CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2021
Cassazione n. 46566/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pronunciata in data 25.02.2021, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 24.02.2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 10- quater d.lgs 74/2000 e condannata alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Avverso la sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla conferma della disposta confisca per equivalente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché basato su motivi generici, che ripropongono le stesse censure sollevate con l'atto di appello, senza confronto critico con le argomentazioni esposte dalla Corte territoriale. 2. E', infatti, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici (sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, Rv. 221693, sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). Nel caso in esame la Corte territoriale ha reso adeguata ed ampia motivazione sulle ragioni e sui criteri per i quali ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato contestato e la disposta misura ablatoria reale (pagg 2 e 3 della sentenza impugnata), con argomentazioni corrette sul piano del diritto e non sindacabili nel merito. La ricorrente ripropone le stesse censure già ritenute infondate dalla Corte territoriale e sollecita anche, quanto alla affermazione di responsabilità, una lettura alternativa del materiale probatorio che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. 3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 03/12/2021 Il Consigliere esten