CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23302/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1978/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ADER ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in qualità di ex legali rappresentanti di [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al Oggetto: tributi – comunicazione di irregolarità –fallimento -destinatario N.1978/23 R.G. Est. F. D’Aquino controricorso, con pec [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] (C.F . [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) con pec [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con pec [OSCURATO:EMAIL] , elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma , [OSCURATO:PERSONA], 38 – controricorrent i - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, n. 808/02/2022, depositata in data 7 novembre 2022 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 28 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., già dichiarata fallita, ha impugnato –facendo valere la legittimazione straordinaria del fallito ad impugnare gli atti impositivi tributari - una cartella di pagamento, relativa a tributi dei periodidi imposta 2006. 2. La CTP di Cagliari ha dichiarato inammissibile il ricorsoper difetto di legittimazione attiva degli amministratori della società dichiarata fallita. 3. La CTR della Sardegna , con la sentenza qui impugnata , ha accolto l’appellodella società contribuente. Preliminarmente, il giudice di appello ha ritenuto che gli amministratori della società fallita hanno la legittimazione straordinaria ad impugnare gli atti impositivi in caso di inerzia della curatela fallimentare, inerzia accertata nel caso di specie. Nel merito, il giudice di appello ha ritenuto violato il contraddittorio, in considerazione del fatto che la cartella emessa aveva evidenziato incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, per cui occorreva l’inoltro della comunicazione di irregolarità la quale, essendo stata inviata al curatore, non aveva consentito il rispetto del diritto di N.1978/23 R.G. Est. F. D’Aquino difesa dei contribuenti, con conseguente nullità della cartella impugnata. 4. Propongono ricorso per cassazione l’Ufficio e l’Agente della riscossione, affidato a sei motivi, ulteriormente illustrato da memoria; resistonocon controricorso gli amministratori della società fallita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo (non numerato) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2909 cod. civ., per non avere il giudice di appello rilevato la formazione di un giudicato interno nella parte in cui il il giudice di primo grado ha ritenuto che gli amministratori della società fallita non avesseropiù la rappresentanza sociale della società dichiarata fallita e non fossero legittimati ad impugnare la comunicazione di irregolarità perché non avevano alcuna legittimazione ad essere coinvolti nel procedimento. Il ricorrente, nel trascrivere il relativo passaggio della sentenza di primo grado, evidenzia che la CTP avesse ritenuto che l’Ufficio non sarebbe stato tenuto a coinvolgere chi aveva avuto «la rappresentanza legale della [OSCURATO:SOCIETA] fino al momento in cui era stata dichiarata fallita». 2. Con il secondo motivo (non numerato) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 43 l. fall. per avere la sentenza impugnata ritenuto che gli amministratori della società fallita hanno la legittimazione straordinaria ad impugnare la cartella, nonché nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’inerzia degli organi della procedura concorsuale liquidatoria, anziché verificare che –nella specie – vi fosse stata una precisa scelta degli organi della procedura. 3. Con il terzo motivo (non numerato) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 36 n. 4, d. lgs. n. 546/1992 e 132, [secondo comma] n.4 cod. proc. civ., per essere la motivazione della sentenza lacunosa nella N.1978/23 R.G. Est. F. D’Aquino parte in cui ha ritenuto che l’ex Presidente del Consiglio d’Amministrazione e l’ex [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita, erano legittimati ad impugnare la cartella. 4. Con il quarto motivo (non numerato) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. per avere il giudice di appello trascurato che il giudice di prime cure non si era limitato alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso avverso la cartella esattoriale impugnata per il fatto che l’ex Presidente del Consiglio d i Amministrazione e l’ex [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. non fossero legittimati in tale veste ad agire in nome e nell’interesse della stessa,ma avesse ritenuto che la cartella fosse nulla per essere mancatol’invio della comunicazione di irregolarità agli amministratori della società fallita anziché al curatore. 5. Con il quinto motivo (non numerato) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 6,comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212, 36-bisd.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54 - bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la nullità della cartella per omesso invio della comunicazione di irregolarità per effetto dell’accertamento di una situazione di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione. Osserva parte ricorrente che la cartella è stata emessa per omessi o ritardati versamenti, per i quali non occorre la comunicazione di irregolarità, nonché per utilizzo di crediti di imposta inesistenti per omessa presentazione della dichiarazione IVA 2006 e per utilizzo di crediti di imposta di importo maggiore rispetto a quelli maturati, ciò a presupposto della rettifica della dichiarazione, circostanza estranea quest’ultima alla sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti. N.1978/23 R.G. Est. F. D’Aquino 6. Con il sesto motivo (non numerato) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., degli art. 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212e 43 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la comunicazione di irregolarità dovesse essere inviata non solo al curatore del fallimento ma anche agli amministratori della societàdichiarata fallita, tenuto conto che le dichiarazioni alle quali si riferivano le cartelle riguardavano dichiarazioni del periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, rispetto alla quale i contribuenti erano estranei, nonché in considerazione della irrilevanza dell’omessa notificazione al fallito della comunicazione di irregolarità. 7. Questo collegio ritiene che non sussistono i presupposti per decidere in adunanza camerale la presente controversiaavuto riguardo al sesto motivo di ricorso , attesa – da un lato – l’ampiezza che può riconoscersi al ruolo del curatore di collettore delle informazioni che riguardano la massa dei creditori e che –in caso di inerzia degli organi della procedura – possono ridondare in danno del debitore dichiarato fallito (Cass., Sez. V, 28 luglio 2022, n. 23696 ) e, dall’altro, alle conseguenze che un atto autonomamente (anche se facoltativamente) impugnabile può avere, ove non notificato tempestivamente al soggetto legittimato all’impugnazione. Deve, pertanto, disporsi il rinvio a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA]