CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 05001/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19197-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO N. 2 presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 19197/2017 Cron. Rep. Ud. 15/12/2022 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 930/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/02/2017 R.G.N. 1355/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dal Comune di Frosinone avverso la sentenza del locale Tribunale, che aveva accolto parzialmente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva prestato attività lavorativa in favore del Comune, in ragione di contratti di lavoro di somministrazione a termine stipulati con la società [OSCURATO:SOCIETA] - ha confermato la statuizione dell’illegittimità per genericità della causale dei contratti di somministrazione intercorsi fra le parti, e ha condannato l’Ente territoriale al risarcimento del danno quantificato in misura pari a dieci mensilità, rispetto alla quantificazione del Tribunale di venti mensilità. 2. La Corte territoriale premetteva la necessità della specificazione della ragione giustificativa (art. 21, primo comma, lett. c, del d.lgs. n. 276 del 2003); affermava, quindi, che la ragione giustificatrice del contratto di somministrazione a termine , oltre che specificata per iscritto, dovesse essere realmente temporanea; tale ragione temporanea specifica doveva essere dedotta nel contratto e provata dall’impresa utilizzatrice. 2.1. Nel fare applicazione di questi principi alla fattispecie, la Corte d’Appello rilevava che il Comune appellante non si era dato cura di produrre neanche in sede di appello i contratti commerciali di somministrazione stipulati con la [OSCURATO:SOCIETA] lavoro spa, in forza dei quali aveva utilizzato le prestazioni lavorative della Pantanella. Ciò, precludeva a priori di verificare se le ragioni di carattere tecnico produttivo ed organizzativo fossero state indicate con la specificità sufficiente e non consentiva di controllare in sede giudiziale la loro effettiva ricorrenzae di escludere che fossero state inserite ex postcon un qualsiasi contenuto. La Corte d’Appello faceva applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016, e tenuto conto del numero dei contratti conclusi con l’appellante, delle notorie dimensioni del Comune, della qualità dell’appellata e di ogni altro elemento utile, quantificava il danno in comprensive 10 mensilità di retribuzione globale di fatto, cui andavano aggiunti i soli interessi legali dalla data del 4 marzo 2014 sino al saldo. 3. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso il Comune di Frosinone sulla base di due motivi, ai quali ha resistito con tempestivo controricorso la lavoratrice, assistito da memoria, nella quale l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto distrarsi le spese in proprio favore. DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Frosinone denuncia,ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione della legge n. 276 del 2003 (artt. 20 e 21); la violazione dell’art. 360, n. 1 e n. 5, cod. proc. civ., in relazione alla erronea valutazione del materiale probatorio e dei documenti prodotti in riferimento al giudizio con riferimento al giudizio sulla sufficiente specificità o meno della causale del contratto di somministrazione in questione, in violazione dell’art. 115,cod. proc. civ., e in relazione al vizio di motivazione. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto corretto il giudizio di genericità formulato dal Tribunale con riferimento alle causali dei contratti di somministrazione a termine per cui è giudizio. Sostiene che le causali erano state le seguenti: - f ar fronte ad “esigenze di carattere produttivo relative a figure non presenti in pianta organica – Accordo di programma Distretto B” con mansioni di “esperto in servizi sociali”; - r ag ioni organizzative esigenza di un esperto in servizi sociali per lo sviluppo del progetto Nautilus. -funzioni attribuite al Comune di Frosinone in qualità di capofila del distretto, con riguardo alle mansioni di un sociologa. Pertanto, il ricorrente ha prospettato l’erroneità della sentenza di secondo grado, per avere ritenuto generiche causali invece sufficientemente specifiche, in violazione e in falsa applicazione degli articoli citati nella rubrica e per non aver sufficientemente argomentato in ordine alla genericità di esse, incorrendo nell’ulteriore v izio di omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. 2. Il motivo è inammissibile.La Corte d’Appello non ha statuito sulla genericità delle causali, ma ha affermato, come riportato sopra nel punto 2.1.,che il Comune appellante non si era dato cura di produrre neanche in sede di appello i contratti commerciali di somministrazione stipulati con la società [OSCURATO:SOCIETA] lavoro spa, in forza dei quali ha utilizzato le prestazioni lavorative della Pantanella. Ciò, precludeva a priori di verificare se le ragioni di carattere tecnico produttivo ed organizzativo fossero indicate. Tale affermazione che è la ratio decidendi della sentenza di appello non è stata censurata adeguatamente dal ricorrente, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso. 3. Con il secondo motivo di ricorso, il Comune di Frosinone, ai sensi dell’art. 360 n. 3,cod. proc. civ., deduce la falsa applicazione della legge n. 183 del 2010 (art. 32), l’omessa applicazione degli artt. 2126 e 2043, cod. civ., la falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. Sostiene, in sintesi, il Comune ricorrente che il danno derivante dalla eventuale nullità del contratto di somministrazione a termine deve essere allegato e provato da chi asserisce di averlo subito, e aggiunge che, in ogni caso, la lavoratrice aveva tratto vantaggio dalla stipula dei contratti di somministrazione con il Comune risultando vincitricedi un concorso a tempo determinato per istruttore direttivo amministrativo socio - sanitario di categoria D , bandito dal medesimo Comune, anche in forza della precedente esperienza lavorativa e quindi, a seguito di ulteriore concorso, era stata assunta a tempo indeterminato sempre in qualità di istruttore direttivo amministrativo socio sanitario Cat. D1. 4. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui nell’ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, e dell’art. 86, comma 9, del d.lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto dilavoro a termine, e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto; tale disciplina appare conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18 citata), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore (Cass.n. 446 del 2021 e Cass. n. 3815 del 2021, n. 23373 del 2022). Nella specie, discutendosi di più contratti di somministrazione a termine il principio suddetto e l’agevolazione probatoria di cui all’art. 32 della l. n. 183 del 2010 sono pienamente applicabili.Il ricorso, poi, nella parte in cui fa leva (ai fini dell’esclusione del danno) a fatti sopravvenuti alla stipula dei contratti di somministrazione ed anche all’intervenuta assunzione a tempo indeterminato della lavoratrice per effetto del superamento di un concorso pubblico, per un verso è inammissibile e per altro verso è infondato. Il ricorrente prospetta una questione giuridica, implicante anche accertamenti di fatto, alla quale non fa cenno la sentenza impugnata. Pertanto, il ricorrente, che riferisce di averla sollevata già nel giudizio di merito, avrebbe dovuto individuare e denunciare l’error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale non tenendo conto dell’avvenuta eliminazione del pregiudizio. Deve, in ogni caso richiamarsi, quanto già affermato da questa Corte circa il fatto che, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine (id est,nella specie, di illegittima ricorso alla somministrazionea termine), la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l’assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l’esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già “ex ante” una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive.5. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto. 6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratasi antistataria. 7.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratasi antistataria. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di cont