CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 25422/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Novelli– ricorrente –Numero registro generale 20740/2025Numero sezionale 5698/2026Numero di raccolta generale 25422/2026Data pubblicazione 16/09/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– intimata –controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE– intimata –avverso la sentenza n. 1421/2025 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, depositata il 25/2/2025.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economiaagraria (di seguito CREA) impugnò dinanzi alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Roma l’estratto di ruolo relativo a unacartella di pagamento portante carichi fiscali concernenti l’annod’imposta 2006, lamentando la mancata notifica di tale cartella edeccependo comunque l’intervenuta prescrizione (successiva allacontestata notifica) delle relative pretese creditorie.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,investita dell’appello del contribuente, respinse il gravameevidenziando, da un lato, che l’eccezione di invalidità della notifica dellacartella sollevata dall’appellante era tardiva e perciò inammissibile,Numero registro generale 20740/2025Numero sezionale 5698/2026Numero di raccolta generale 25422/2026Data pubblicazione 16/09/2026dall’altro, che il termine dell’eccepita prescrizione non era maturato,anche stante la sospensione di ventiquattro mesi disposta dall’art. 68,comma 4-bis, d.l. n. 18 del 2020.4. – Avverso tale ultima pronuncia il CREA ha proposto ricorso percassazione affidandolo a due motivi.5. – L’Agenzia delle entrate, che non ha depositato controricorso,si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza didiscussione.6. – L’Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata.7. – Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380-bis c.p.c., in data 20 marzo 2026, in considerazione della suainammissibilità, il ricorrente, con atto depositato in data 29 aprile 2026,ha chiesto la decisione del ricorso, e quindi, ai sensi degli artt. 380-bise 380-bis.1 c.p.c., è stata disposta la trattazione della causa perl’odierna camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Deve in primo luogo evidenziarsi che, diversamente da quantoritenuto nella proposta di definizione accelerata, l’originario ricorso delcontribuente, benché avente ad oggetto un estratto di ruolo, èammissibile siccome sorretto da un interesse riconducibile ad una dellesituazioni legittimanti previste dal comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n.602 del 1973, quale introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021:disposizione che, dopo aver sancito che «L’estratto di ruolo non èimpugnabile», stabilisce che «Il ruolo e la cartella di pagamento che siassume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazionenei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri chedall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazionea una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80,comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016,n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggettiNumero registro generale 20740/2025Numero sezionale 5698/2026Numero di raccolta generale 25422/2026Data pubblicazione 16/09/2026pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui aldecreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40,per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infineper la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione».La norma è applicabile anche ai giudizi in corso, come già affermatoda questa Corte (Cass., sez. un., 26283/2022; Cass., sez. un., n.12459/2024), sicché il contribuente ha interesse a impugnare l’estrattonei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta. LaCorte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citato art. 3-bis d.l.cit. ribadendo che eventuali modifiche al sistema in esso previstospetterebbero ad un intervento del legislatore, e che, pertanto, lequestioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità direttadell’estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essa previste, sonoinammissibili (Corte Cost. n. 190/2023; conf. Corte cost. n. 81/2024).Orbene, nella specie il CREA aveva interesse ad impugnare l’estrattodi ruolo, assumendo la mancata o invalida notifica della cartella dipagamento, giacché il mancato adempimento delle obbligazioni tributariecui la cartella si riferiva era stata causa della sua esclusione, da parte dellaRegione Lazio, dalla procedura di attribuzione di una sovvenzionepubblica, e ciò proprio a seguito di verifiche condotte tramite richiesta diinformazioni all’Agenzia delle entrate (v. la comunicazione di esclusionedel 22 novembre 2021, richiamata in ricorso e ad esso specificamenteallegata). Dall’iscrizione a ruolo, che il CREA assume illegittima, derivava,dunque, al contribuente un pregiudizio per la riscossione di somme cheavrebbero dovuto essergli erogate da uno dei soggetti pubblici di cuiall'art. 1, comma 1, lettera a), cioè uno dei tipici pregiudizi contemplatidal comma 4-bis cit. quale base legittimante l’impugnazione dell’estrattodi ruolo. Tale circostanza era stata peraltro dedotta dal contribuente sindall’originario ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.Numero registro generale 20740/2025Numero sezionale 5698/2026Numero di raccolta generale 25422/2026Data pubblicazione 16/09/20262. – Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso si deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt.26 d.P.R. n. 602 del 1973, 60 d.P.R. n. 600 del 1973, 137 ss. c.p.c. e 58d.lgs. n. 546 del 1992 sia perché la sentenza impugnata, recante unamotivazione illogica e contraddittoria, è giunta ad una conclusione, inpunto di validità della notificazione della cartella, confliggente con larelativa relata versata in atti, dalla quale risultava che la cartella era statanotificata non già al CREA, bensì ad un diverso istituto che, al momentodella notifica, era già stato dal primo incorporato, sia perché la Corteregionale ha dichiarato