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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 25957/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A;t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto l'opposizione proposta avverso l'ordinanza applicativa della detenzione domiciliare a carico di [OSCURATO:PERSONA] e con la quale è stata negata la misura alternativa dell'affidamento in prova; [OSCURATO:PERSONA] che, con censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si denuncia erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione, ma in realtà si deducono inammissibili doglianze di merito, basate su argomenti di mero dissenso a fronte di un compiuto esame degli elementi acquisiti, valutati secondo un percorso logico immune da fratture; che il Giudice a quo ha valutato la gravità dei plurimi fatti commessi e di quelli per i quali il condannato è stato sottoposto a procedimenti penali, la condotta tenuta durante la detenzione intramuraria, scandita da ben 12 infrazioni disciplinari, la relazione dell'UEPE sull'impraticabilità di una misura diversa da quelle contenitive, l'assenza di concrete possibilità di attuare un programma di affidamento essendo mancata la concreta disponibilità del legale rappresentante dell'ente dove il condannato avrebbe dovuto svolgere attività di volontariato, la sua personalità e la mancanza di qualsivoglia segno di ravvedimento; a fronte di questi decisivi elementi di fatto il richiamo all'esito assolutorio di un procedimento pendente e alla possibile valutazione alternativa di alcune circostanze costituiscono deduzioni del tutto inconferenti in sede di legittimità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delLa ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.MIl CohsiqF r estensore Il PresidenteGi t on Raffaello MagiD E P A IN Cr i O LUC. 2026L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] mente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A;t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto l'opposizione proposta avverso l'ordinanza applicativa della detenzione domiciliare a carico di [OSCURATO:PERSONA] e con la quale è stata negata la misura alternativa dell'affidamento in prova; [OSCURATO:PERSONA] che, con censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si denuncia erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione, ma in realtà si deducono inammissibili doglianze di merito, basate su argomenti di mero dissenso a fronte di un compiuto esame degli elementi acquisiti, valutati secondo un percorso logico immune da fratture; che il Giudice a quo ha valutato la gravità dei plurimi fatti commessi e di quelli per i quali il condannato è stato sottoposto a procedimenti penali, la condotta tenuta durante la detenzione intramuraria, scandita da ben 12 infrazioni disciplinari, la relazione dell'UEPE sull'impraticabilità di una misura diversa da quelle contenitive, l'assenza di concrete possibilità di attuare un programma di affidamento essendo mancata la concreta disponibilità del legale rappresentante dell'ente dove il condannato avrebbe dovuto svolgere attività di volontariato, la sua personalità e la mancanza di qualsivoglia segno di ravvedimento; a fronte di questi decisivi elementi di fatto il richiamo all'esito assolutorio di un procedimento pendente e alla possibile valutazione alternativa di alcune circostanze costituiscono deduzioni del tutto inconferenti in sede di legittimità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delLa ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.MIl CohsiqF r estensore Il PresidenteGi t on Raffaello MagiD E P A IN Cr i O LUC. 2026L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] mente
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