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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19045/2026

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vvocato [OSCURATO:PERSONA]controMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro temporerappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e Questura diMilano in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.557/2026 depositata il22/01/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28 aprile 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 4217/2026Numero sezionale 339/2026Numero di raccolta generale 19045/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 10/06/2026Laura Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA]controMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro temporerappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e Questura diMilano in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.557/2026 depositata il22/01/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28 aprile 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 4217/2026Numero sezionale 339/2026Numero di raccolta generale 19045/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 10/06/2026Laura Tricomi