CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 19426/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona della legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA]; 2. Tedim1 s.r.I., in persona della legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Foggia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Foggia ha confermato il decreto con cui è stato disposto il sequestro probatorio dell'area e dei fabbricati oggetto dell'accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un complesso di immobili per servizi e residenze. Il sequestro è stato disposto in relazione al reato di corruzione propria. Secondo l'impostazione accusatoria: [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, [OSCURATO:PERSONA], avrebbe indebitamente ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] la somma di circa 32.000 euro per il voto favorevole all'accordo di programma "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]."; detta somma sarebbe stata "distribuita" dallo stesso Landella, con la collaborazione della di lui moglie [OSCURATO:PERSONA], dipendente pubblico addetta all'ufficio di gabinetto del Sindaco, ad alcuni altri consiglieri comunali (così l'imputazione provvisoria). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione le società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. Sono stati articolati due motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di plurime disposizioni di legge e dei principi di proporzionalità, adeguatezza e residualità della "misura cautelare reale". Il Tribunale, rispetto alle deduzioni difensive, si sarebbe limitato a recepire gli assunti del Pubblico Ministero, così violando l'obbligo di motivare. Quanto alla residualità ed alla proporzionalità della misura disposta, sostengono le ricorrenti che, diversamente dagli assunti del Tribunale, secondo cui l'esigenza probatoria sottesa al sequestro non avrebbe potuto essere soddisfatta in modo diverso, non sarebbe stato affatto spiegato perché non sarebbero stati idonei allo scopo un'ispezione giudiziale per cristallizzare la "res", ovvero "altri mezzi di ricerca della prova" (così il ricorso), quali accertamenti tecnici ex art. 359- 360 cod. proc. pen., o, ancora, rilievi fotografici. Secondo il Tribunale, da una parte, i rilievi sarebbero stati inidonei " ad accertare la effettiva realizzazione delle opere" (così il ricorso) e, dall'altra, sussisterebbe comunque l'esigenza di esperire ulteriori misurazioni e verifiche del luogo. Secondo le ricorrenti, invece, la motivazione sarebbe assertiva perchè non sarebbe stata spiegata la ragione per cui non sarebbe sufficiente ricorrere a mezzi meno invasivi, tenuto conto che il sequestro paralizza l'attuazione di un programma edificatorio di circa 110 milioni di euro diretto a realizzare opere pubbliche del valore di circa 11 milioni di euro. Il Pubblico Ministero, si aggiunge, avrebbe già disposto una ispezione giudiziale, nominato, ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen., un consulente, acquisito tutta la documentazione amministrativa. Il Tribunale non avrebbe inoltre considerato: a) la durata indeterminata del vincolo, finalizzato ad evitare la modificazione dello stato dei luoghi per tutta la fase processuale e non solo per il periodo necessario per il compimento delle verifiche e delle misurazioni dell'area e, dunque, per l'espletamento della consulenza disposta dal Pubblico Ministero. La finalità probatoria sarebbe stata individuata nell'esigenza di non modificare lo stato dei luoghi "al fine di dimostrare la natura indebita della dazione del denaro e la c, contrarietà ai doveri d'ufficio dell'atto de/pubblici agente b) la consistenza degli interessi attuali e concreti pregiudicati dal sequestro, quali quelli connessi all'esigenza di realizzare l'accordo di programma del 2012, avente ad oggetto un'area di 92 mila mq., teso a perseguire una pluralità di interessi pubblici e privati, che farebbero capo oltre che alle società ricorrenti, al Comune di Foggia, all'Università, agli [OSCURATO:PERSONA] di Foggia. Detti interessi sarebbero stati considerati erroneamente soccombenti rispetto ad "inesistenti" necessità probatorie. Si aggiunge che non vi sarebbe nessun rapporto di pertinenzialità tra la "res" sequestrata e i reati contestati, ma solo un mero rapporto di occasionalità inidoneo a giustificare la permanenza del vincolo. Né sarebbe fondato l'assunto secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe socio unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quest'ultima socia unica della [OSCURATO:SOCIETA]., e che dunque le società ricorrenti sarebbero solo formalmente terze estranee al reato (sul punto si allegano le visure camerali da cui risulterebbe che soci della [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbero, oltre a [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del vincolo di pertinenzialità ed alla esigenza probatoria sottesa alla misura. Secondo il Tribunale il nesso di pertinenza consisterebbe nella necessità di accertare lo stato dei luoghi e lo stato di avanzamento dei lavori al fine di verificare l'eventuale illiceità della proroga disposta nel corso della seduta consigliare del 21.2.2020, e dunque la contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio. Si tratterebbe di una motivazione viziata atteso che il patto corruttivo avrebbe riguardato il voto espresso da alcuni consiglieri comunali in occasione della delibera del 21.7.2020 con cui fu approvata l'attualizzazione e novazione della convenzione urbanistica del 2013; dunque, si argomenta, la res non avrebbe un rapporto di strumentalità con il reato ma di mera occasionalità atteso che, anche se non fosse stata approvata quella delibera, lo spirare del termine di efficacia della convenzione non avrebbe avuto l'effetto di caducare le prescrizioni della variante urbanistica al piano regolatore generale e nei programmi urbanistici esecutivi. 3. E' stata trasmessa una memoria con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] r 1.1 ricorsi, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, sono fondati.2. Il sequestro probatorio deve essere motivato e la motivazione del provvedimento deve necessariamente dare conto innanzitutto del "fumus commissi delicti" in relazione al quale si procede. Ciò che deve essere spiegato dall'Autorità giudiziaria procedente è la configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. U., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; tra le tante, Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015, Gattuso, Rv. 262898, secondo cui l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita, con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007). Ancorché non debba tradursi in un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, ciò che deve essere verificata è la possibilità concreta di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera "postulazione" della sua esistenza da parte del P.M. ovvero la prospettazione esplorativa di indagine rispetto ad una notizia di reato. L'[OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dello stato del procedimento, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, spiegando la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti che si intendono accertare (Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Rv. 253508; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Rv. 257816; Corte cost., ord. n. 153 del 2007). Qualsiasi sia l'indirizzo giurisprudenziale che si intenda recepire sul quantum di motivazione sia necessaria e sufficiente in tema di verifica del "fumus delicti", non vi è dubbio che un'ipotesi di reato deve essere configurata, atteso che ciò solo consente di verificare la causa giustificatrice per la quale si sottopone a sequestro un determinato bene ed il nesso di pertinenza probatoria tra quel bene ed il reato. Il giudice deve poter esercitare un controllo effettivo che, pur coordinato e proporzionale con lo stato del procedimento e con lo stato delle indagini, non sia meramente formale, apparente, appiattito alla mera prospettazione astratta, ipotetica ed esplorativa della esistenza di un reato da parte della [OSCURATO:PERSONA].3. In tale contesto le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ancora una volta chiarito come il decreto di sequestro probatorio, anche se abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, debba contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). Si è precisato come "la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della [OSCURATO:PERSONA] richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato". Detti principi valgono anche per il sequestro delle cose pertinenti al reato, atteso che la stessa qualificazione della "cosa" come pertinente al reato, presuppone la indicazione del perimetro investigativo, della ipotesi di reato per cui si procede, della finalità probatoria perseguita con il sequestro. Intanto, cioè, una cosa può essere considerata "cosa pertinente al reato" in quanto esista una descrizione concreta del reato per cui si procede e della finalità probatoria perseguita. E' noto come la formula "cose pertinenti al reato" abbia un significato scarsamente delimitativo e come il legislatore, a differenza di quanto fatto in relazione alla nozione di "corpo del reato", non abbia definito quella di "cose pertinenti", affidando questo compito alla interpretazione giurisprudenziale. Si è chiarito in giurisprudenza come la nozione di "cosa pertinente al reato" abbia una portata più ampia di quella impiegata nell' art. 253 cod. proc. pen., comprendendo non solo il corpo del reato ma anche qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, anche quelle cose legate indirettamente alla fattispecie criminosa (Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850; Sez. 2, n. 34986 del 19/06/2013, Pini, Rv. 256100; Sez. 2, n. 17372 del 22/01/2009, Romeo e altri, Rv. 244342). In tal senso, la strumentalità del bene rispetto alla condotta criminosa ed alla finalità probatoria del sequestro è uno dei canoni di valutazione della pertinenza ed assolve ad una funzione selettiva; il tema della strumentalità si pone, innanzitutto, per la indiscussa utilità euristica delle informazioni acquisite, destinata normalmente ad aumentare in modo proporzionale alla entità del "vulnus" che lo strumento probatorio arreca alla "riservatezza": più l'attività di ricerca della prova si avvicina al nucleo della sfera individuale (costituito da quella intimità che l'individuo ritiene di non condividere con alcuno) più il dato acquisito può risultare prezioso per l'accertamento. La strumentalità, tuttavia, è astrattamente configurabile in un numero pressocchè indefinito di casi e ciò impone di attribuire a detto requisito un significato conforme ai principi generali di adeguatezza e proporzionalità sottesi al sistema. Un sequestro sproporzionato non è di per sé strutturalmente illegittimo, ma va ricondotto a proporzione, nel senso che il suo oggetto deve vertere solo sulle cose davvero pertinenti al reato. Pur in presenza di indirizzi giurisprudenziali diversi, è condivisibile quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessario un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato ed è altresì necessario, quando il legame prospettato sia di natura funzionale, che tale rapporto non sia meramente occasionale (Cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 33045 del 25/01/2018, Mazza; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014 Denaro, cit; nello stesso senso, sostanzialmente, Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881). La verifica del nesso di funzionalità non occasionale tra il bene e la condotta deve ovviamente essere ancor più rigorosa nei casi in cui il bene appartenga ad un soggetto terzo estraneo al reato, cioè un soggetto nei cui confronti nessun coinvolgimento nell'attività criminosa è stato ipotizzato. Il principio di proporzione, certamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ha nel sistema una portata più ampia; esso travalica il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione. In ambito sovranazionale, il principio in esame è ormai affermato tanto dalle fonti dell'Unione (cfr. par. 3 e 4 dell'art. 5 TUE, art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali; sul punto, cfr., Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009, Spini, Rv. 245172), che dal sistema della CEDU. La Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni, ed anche di recente, come il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta effettuato attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, comprenda il canone modale della proporzionalità. Con la sentenza sul "caso Ilva", si è affermato che nessun valore costituzionale può divenire "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche, che il bilanciamento deve essere condotto dal legislatore e controllato dal Giudice delle leggi secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, fermo restando che - si tratta di una affermazione centrale - non è consentito un «sacrificio del [...] nucleo essenziale» di alcuna delle istanze in conflitto (Corte cost., sentenza n. 85 del 2013, ma anche n. 20 del 2017, in cui la Corte, in tema di "riservatezza", ha ritenuto fondamentale che le disposizioni limitative della libertà di comunicazione rispettino la riserva assoluta di legge e di giurisdizione, nonché i prindpi di ragionevolezza e di proporzionalità alla luce dei parametri della idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto). Non diversamente, è condivisibile quanto ritenuto in dottrina, e cioè che il rango conferito dall'ordinamento interno alle fonti sovranazionali consente di affermare che, qualunque sia la natura con cui sono costruite - sostanziale o processuale - le tutele dei diritti, si deve tenere conto del cd. test di proporzionalità. Il principio in esame è capace di fungere da guida per lo sviluppo futuro della materia dei diritti fondamentali, oggetto primario delle disposizioni normative processuali penali. Si può tuttavia affermare che, anche nei casi in cui non entri espressamente in gioco il tema dei diritti fondamentali, il principio di proporzionalità rappresenti un utile termine di paragone per lo sviluppo di soluzioni ermeneutiche e, ancor prima, di nuovi modelli di ragionamento giuridico; in tal senso, si sostiene acutamente, il principio di proporzionalità assolve ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, ed ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto. In tale accezione, il canone della proporzione e della adeguatezza si rivolgono certamente al legislatore, nel momento in cui traccia le norme ordinarie, ed alla Corte costituzionale nel vaglio di legittimità delle stesse, ma anche al giudice comune, allorquando è chiamato in concreto a disporre atti limitativi delle istanze fondamentali. Il principio di proporzionalità trova un formidabile ambito applicativo con riferimento ai mezzi di ricerca della prova, idonei ad incidere