CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 04269/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 386 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F. dichiarato: [OSCURATO:PERSONA] 52H20 B076Z) avvocato costituito in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F. dichiarato: 7103880585), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. di- chiarato: [OSCURATO:PERSONA] 57T15 H70) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. dichiarato: [OSCURATO:PERSONA] 57E41 H224U) -controricorrente- per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- ziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, emessa in data 22 ottobre 2019 nel procedimento iscritto al n. 3545/2018 R.G. e del provvedimento del medesimo giudice dell'esecuzione in data 5 novembre 2019, reso in calce alla richiesta di copie del 24 ottobre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 5 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione Ric. n. 386/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ord. interlocutoria - Pagina 1 di 2 È stata disposta la trattazione in camera di consiglio del pre- sente procedimento, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte. Il decreto di fissazione, con l'indicazione della proposta, peral- tro, non è stato regolarmente notificato alle parti, in quanto, per errore, risultano notificati decreto e proposta relativi ad un diverso procedimento. Il ricorrente ha comunque depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., facendo rilevare la suddetta irregolarità. Occorre dunque differire l'adunanza per c:onsentire la regolare notificazione alle parti del decreto di fissazione della stessa, con la corretta proposta. per questi motivi La Corte: - rinvia l'adunanza a nuovo ruolo, per consentire la notifi- cazione alle parti del decreto di fissazione della stessa, con la corretta proposta del relatore. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 5 ottobre 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] CIRILLO b /u t 000, 1 O FEB 2022 M_ CANCELLA:CE Ric. n. 386/2020 - Sez. 6