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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36405/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di .]uri Osti; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la qualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente come rapina propria anziché come furto con strappo, risulta non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate; che il ricorrente, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà, non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma ha posto a base della invocata riqualificazione della fattispecie criminosa lui ascritta una quaestio facti, indicando una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio; che, infatti, con il suddetto motivo di ricorso si è, invero, prospettata una diversa ricostruzione storica dei fatti e una diversa valutazione del materiale probatorio, dovendosi invece ribadire la preclusione, per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre: Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); che, nel caso di specie, il giudice d'appello, con motivazione esente dai vizi di logicità e di contraddittorietà contestati dalla difesa, ha congruamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici, ai fini della conferma dell'inquadramento giuridico della fattispecie de qua nell'art. 628, primo comma, cod. pen., come effettuata dal giudice di prime cure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 10 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di .]uri Osti; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la qualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente come rapina propria anziché come furto con strappo, risulta non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate; che il ricorrente, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà, non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma ha posto a base della invocata riqualificazione della fattispecie criminosa lui ascritta una quaestio facti, indicando una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio; che, infatti, con il suddetto motivo di ricorso si è, invero, prospettata una diversa ricostruzione storica dei fatti e una diversa valutazione del materiale probatorio, dovendosi invece ribadire la preclusione, per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); che, nel caso di specie, il giudice d'appello, con motivazione esente dai vizi di logicità e di contraddittorietà contestati dalla difesa, ha congruamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici, ai fini della conferma dell'inquadramento giuridico della fattispecie de qua nell'art. 628, primo comma, cod. pen., come effettuata dal giudice di prime cure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 settembr
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