertanto gravava sulla controparte l’onere della prova che si trattassedi una semplice detenzione. 4.La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: INAMMISSIBILITÀ e/o [OSCURATO:PERSONA] del ricorso avverso pronuncia di rigetto di domanda di usucapione (doppia conforme): Premessa l'inammissibilità del primo motivo (proposto ai sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C.) in presenza di "doppia conforme", tutti i motivi si risolvono in una censura di merito relativa all'accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite (i giudici di merito hanno ritenuto non provato il possesso ad usucapionem), profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 898 del 14/12/1999), risultando la motivazione della sentenza impugnata non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. Un ., n. 8053 del 07/04/2014), dovendosi peraltro Ric. 2021n. 5 106 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -5- ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (Cass., Sez. Un., n. 5802 del 1998).; 3. –[OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380-biscod. proc. civ. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ritiene comunque di dovere aggiungere chenon è condivisibile la tesi del ricorrente circa la non applicabilitàdella c.d. doppia conformeche rende inammissibile il motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Infatti, la sentenza della Corte d'Appello è pienamente corrispondente a quella di primo grado e ne conferma tutti i passaggi compreso quello relativo alla insussistenza di una situazione qualificabile come possesso in capo al Giangravè. D’altra parte, la sentenza ha esaminato e motivato in ordine all’atto di precetto notificato il 16 settembre 2013 rigettando il primo motivo di appello del Giangravè (pag. 3 e ss della sentenza impugnata). A tal proposito il Collegio intende ribadire che: L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omessoesame" come riferito ad "unfatto decis ivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente Ric. 2021n. 5 106 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -6- formulate.Orbene il fatto storico dell’esistenza dell’atto di precetto è stato certamente esaminato e valutato dalla Corte d'Appellomentre la conseguenza giuridica che ne vuole trarre il ricorrente non può rientrare nell’omesso esame. Risulta evidente, pertanto, che la censura in esame tende ad una rivalutazione in fatto della vicenda mediante una diversa lettura delle fonti di prova complessivamente considerate. Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez.6-5, Ord. n.29404 del 2017, Sez. 1, Ord. n. 19011 del 2017, Sez. 1, Sent. n.16056 del 2016). La Corte d'Appello ha correttamente ritenuto che mancasse qualsiasi prova di un possesso utile ad usucapire e la presunzione di possesso ex art. 1141 c.c. non può operare in mancanza di un atto volontario di apprensione da parte del Giangravè non desumibile dal citato atto di precetto,sicché non vi è stata alcuna violazione dell’art. 2697 c.c.. Ric. 2021n. 5 106 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -7- In conclusione, la valutazione circa la sussistenza o meno delll’animus possidendie del corpus possessionis - prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo -è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. 5. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-biscod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende. 6. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Ric. 2021n. 5 106 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -8- dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 0 00 ,00 ( quattromila ) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore di ciascuna delle due part i controricorrenti, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3000,00in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versam