CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06861/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 19584del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66L12 H501Z) rappresentato e difeso, giusta procura in atti , dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76T06 H501U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] tonio Ciavarella (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 67B18 H501G) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] – U . T . G . [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 8019735058), in persona del Prefetto pro tempore [OSCURATO:PERSONA] – U . T . G . [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 8000209057), in persona del Prefetto pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- Ric. n. 19584/2021 –Sez. 3 – A d. 20 /02/ 2023 – Ord . interlocutoria – Pagina 2 di 8 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3088/2021, pubblicatain data 22 febbraio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione avverso una pluralità di cartelle di pagamento e ruoli esattoriali riferibili a crediti degli enti indicati in epigrafe ([OSCURATO:PERSONA]; Prefet- tura di Roma e Rieti; Comune di Manciano), derivanti da san- zioni amministrative, per un importo complessivo di € 85.216,53. L’opposizione è stata accolta in parte dal Giudice di Pace di Roma, che ha dichiarato invece cessata la materia del conten- dere per alcune delle pretese oggetto di contestazione, liqui- dando le spese di lite in favore dell’opponente e a carico degli enti opposti, nella misura complessiva di € 1.990,00. Ha proposto appello il solo opponente, con riguardo al capo delle spese relativo alla liquidazione delle spese processuali. Il Tribunale di Roma ha confermatola decisione di primo grado, integrandone la motivazione. Ricorre il Latini, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri enti intimati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuna la trattazione del ricorso in pub- blica udienza, dal momento che esso pone questioni di rilievo nomofilattico. 2.In primo luogo, si rileva che i l ricorso è redatto in formato nativo digitale ed è stato notificato e depositato in modalità te- lematica, ma la procura al difensore del ricorrente è stata Ric. n. 19584/2021 –Sez. 3 – A d. 20 /02/ 2023 – Ord . interlocutoria – Pagina 3 di 8 redatta in modalità analogica,su foglio autonomo cartaceo, con sottoscrizione autografa del ricorrente stesso. Tale procura è del tutto generica: il suo contenuto ( che si tra- scrive: «delego l’avv. [OSCURATO:PERSONA] a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di Cassazione di cui al ricorso che pre- cede, con ogni facoltà di legge e di pratica …») di certo non consente di ritenere rispettato il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c.(oltre che dall’art. 83 c.p.c., per le procure difensive rilasciate in calce o a margine di alcuni atti processuali e autenticate nella sottoscrizione dallo stesso difensore della parte, cui sono per legge equiparate quelle redatte su foglio autonomo materialmente congiunto all’atto stesso). Orbene, osserva la Corte che, in casodi ricorso in formato na- tivo digitale e di procura difensiva cartacea redatta su foglio autonomo non è ovviamente possibile la “congiunzione mate- riale” tra ricorso e procura che l’art. 83c.p.c., per espresso di- sposto normativo, stabilisce sia equipara ta alla « coll o cazione topografica»della procura in calce o a margine del ricorso, per lasemplice ma insuperabile ragione che un atto cartaceo non può essere congiunto materialmente ad un atto che non è car- taceo e quindi non è “materiale”. Del resto, lo stessoart. 83 c.p.c. prevede l’equiparazione de lla “congiunzione mediante strumenti informatici” alla “congiun- zione materiale” solo in caso di procura redatt a su supporto informatico e sottoscritta digitalmente dalla parte ( art. 83, comma 3, penultimo periodo, c.p.c.), mentre per la procura re- datta su supporto cartaceodisciplina esclusivamente l e moda- lità della “trasmissione” della relativacopia informatica (art. 83, comma 3, ultimo periodo, c.p.c.), ma senza disporre, per tali ipotesi, alcuna ulteriore possibile ipotesi di equiparazione alla “congiunzione materiale” tra tale procura e l’atto processuale cui essa sia eventualmente riferita. Ric. n. 19584/2021 –Sez. 3 – A d. 20 /02/ 2023 – Ord . interlocutoria – Pagina 4 di 8 In altri termini, ai sensi dell’art. 83 c.p.c.,la congiunzione ma- teriale tra atto redatto su supporto cartaceo e procura anch’essa redatta su diverso autonomo supporto cartace o, è equiparata alla “collocazione topografica” della procura in calce o a margine dell’atto processuale(con tutto quanto ne conse- gue, non solo ai fini della possibilità di autentica della sottoscri- zione da parte del difensore, ma anche ai fini del riconosci- mento della sussistenza del requisito di specialitàdi cui all’art.365 c.p.c.«per mera collocazione t o pogra fica », secondo il con- solidato indirizzo di questa stessa Corte), e altrettanto è a dirsi per la «procura rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito de- creto del Ministero della giustizia». Nessuna equiparazione, ai fini della «collocazione topografica», è invece prevista per la procura redattasu supporto cartaceo autonomo, in relazione ad atti processuali formati in modalità digitale. Dunque, in caso di ricorso redatto, notificato e depositato in modalità telematica, l’eventuale allegazione mediante stru- menti informaticidi una mera copia, digitalizzata , della procura difensiva redatta su supporto cartaceoe con sottoscrizione au- tografa della parte,non pare poter essere in alcun modo consi- derata una ipotesi equiparabilené aquella della procura redatta su supporto cartaceo autonomo e materialmente congiunta al ricorso a sua volta redatto su supporto cartaceo, né a que lla della procura redatta su supporto informatico, con sottoscri- zione digitale della parte,congiunta con strumenti informatic i al ricorso redatto in modalità telematica. Sono almeno due le ragioni che impediscono di ritenere equi- valenti le rispettive situazioni. La prima (di carattere logico ed evidentegià sul piano natura- listico) è che la procura redatta su supporto cartaceo con sot- toscrizione autografa della parte non può essere congiunta Ric. n. 19584/2021 –Sez. 3 – A d. 20 /02/ 2023 – Ord . interlocutoria – Pagina 5 di 8 all’atto cui si riferisce, se quest’ultimo è in formato digitale,né materialmente e neanche mediante strumenti informatici (es- sendo tale ultima ipotesi al più possibile solo per una copia di- gitalizzata della procura stessa): non può quindi operare l’equi- parazione tra “congiunzione materiale” e “collocazione topogra- fica” prevista dalla legge. La seconda (meno evidente, ma non meno rilevante sul piano sostanziale) è che, in caso di procuraredatta su supporto car- taceo con sottoscrizione autografa della parte, l’allegazione della copia digitalizzata all’atto processuale redatto, notificato e depositato in modalità telematica, comporta che l’originale del documentosu cui è redatta la procura non venga depositato nel fascicolo processuale, ma resti nell e mani de l difensore (e dunque, sul piano giuridico, se dallo stesso contenuto di siffatta procura non risultasse la sua specialità ma si trattasse di pro- cura “generica”, essa potrebbe essere riferita ed utilizza ta in una serie indefinita di processi, trasformandosi di fattoda pro- curaspeciale in una procura “generale”), a differenza di quanto avviene sia in caso di procura redatta su supporto cartaceoma- terialmente congiunta al ricorso anch’esso redatto su supporto cartaceo (il cuioriginale deve essere sempre depositato al mo- mento della costituzionein giudizio ) , sia in caso di procura re- datta su supporto informatico, con sottoscrizione digitale della parte,congiunta all’atto processuale redatto in forma telema- ticacon strumenti informatici disciplinati in via normativa . Il fatto che, nella sistematica di cui all’art. 83 c.p.c., sia esclusa l’equiparazione, sotto il profilo della «collocazione topografica», dell’allegazione di una copia digitalizzata della procura redatta su supporto cartaceo all’atto processuale telematicocui essa si riferiscesi spiega, dunque , sia per ragioni logiche che per ra- gioni giuridiche: in particolare, in tale situazione, non sarebbero assicurate con la medesima efficacia esistente nei casi in cui la legge prevede tale equiparazione, quelle minime esigenze di Ric. n. 19584/2021 –Sez. 3 – A d. 20 /02/ 2023 – Ord . interlocutoria – Pagina 6 di 8 certezza dei rapporti garantite dal necessario deposito agli atti del processo dell’originale della procura difensiva. Deve peraltro rilevarsi chel’art. 18, comma 5, secondo periodo , del Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44 («Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicem- bre 2009 n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24»), nel disciplinare ( al capo III, de dicato al la « Trasmissione di atti e documenti informatici»), in particolare,le «Notificazioni per via telematica tra avvocati», dispone quanto segue: «La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si rife- risce quando è rilasciatasu documento informatico separato al- legato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’attoè notificato. La disposizione di cui al periodo prece- dente si applica anchequando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato delquale è estratta copia informatica, anche per immagine». Orbene, l’equiparazione, ai fini della «collocazione topografica» della procuradifensiva, della allegazione di una sua copia digi- talizzata all’atto processuale eventualmente notificato dall ’av- vocato in modalità telematica, anche in considerazione della collocazione sistematica della disposizione regolamentare che la prevede, sembrerebbe potere avere un effettivo rilievo even- tualmente solo ai fini della disciplina delle modalità di trasmis- sionedell’atto stesso in caso di notificazioni telematiche effet- tuate da avvocati, ma non ai fini del riconoscimento della sua eventuale specialità, se quest’ultima non derivi dal suo stesso contenuto. Sotto tale ultimo profilo, la disposizione secondariain tema di «regole tecniche» non solo non troverebbe infatti alcun Ric. n. 19584/2021 –Sez. 3 – A d. 20 /02/ 2023 – Ord . interlocutoria – Pagina 7 di 8 riscontro in una previsionelegislativa primaria che la consenta o ne fondi comunque la legittimità, ma finirebbe in realtà per contrastare con quanto previsto dall’art. 83 c.p.c., che esclude (implicitamente ma inequivocabilmente) una siffatta equipara- zioneai fini della «collocazione topografica». Ciò comporterebbe, dunque, al limite (se si intendesse inter- pretare detta disposizionein modo “estensivo”, al di là del limi- tato campo di applicazione relativo alle modalità di trasmissione degli atti tra legali), la necessità di una sua eventuale disappli- cazione, almeno sotto tale specifico profilo. Pur essendo, cioè, possibile la trasmissione della copia della procura redatta su supporto cartaceo in allegato all’atto cui si riferisce , in quanto eventualmente notificato dall’avvocatoin modalità telematica, resterebbe comunque necessario che essa soddisfi pur sempre il requisito di specialità richiesto dagli artt. 83 e 365 c.p.c. in base al suo contenutointrinseco e non semplicemente in base atale allegazione, mancando in proposito una previsione legi- slativa che stabilisca una equiparazioneanaloga a quella dispo- sta in caso dicongiunzione tra atti “omogenei” (cioè entrambi cartacei o entrambi digitali). È ben vero che, nel recentissimo arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U , Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, Rv. 666374 –01) relativo ai caratteri di specialità della procuraper il giudizio di cassazione, con riferimento esclu- sivamente a questioni in tema di procura redatta su supporto cartaceo, vi sono alcuni passaggi argomentativi, in un obiter dictum(cfr., in particolare, a pag . 24 e 25 ), in cui sono prese in considerazione anche, in linea generale, le problematiche che si potrebbero porre nel passaggio al processo civile telematico in Corte di cassazione. Vi è, in tale passaggio, tra l’altro, il ri- chiamo della norma regolamentare appena esaminata, ma senza peraltro che siano state approfondite (non essendo ne- cessario ai fini della risoluzione del contrasto che aveva dato Ric. n. 19584/2021 –Sez. 3 – A d. 20 /02/ 2023 – Ord . interlocutoria – Pagina 8 di 8 luogo alla rimessione) le cennate problematiche in ordine al suo effettivo e legi ttimo ambito di possibile app l icazione in am- biente digitale o mistoe per le difficoltà sopra tratteggiate . Trattandosi di una questione nuova, di caratterenomofilattico, che può porsi in un numero tendenzialmente elevato di proce- dimenti, pare opportunaal Collegio una trattazione in pubblica udienza, anche al fine di consentire un più meditato contributo di riflessione delle parti e della stessa Procura Generale. 3.Il ricorso in esame, d’altra parte, pone anche una ulteriore questione di merito di carattere nomofilattico, in ordine alla quale non risultano precedenti consolidati, che riguarda la de- terminazione dell’importo delle spese di lite e, in particolare, dei compensi da liquidare in favore della parte vittoriosa, nel caso in cui la lite che abbia avuto luogo davanti al giudice di pace, per ragioni di competenza per materia, sia di valore su- periore a quello del più elevato scaglione previsto dalla tariffa forenseper siffatta tipolo