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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 44439/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2022 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di truffa pluriaggravata in luogo di quella semplice e conseguente mancata emissione della sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui la Corte territoriale, respingendo le medesime censure già oggetto di appello, ha individuato gli elementi di prova integranti le circostanze aggravanti contestate - tra le quali anche quella della cosiddetta minorata difesa (artt. 640, secondo comma, n. 2-bis, e 61, n. 5, cod. pen.) - dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità oltreché conforme al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di legittimità (si vedano, in proposito, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2022 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di truffa pluriaggravata in luogo di quella semplice e conseguente mancata emissione della sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui la Corte territoriale, respingendo le medesime censure già oggetto di appello, ha individuato gli elementi di prova integranti le circostanze aggravanti contestate - tra le quali anche quella della cosiddetta minorata difesa (artt. 640, secondo comma, n. 2-bis, e 61, n. 5, cod. pen.) - dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità oltreché conforme al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di legittimità (si vedano, in proposito, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settembre 2023
Sentenza Cassazione n. 44439/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris