CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 03630/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 15 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti contestati, è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha sottolineato una pluralità di dati di fatto, non rivedibili in questa sede, dai quali dedurre con certezza che si fosse verificato il furto del cellulare oggetto di ricettazione sul quale era poi giunto un sms collegata alla sim in uso all'imputato che lavorava sul mezzo ove il cellulare era scomparso, anche tenuto conto delle testimonianze citate in sentenza, evidenziando nel sicuro utilizzo anche il profitto del reato) • Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente