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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35176/2021

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Cu (c, r ORDINANZA sul ricorso 24940-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], che si difende in proprio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 798/2019 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avverso la sentenza con la quale il giudice di pace, a sua volta, aveva respinto l'opposizione che lo stesso aveva presentato nei confronti della sanzione che gli era stata inflitta per aver circolato, in violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada, superando di 26 km/h la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso, pari a 50 km/h.Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che l'appellante, a sostegno della sua opposizione, aveva ribadito il fatto di non aver avuto la possibilità di avvistare la segnaletica stradale impositiva del limite di velocità per la presenza, lungo la carreggiata, di un grosso autocarro con rimorchio le cui dimensioni impedivano la visibilità del segnale, invocando, in sostanza, l'esimente della buona fede, versando in uno stato di ignoranza incolpevole circa l'illiceità della propria condotta di guida ai sensi dell'art. 3 della

I. n. 689 del 1989, ha ritenuto: - per un verso, che tale disposizione, richiedendo la coscienza e la volontà della condotta, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l'ha commesso, riservando a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente; - per altro verso, che l'esimente della buona fede assume rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei a ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, e cioè non ovviabile con l'ordinaria diligenza o prudenza.

Nel caso di specie, però, ha proseguito il tribunale, la presenza dell'autoarticolato sulla careggiata che impediva temporaneamente la visibilità dei segnali, non è sufficiente ad escludere la colpa dell'agente, il quale, infatti, prima di intraprendere la manovra di sorpasso del grosso autocarro, avrebbe dovuto comunque accertare l'eventuale presenza, lungo la carreggiata, di prescrizioni di limiti di velocità, che di fatto impedivano la manovra, o, diversamente, astenersi da condotte di guida che solo la personale e soggettiva convinzione del trasgressore reputava lecite.

L'errore denunciato dall'appellante poteva essere, pertanto, evitato.

L'avv. \Anici° Tofi, con ricorso notificato il 16/9/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

Il Comune di Imperia è rimasto intimato.

Ric. 2020 n. 24940 - Sez. 6-2 - CC 1° luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha imputato all'opponente di non aver accertato l'eventuale presenza, lungo la carreggiata, di prescrizioni di limiti di velocità, omettendo, in tal modo, di esaminare il fatto decisivo che l'opponente aveva dedotto, e cioè l'esatta posizione dell'autoveicolo condotto dall'opponente rispetto al cartello al momento della pretesa infrazione, che gli aveva impedito di accertare la presenza di eventuali limiti di velocità.

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha considerato il fatto decisivo costituito dall'effettivo stato dei luoghi della pretesa infrazione, trattandosi di zona che, per le sue caratteristiche oggettive, non poteva in ogni caso costituire, ai fini del conseguente limite di velocità di 50 km/h, un centro abitato.

2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

2.2. Il tribunale, invero, ha rigettato l'opposizione alla sanzione amministrativa proposta dall'appellante sul dirimente rilievo per cui l'istante non aveva adempiuto all'onere di provare la sussistenza degli elementi idonei a ìngenerare l'incolpevole ed inevitabile convincimento circa la liceità del suo operato.

2.3. Il tribunale, infatti, con apprezzamento in fatto non utilmente censurato per l'omesso esame di fatti decisivi emergenti dagli atti del giudizio, ha ritenuto che la presenza dell'autoarticolato sulla careggiata in modo tale da impedire temporaneamente la visibilità dei segnali, non è sufficiente ad Ric. 2020 n. 24940 - Sez. 6-2 - CC 10 luglio 2021 escludere la colpa dell'agente, il quale, infatti, prima di intraprendere la manovra di sorpasso del grosso autocarro, avrebbe dovuto comunque accertare l'eventuale presenza, lungo la carreggiata, di prescrizioni di limiti di velocità, che di fatto impedivano la manovra, o, diversamente, astenersi da condotte di guida che solo la personale e soggettiva convinzione del trasgressore reputava lecite, per cui, in definitiva, ha concluso, l'errore denunciato dall'appellante poteva essere evitato.

2.4. Il principio posto dall'art. 3 della

I. n. 689 del 1981 (secondo il quale, per le violazioni sanzionate in via amministrativa, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula, in effetti, una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.

2.5. L'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge n. 689 del 1981), assume, tuttavia, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile siccome determinato da un elemento positivo (del quale, tuttavia, non emerge in alcun modo l'evidenza istruttoria) idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza (Cass. n. 11012 del 2006).

2.6. La sentenza impugnata, pertanto, facendo corretta applicazione di tale principio, si sottare alle censure svolte dal ricorrente.

Ric. 2020 n. 24940 - Sez. 6-2 - CC 1° luglio 2021

3. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.

4. Nulla per le spese di lite in difetto di attività difensiva da parte dell'intimato.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 1° luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] zo Orilla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cu (c, r ORDINANZA sul ricorso 24940-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], che si difende in proprio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 798/2019 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avverso la sentenza con la quale il giudice di pace, a sua volta, aveva respinto l'opposizione che lo stesso aveva presentato nei confronti della sanzione che gli era stata inflitta per aver circolato, in violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada, superando di 26 km/h la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso, pari a 50 km/h.Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che l'appellante, a sostegno della sua opposizione, aveva ribadito il fatto di non aver avuto la possibilità di avvistare la segnaletica stradale impositiva del limite di velocità per la presenza, lungo la carreggiata, di un grosso autocarro con rimorchio le cui dimensioni impedivano la visibilità del segnale, invocando, in sostanza, l'esimente della buona fede, versando in uno stato di ignoranza incolpevole circa l'illiceità della propria condotta di guida ai sensi dell'art. 3 della I. n. 689 del 1989, ha ritenuto: - per un verso, che tale disposizione, richiedendo la coscienza e la volontà della condotta, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l'ha commesso, riservando a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente; - per altro verso, che l'esimente della buona fede assume rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei a ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, e cioè non ovviabile con l'ordinaria diligenza o prudenza. Nel caso di specie, però, ha proseguito il tribunale, la presenza dell'autoarticolato sulla careggiata che impediva temporaneamente la visibilità dei segnali, non è sufficiente ad escludere la colpa dell'agente, il quale, infatti, prima di intraprendere la manovra di sorpasso del grosso autocarro, avrebbe dovuto comunque accertare l'eventuale presenza, lungo la carreggiata, di prescrizioni di limiti di velocità, che di fatto impedivano la manovra, o, diversamente, astenersi da condotte di guida che solo la personale e soggettiva convinzione del trasgressore reputava lecite. L'errore denunciato dall'appellante poteva essere, pertanto, evitato. L'avv. \Anici° Tofi, con ricorso notificato il 16/9/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. Il Comune di Imperia è rimasto intimato. Ric. 2020 n. 24940 - Sez. 6-2 - CC 1° luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha imputato all'opponente di non aver accertato l'eventuale presenza, lungo la carreggiata, di prescrizioni di limiti di velocità, omettendo, in tal modo, di esaminare il fatto decisivo che l'opponente aveva dedotto, e cioè l'esatta posizione dell'autoveicolo condotto dall'opponente rispetto al cartello al momento della pretesa infrazione, che gli aveva impedito di accertare la presenza di eventuali limiti di velocità. 1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha considerato il fatto decisivo costituito dall'effettivo stato dei luoghi della pretesa infrazione, trattandosi di zona che, per le sue caratteristiche oggettive, non poteva in ogni caso costituire, ai fini del conseguente limite di velocità di 50 km/h, un centro abitato. 2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. 2.2. Il tribunale, invero, ha rigettato l'opposizione alla sanzione amministrativa proposta dall'appellante sul dirimente rilievo per cui l'istante non aveva adempiuto all'onere di provare la sussistenza degli elementi idonei a ìngenerare l'incolpevole ed inevitabile convincimento circa la liceità del suo operato. 2.3. Il tribunale, infatti, con apprezzamento in fatto non utilmente censurato per l'omesso esame di fatti decisivi emergenti dagli atti del giudizio, ha ritenuto che la presenza dell'autoarticolato sulla careggiata in modo tale da impedire temporaneamente la visibilità dei segnali, non è sufficiente ad Ric. 2020 n. 24940 - Sez. 6-2 - CC 10 luglio 2021 escludere la colpa dell'agente, il quale, infatti, prima di intraprendere la manovra di sorpasso del grosso autocarro, avrebbe dovuto comunque accertare l'eventuale presenza, lungo la carreggiata, di prescrizioni di limiti di velocità, che di fatto impedivano la manovra, o, diversamente, astenersi da condotte di guida che solo la personale e soggettiva convinzione del trasgressore reputava lecite, per cui, in definitiva, ha concluso, l'errore denunciato dall'appellante poteva essere evitato. 2.4. Il principio posto dall'art. 3 della I. n. 689 del 1981 (secondo il quale, per le violazioni sanzionate in via amministrativa, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula, in effetti, una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. 2.5. L'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge n. 689 del 1981), assume, tuttavia, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile siccome determinato da un elemento positivo (del quale, tuttavia, non emerge in alcun modo l'evidenza istruttoria) idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza (Cass. n. 11012 del 2006). 2.6. La sentenza impugnata, pertanto, facendo corretta applicazione di tale principio, si sottare alle censure svolte dal ricorrente. Ric. 2020 n. 24940 - Sez. 6-2 - CC 1° luglio 2021 3. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. 4. Nulla per le spese di lite in difetto di attività difensiva da parte dell'intimato. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 1° luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] zo Orilla
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