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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09487/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 del TRIBUNALE di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 02o OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza che ha confermato l'assoluzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni personali.

Vista, altresì, la memoria difensiva proposta in vista dell'udienza dal difensore della parte civile, in cui si reiterano le ragioni di ricorso, segnalandone l'ammissibilità.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della legittima difesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tendenti ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2.1. Ritenuto, altresì, che il motivo di ricorso è anche manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato, ai fini della configurabilità dell'esimente della legittima difesa, la necessità che il requisito della proporzione tra offesa e difesa debba essere valutato con giudizio "ex ante", ponendo a confronto i mezzi usati e quelli a disposizione dell'aggredito nonché i beni giuridici, personali o patrimoniali in conflitto (tra le molte, cfr. Sez. 5, n. 32414 del 24/09/2020, Rv. 279777).

Nel caso di specie, tutti i testimoni presenti nello studio medico teatro della vicenda hanno convenuto nel ricostruire l'alterco tra la parte civile e l'imputato come un moto di legittima difesa del secondo nei confronti del primo, il quale, in evidente stato di nervosismo nei confronti, indistintamente, degli altri pazienti in attesa, aveva per primo spinto contro il muro con violenza la moglie di Lobardi e poi le aveva spezzato l'ombrello con cui ella aveva tentato di difendersi.

Inoltre, la stessa lite è stata definita come una "piccola colluttazione", a riprova della proporzionalità della reazione dell'imputato.ege

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 del TRIBUNALE di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 02o OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza che ha confermato l'assoluzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni personali. Vista, altresì, la memoria difensiva proposta in vista dell'udienza dal difensore della parte civile, in cui si reiterano le ragioni di ricorso, segnalandone l'ammissibilità. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della legittima difesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tendenti ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.1. Ritenuto, altresì, che il motivo di ricorso è anche manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato, ai fini della configurabilità dell'esimente della legittima difesa, la necessità che il requisito della proporzione tra offesa e difesa debba essere valutato con giudizio "ex ante", ponendo a confronto i mezzi usati e quelli a disposizione dell'aggredito nonché i beni giuridici, personali o patrimoniali in conflitto (tra le molte, cfr. Sez. 5, n. 32414 del 24/09/2020, Rv. 279777). Nel caso di specie, tutti i testimoni presenti nello studio medico teatro della vicenda hanno convenuto nel ricostruire l'alterco tra la parte civile e l'imputato come un moto di legittima difesa del secondo nei confronti del primo, il quale, in evidente stato di nervosismo nei confronti, indistintamente, degli altri pazienti in attesa, aveva per primo spinto contro il muro con violenza la moglie di Lobardi e poi le aveva spezzato l'ombrello con cui ella aveva tentato di difendersi. Inoltre, la stessa lite è stata definita come una "piccola colluttazione", a riprova della proporzionalità della reazione dell'imputato.ege 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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