CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 04562/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13307-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] - intimato - [OSCURATO:PERSONA] vitalizia – notifica al domicilio fisico eletto e domicilio digitale [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.13307/2022 Cron. Rep. Ud.28/11/2025 avverso la sentenza n. 491/2021 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 682/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a costituire in suo favore una rendita vitalizia ex art. 13 L.1338/1965 a carico di [OSCURATO:PERSONA] per avere il proprio datore di lavoro, rimasto contumac e nel giudizio , omesso di versare i contributi afferenti al rapporto di lavoro nel per iodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5/10/1993, ed ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento in suo favore della riserva matematica prevista dall’art. 13. La Corte territoriale ha preliminarmente respinto l’eccezione, sollevata dall’assistito, di inammissibilità dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], proposto oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza del Tribunale, eseguita, a richiesta del ricorrente parzialmente vittorioso in primo grado, presso la sede dell’istituto oveil suo difensore aveva eletto domicilio, anziché presso il domicilio digitale in cui lo stesso aveva dichiarato di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento; i giudici d’appello hanno ritenuto, infatti, che la notifica cartacea non facesse decorrere il termine breve per impugnare la sentenza, in presenza di un indirizzo pec presso il quale esclusivamente vanno inoltrate le notificazioni. Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto che l’appellato non aveva fornito la prova della impossibilità di ottenere la rendita dal proprio datore di lavoro, cui si era sostituito agendo ex art. 13L. cit., e riteneva fondato l’appello di [OSCURATO:PERSONA], che si era anche doluto dell’omessa pronuncia dell’eccepita prescrizione, considerato sia il termine quinquennale introdotto dall’art. 3 comma 9 L. 335/1995, maturato al 2000, anno in cui i contributi dovuti dal datore erano divenuti inesigibili, sia il termine decennale antevigente (dal 1993 al 2003) con ulteriore decorrenza di altri dieci anni di estinzione del credito contributivo, maturato prima della domanda amministrativa del 28/1/2015 ed in assenza di atti interruttivi. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a duemotivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 e n.5 c.p.c., la violazione dell’art. 434 comma 2 c.p.c. sui termini per la proposizione dell’appello, e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per essere stato depositato l’appello in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre il termine breve di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della sentenza eseguita al procuratore costituito dell’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado, ossia presso la sede Agenzia [OSCURATO:PERSONA] di Locri alla via Matteotti n.48; la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere prevalente il domicilio digitale sul domicilio eletto e che fosse nulla la notifica non eseguita all’indirizzo PEC indicato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] per le notificazioni e comunicazioni. Con il secondo motivo deduce in relazione all’art. 360 co.1 n.3 e n.5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 co.5, L. 1338/1962 per omessa, carente, contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, avendo l’impugnata pronuncia errato nel ritenere che la parte ricorrente non avesse fornito la prova di trovarsi nella impossibilità di agire direttamente nei confronti del datore, impossibilità da considerarsi presunta, avendo invece agito verso il datore fornendo la prova scritta dell’esistenza del rapporto di lavoro, ed essendo stato condannato il datore a pagare la riserva matematica. Nel suo controricorso [OSCURATO:PERSONA] esclude la ricorrenza del termine breve ad impugnare se il difensore ha indicato un indirizzo PEC, da utilizzare in via esclusiva per la notificazione dell’appello anche se indicato per le sole comunicazioni di cancelleria; richiama la pronuncia di questa Corte ord. n.10355/2020 sostenendo che la inidoneità della notifica siccome eseguita alla decorrenza dei termini ex art. 325 c.p.c. Sul secondo motivo sostiene che sia consolidato principio secondo cui il lavoratore può sostituirsi al datore per domandare rendita vitalizia a [OSCURATO:PERSONA] se fornisce la prova della impossibilità di ottenerla dal datore, per contrastare il rischio di posizioni lavorative fittizie. La causa, già chiamata alla pubblica udienza del 25/6/2025 e differita in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul tema della prescrizione in materia di rendita vitalizia, è stata trattata all’udienza camerale del 28 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nell’affrontare la questione sollevata con il primo motivo di ricorso, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento sul tema del rapporto, di prevalenza o di concorrenza, tra il domicilio fisico eletto ed il domicilio digitale dichiarato, entrambi indicati nell’atto di costituzione in giudizio (nel caso di specie, riportati nella intestazione della memoria difensiva di primo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] contenente domanda riconvenzionale condizionata). La tematica, applicata alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, è stata posta altre volte alla attenzione di questa Corte. Non sfugge l’orientamento espresso con sent. sez. 2, n. 12684 del 2025 e ord. sez.3, n. 28532/2024 sulle notifiche a compiersi nel luogo telematico se la domiciliazione non è circoscritta alle sole comunicazioni; tuttavia, il confronto fra le pronunce rese con ord. sez. 3, n. 39970/2021 e con sent. sez. Lav., n.3557/2021, quest’ultima sull’argomentato rilievo che il regime normativo concernente l’identificazione del cd. domicilio digitale non abbia “soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati”, non consente, allo stato, di ravvisare un ’ evidenza decisoria sul tema,suggerendone la trattazione in pubblica udienza . Invero, assume rilevanza nomofilattica laquestione relativa alla notifica al domicilio fisico eletto nella contemporanea presenza, non prescelta dal notificante, di indicazione di ricevere comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC. P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nu