CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2024
Cassazione n. 40268/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 17/07/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA]: avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribuna e in data 4 giugno 2024, con la quale era stata disposta nei suoi confronti lì misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato de dell' to di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 e 416-bis.l. cod. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], in data 9lagoto 2024, ha proposto personalmente ricorso per cassazione chiedendo l'annullar' ento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si osserva anzitutto che il ricorso deve essere trattato nelle fo mne «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione proposta pèrsor almente dall'indagato che, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile (Sez. U, n.8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272010 - 01). 2. Infatti, il ricorso è stato proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sopra indicata ordinanza del Tribunale di Catanzaro 2 sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di Entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dèll'irm utato (e quindi anche dell'indagato) deve essere sottoscritto, a pena di inamMissi Anta, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la c:andanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza d elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inamrnissi Alità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle àmrri2nde. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, 9isp. tt. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de le arimende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma lter , iisp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 18 otto