inammissibili i nuovi documenti prodotti in appelloritenendo immediatamente operante l’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 nellanuova formulazione dovuta al d.lgs. n. 220 del 2023, quando invece taleimmediata operatività al giudizio d’appello è smentita dalla sentenza n.36/2025 della Corte costituzionale, che ha escluso l’applicabilità dellanuova disciplina ai giudizi di appello incardinati dopo l’entrata in vigoredella riforma, ma aventi ad oggetto controversie iniziate in primo gradonella vigenza della precedente normativa.3. – Il motivo è inammissibile giacché non coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata.3.1. – La Corte regionale non è entrata nel merito dell’eccezione diinvalidità della notificazione della cartella, avendo piuttosto ritenuto che lastessa, essendo stata proposta per la prima volta in appello dalcontribuente, che nel giudizio di primo grado aveva eccepito piùradicalmente la mancanza della notifica, era inammissibile.Contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, deve pertantoescludersi che la decisione del Giudice d’appello sia stata «confliggentecon la relata versata in atti che la smentisce», giacché la questione dellavalidità o meno della notifica siccome eseguita nei confronti di un soggettoche all’epoca della notificazione era stato incorporato dal CREA, non èNumero registro generale 20740/2025Numero sezionale 5698/2026Numero di raccolta generale 25422/2026Data pubblicazione 16/09/2026stata neppure affrontata dalla Corte di secondo grado se non perdichiararne la tardività e, quindi, l’inammissibilità.3.2. – Sotto altro profilo, deve osservarsi che le considerazioni svoltedalla Corte laziale in merito all’immediata applicabilità del divieto di nuovimezzi di prova in appello, quale sancito dall’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992nella nuova formulazione dovuta alla novella del 2023, costituiscono mereargomentazioni ad abundantiam giacché la sentenza d’appello non harigettato l’eccezione di invalidità della notifica della cartella per mancanzadi supporto probatorio, ma l’ha dichiarata inammissibile siccome tardiva.In altri termini, il fondamento della sentenza impugnata non sta nellaritenuta tardività delle prove documentali, ma nella ritenuta tardivitàdell’eccezione: ciò che rende ininfluente, nella specie, verificare se la Cortedi secondo grado abbia o meno correttamente ritenuto comeimmediatamente applicabile nel giudizio d’appello il nuovo art. 58 cit.quale risultante dalla suddetta riforma.4. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 68, comma 4-bis d.l. n.18 del 2010, dell’art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997 nonché degli artt. 2946 e2948, n. 4, c.p.c. poiché la sentenza impugnata ha ritenuto non prescrittii crediti tributari cui si riferiva la cartella, errando sia nel considerareapplicabili nella specie le norme sulla sospensione dei termini riguardantiil periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, sia nel calcolarel’entità del tempo necessario al maturarsi della prescrizione.5. – Il motivo è infondato, dovendosi tuttavia correggere, ai sensidell’art. 384, ult. comma, c.p.c., la motivazione della sentenza d’appello.La prescrizione eccepita dal contribuente nel giudizio di merito – maesclusa, dapprima dalla Corte di primo grado, poi dal Giudice d’appello –è quella asseritamente maturata dopo la contestata notificazione dellacartella di pagamento.Numero registro generale 20740/2025Numero sezionale 5698/2026Numero di raccolta generale 25422/2026Data pubblicazione 16/09/2026Va tuttavia chiarito che la tutela introdotta con il nuovo comma 4-bisdell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 riguarda i soli atti invalidamentenotificati (o non notificati) ivi contemplati (così Cass., sez. un., n.26283/2022), nel senso che è appunto l’invalidità (o la mancanza) dellanotifica del ruolo e della cartella di pagamento il presupposto checonsente, unitamente alla ricorrenza delle già viste situazioninormativamente integranti l’interesse ad agire, l’impugnazione immediatadell’estratto di ruolo, e, in definitiva, della stessa cartella, che è l’attoimpugnato mediatamente (così Cass., sez. un., n. 12459/2024).L’assenza di quel presupposto – ciò che appunto si è verificato nelcaso di specie – esclude che possa ricorrersi al nuovo strumento di tutela,a maggior ragione ove quest’ultimo sia impiegato per far valere non giàun vizio o una ragione d’inefficacia dell’atto impositivo o riscossivo, maun’asserita estinzione del credito verificatasi in epoca successiva allanotificazione dell’atto. Una diversa conclusione finirebbecontraddittoriamente per legittimare, in assenza di un’iniziativa esecutivasuccessiva alla notificazione della cartella, un’azione di accertamentonegativo del credito, che non solo si pone in dissonanza rispetto allanatura impugnatoria del processo tributario, ma che è del tutto avulsadall’ambito della tutela quale delineata dal comma 4-bis cit.L’eccezione di prescrizione andava pertanto disattesa, non già perchéi relativi termini non erano decorsi, quanto perché la stessa, una voltaesclusa la mancanza o l’invalidità della notifica della contestata cartella,non poteva essere fatta valere con l’impugnazione diretta dell’estratto diruolo di cui all’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973.6. – In conclusione, il ricorso va rigettato, mentre nessunprovvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del presentegiudizio di legittimità, stante l’assenza di attività difensiva delle agenziefiscali. Neppure può procedersi alla condanna del ricorrente al pagamento,ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., della somma di cui alNumero registro generale 20740/2025Numero sezionale 5698/2026Numero di raccolta generale 25422/2026Data pubblicazione 16/09/2026comma quarto dell’art. 96 c.p.c., essendo il ricorso respinto per ragionidiverse rispetto a quelle indicate nella proposta di definizione accelerata(Cass. n. 21668/2024 nonché Cass., sez. un., n. 29708; v. anche Cass.n. 36069/2023). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida