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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31322/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; È inammissibile il primo motivo con il quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] invoca in sede di legittimità, per la prima volta, l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non richiesto al Tribunale, come risulta dalle conclusioni riportate in sentenza.

Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sull'entità della pena inflitta, è inammissibile per carenza di interesse, non avendo il Tribunale aumentato la pena ex art. 81 cod. pen.

Dunque, non vi è alcun interesse a dedurre un errore che ha favorito l'imputato nella determinazione della pena.

Il terzo motivo è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati, in quanto relativi ad asserite mancanze, contraddittorietà e/o palesi illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.

Sulla modifica dell'imputazione non vi è obbligo di motivazione né ha rilevanza sulla prescrizione, in presenza di ricorso inammissibile.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; È inammissibile il primo motivo con il quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] invoca in sede di legittimità, per la prima volta, l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non richiesto al Tribunale, come risulta dalle conclusioni riportate in sentenza. Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sull'entità della pena inflitta, è inammissibile per carenza di interesse, non avendo il Tribunale aumentato la pena ex art. 81 cod. pen. Dunque, non vi è alcun interesse a dedurre un errore che ha favorito l'imputato nella determinazione della pena. Il terzo motivo è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati, in quanto relativi ad asserite mancanze, contraddittorietà e/o palesi illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Sulla modifica dell'imputazione non vi è obbligo di motivazione né ha rilevanza sulla prescrizione, in presenza di ricorso inammissibile. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giug
Sentenza Cassazione n. 31322/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris