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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22784/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23450-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 114, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] A. CAPUTO, rappresentat a e difes a dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 95, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente - avverso la sentenza n. 187/2018 del la CORTE DI APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/01/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazionenotificato il 29 . 9 .20 05 [OSCURATO:PERSONA] evocata in giudizio la Provincia di Cosenza innanzi il Tribunale di Cosenza , invocando l’accertamento dell’intervenuta usucapione, a suo favore, di un fondo agricolo.

Nella resistenza della convenut a il Tribunale, con sentenza n. 1217/2011, accoglieva la domanda.

Con la sentenza impugnata, n. 187/2018, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame interposto dalla Provincia avverso la decisione di prima istanza, confermandola.

Proponericorso per la cassazione di detta decisione la Provincia di Cosenza,affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrent e lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 822, 826, 828, 829 e 11 58 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l’appartenenza dell’area oggetto di causa al patrimonio indisponibile della Provincia, con conseguente esclusione della sua usucapibilità, anche in forza della destinazione al soddisfacimento di esigenze pubbliche, dimostrata dalla convenzione stipulata dalla Provincia ricorrente con l’Università della Calabria in data 12.6.1981e dalla sua concreta destinazione ad ospitare un impianto di produzione e sfruttamento dell’energia solare.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello ha escluso la natura demaniale dell’area pe r mancata prova della sua destinazione al soddisfacimento di esigenze pubbliche (cfr. pag g . 3 e s. della sentenza impugnata).

La parte ricorrente attinge tale statuizione allegando la destinazione del suolo ad ospitare un impianto di produzione di energia da fonte solare, ma non considera che, secondo l’insegnamento di questa Corte, “L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 26402 del 16/12/2009, Rv.610544; conf.

Cass. Sez.

U , Sentenza n. 24563 del 03/12/2010, Rv.614925; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 26990 del 26/11/2020, Rv. 659835).

Solo per il demanio marittimo vige un regime diverso, poiché “A differenza di quanto previsto per ildemanio in genere dall'art. 829 c.c. –secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente– per i beni appartenenti aldemanio marittimo, tra i quali si includono la spiaggia e l'arenile, la sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita, ma necessita, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., dell'adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilità delle zone per pubblici usi del mare.

La suddetta diversità di disciplina non contrasta coi principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 42 Cost., stante, rispettivamente, la non sovrapponibilità degli interessi tutelati dai due istituti e la priorità della salvaguardia della proprietà pubblica rispetto alla privata”(Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 26655 del 18/10/2019 , Rv. 655751).

Ne discende che per ritenere un bene incluso nel demanio o patrimonio indisponibile dell’Ente pubblico occorre non soltanto l’intenzione di utilizzarlo per fini di pubblica utilità, ma l’effettivo ed attuale asservimento del cespite a detto scopo; elemento, quest’ultimo, che nel caso di specie il giudice di merito, all’esito di un accertamento di merito condotto in coerenza con i principi di diritto affermati da questa Corte, ha ritenuto non sussistere.

La censura in esame non si confronta con tale accertamento, ma si limita a ribadire l’esistenza della volontà dell’ente pubblico di destinare il terreno ad uno scopo di utilità pubblica: circostanza, questa, insufficiente ai fini della prova della non usucapibilità del suolo.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta invece la violazione degli artt. 1140, 1141, 1145, 1158, 1164 c.c., 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente configurato un possesso utile ad usucapionem, in capo alla Sturino, sulla base della dimostrazione della semplice attività di coltivazione del fondo di cui è causa.

La censura èfondata.

La sentenza impugnata ha ritienuto provato il possesso soltanto sulla base dell’utilizzazione del fondo “per colture di ortaggi, ulivi e viti” (cfr. ultima pagina).

Tale affermazione non si concilia con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenutausucapione della proprietà di un fondo destinato ad usoagricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua meracoltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.

A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenutausucapione del fondo agricolo conseguiresenza limiti la prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondocostituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 1796 de l 20/01/2022 , Rv. 663640; cfr. anche Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020, Rv.657277 e Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 17376 del 03/07/2018, Rv.649349).

Il terzo motivo, con il quale la Provincia attinge il governo delle spese,è assorbito dall’accoglimento del secondo.

In definitiva, ilprimo motivo del ricorso va dichiarato inammissibile , mentre va accolto il secondo e va dichiarato assorbito il terzo.

La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione.

PQM la Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accoltae rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23450-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 114, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] A. CAPUTO, rappresentat a e difes a dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 95, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente - avverso la sentenza n. 187/2018 del la CORTE DI APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/01/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazionenotificato il 29 . 9 .20 05 [OSCURATO:PERSONA] evocata in giudizio la Provincia di Cosenza innanzi il Tribunale di Cosenza , invocando l’accertamento dell’intervenuta usucapione, a suo favore, di un fondo agricolo. Nella resistenza della convenut a il Tribunale, con sentenza n. 1217/2011, accoglieva la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 187/2018, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame interposto dalla Provincia avverso la decisione di prima istanza, confermandola. Proponericorso per la cassazione di detta decisione la Provincia di Cosenza,affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrent e lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 822, 826, 828, 829 e 11 58 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l’appartenenza dell’area oggetto di causa al patrimonio indisponibile della Provincia, con conseguente esclusione della sua usucapibilità, anche in forza della destinazione al soddisfacimento di esigenze pubbliche, dimostrata dalla convenzione stipulata dalla Provincia ricorrente con l’Università della Calabria in data 12.6.1981e dalla sua concreta destinazione ad ospitare un impianto di produzione e sfruttamento dell’energia solare. La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha escluso la natura demaniale dell’area pe r mancata prova della sua destinazione al soddisfacimento di esigenze pubbliche (cfr. pag g . 3 e s. della sentenza impugnata). La parte ricorrente attinge tale statuizione allegando la destinazione del suolo ad ospitare un impianto di produzione di energia da fonte solare, ma non considera che, secondo l’insegnamento di questa Corte, “L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 26402 del 16/12/2009, Rv.610544; conf. Cass. Sez. U , Sentenza n. 24563 del 03/12/2010, Rv.614925; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 26990 del 26/11/2020, Rv. 659835). Solo per il demanio marittimo vige un regime diverso, poiché “A differenza di quanto previsto per ildemanio in genere dall'art. 829 c.c. –secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente– per i beni appartenenti aldemanio marittimo, tra i quali si includono la spiaggia e l'arenile, la sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita, ma necessita, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., dell'adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilità delle zone per pubblici usi del mare. La suddetta diversità di disciplina non contrasta coi principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 42 Cost., stante, rispettivamente, la non sovrapponibilità degli interessi tutelati dai due istituti e la priorità della salvaguardia della proprietà pubblica rispetto alla privata”(Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 26655 del 18/10/2019 , Rv. 655751). Ne discende che per ritenere un bene incluso nel demanio o patrimonio indisponibile dell’Ente pubblico occorre non soltanto l’intenzione di utilizzarlo per fini di pubblica utilità, ma l’effettivo ed attuale asservimento del cespite a detto scopo; elemento, quest’ultimo, che nel caso di specie il giudice di merito, all’esito di un accertamento di merito condotto in coerenza con i principi di diritto affermati da questa Corte, ha ritenuto non sussistere. La censura in esame non si confronta con tale accertamento, ma si limita a ribadire l’esistenza della volontà dell’ente pubblico di destinare il terreno ad uno scopo di utilità pubblica: circostanza, questa, insufficiente ai fini della prova della non usucapibilità del suolo. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta invece la violazione degli artt. 1140, 1141, 1145, 1158, 1164 c.c., 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente configurato un possesso utile ad usucapionem, in capo alla Sturino, sulla base della dimostrazione della semplice attività di coltivazione del fondo di cui è causa. La censura èfondata. La sentenza impugnata ha ritienuto provato il possesso soltanto sulla base dell’utilizzazione del fondo “per colture di ortaggi, ulivi e viti” (cfr. ultima pagina). Tale affermazione non si concilia con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenutausucapione della proprietà di un fondo destinato ad usoagricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua meracoltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenutausucapione del fondo agricolo conseguiresenza limiti la prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondocostituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 1796 de l 20/01/2022 , Rv. 663640; cfr. anche Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020, Rv.657277 e Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 17376 del 03/07/2018, Rv.649349). Il terzo motivo, con il quale la Provincia attinge il governo delle spese,è assorbito dall’accoglimento del secondo. In definitiva, ilprimo motivo del ricorso va dichiarato inammissibile , mentre va accolto il secondo e va dichiarato assorbito il terzo. La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione. PQM la Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accoltae rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanza
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