su bene giuridici costituzionalmente tutelati: esso segna il limite entro il quale la compressione di un'istanza fondamentale per fini processuali risulta legittima. Il tema attiene al rapporto tra sicurezza e riservatezza, intesa come «diritto alla non intromissione da parte del potere pubblico e di soggetti privati nella sfera individuale della persona". Ogni misura, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, richiede che l'interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] SaN. Ve TIC. A. S. c. Bulgaria). Dunque, solo valorizzando l'onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere "sotto controllo" l'intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti, quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art.1 del Primo protocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA], come interpretato dalla Corte Edu. La motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità (così testualmente Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, in motivazione) ed al principio di proporzione. Il giudice non solo deve motivare sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari, ma deve modulare il sequestro - quando ciò sia possibile- in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare; il giudice cioè deve conformare il vincolo in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria/cautelare perseguita (sul tema, anche Corte Cost., n. 85 del 2013). Ciò che è richiesto è una delicata operazione di bilanciamento in cui la valutazione attiene alla peculiarità del caso concreto, alla ragionevolezza della soluzione, della proporzione, al bilanciamento tra valori, all'equità. 4. Il Tribunale di Foggia non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Secondo il Tribunale: a) l'accordo corruttivo avrebbe avuto ad oggetto una delibera del Consiglio comunale di Foggia con cui era approvata una richiesta di proroga della durata di una convenzione urbanistica avente ad oggetto la realizzazione di un complesso funzionale di fabbricati per servizi e residenze su un area di 92.000 mq.; b) il sequestro probatorio sarebbe finalizzato a provare "lo stato di avanzamento dei lavori, al fine di verificare l'eventuale illiceità della proroga" (così testualmente il Tribunale a pag. 9 della ordinanza impugnata) e, quindi, la contrarietà ai doveri d'ufficio dell'atto oggetto del patto corruttivo; c) la funzione probatoria non potrebbe essere soddisfatta diversamente in quanto, a prescindere dalla consulenza tecnica già disposta, da una parte, "l'effettuazione di rilievi fotografici "non appare sufficiente ad accertare l'effettiva realizzazione dell'accordo di programma da parte del privato, avendo i [OSCURATO:PERSONA] procedenti rappresentato l'esigenza di esperire ulteriori misurazioni e verifiche sui luoghi" e, dall'altra, perché gli esiti di una ispezione sull'area- già compiuta- "non sono apparsi ai [OSCURATO:PERSONA] procedenti satisfattivi"; d) la limitazione dei diritti delle società non sarebbe eccessiva perché "dagli atti di indagine pare emergere l'assenza di edificazione sull'area oggetto dell'accordo di programma"; e) le due società ricorrenti sarebbero solo formalmente terze rispetto al supposto privato corruttore [OSCURATO:PERSONA], essendo questo socio unico della società "[OSCURATO:PERSONA] srl", quest'ultima a sua volta, socia unica della [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Si tratta di un ragionamento viziato. Ciò che non è affatto chiaro nella ordinanza impugnata è: a) perché la consulenza tecnica disposta, i rilievi, l'ispezione già eseguita non sarebbero sufficienti ad accertare lo stato di luoghi e, dunque, la ipotizzata contrarietà ai doveri d'ufficio dell'atto oggetto dell'accordo corruttivo; b) quali sarebbero gli esiti insoddisfacenti degli accertamenti compiuti e quali le ulteriori e specifiche esigenze probatorie che giustificano il sequestro a tempo indeterminato di un area così ampia; c) quali sarebbero i tempi necessari per compiere tali non meglio precisati accertamenti; d) quali sarebbero, in particolare, i tempi della consulenza; e) se lo stato dei luoghi sia in tutto o in parte modificabile e se gli accertamenti riguardino l'intera area o solo parte di essa; f) perché la contrarietà ai doveri d'ufficio dell'atto oggetto del mirttimonio non potrebbe essere accertata in modo diverso; g) perché i diritti degli indagati e dei terzi non sarebbero ingiustificatamente limitati rispetto ad un sequestro la cui finalità probatoria è stata prospettata solo genericamente; h) perché non sarebbero attendibili le visure commerciali che sembrano smentire che [OSCURATO:PERSONA] sia socio unico della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] operazione di bilanciamento tra valori, quella compiuta dal Tribunale, fondata su una valutazione viziata della peculiarità del caso concreto e della proporzionalità della misura. 6. L'ordinanza deve dunque essere annullata; il giudice di rinvio, facendo applicazione dei principi indicati, verifi