CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14277/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quanto a ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. sono riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come la condotta violenta attraverso cui era stata strappata dalle mani la pianta di marijuana rinvenuta sul balcone e quanto profferito nell'occasione ("ora la piantina non c'è più") davano conto della consapevolezza di ostacolare l'attività di perquisizione legittimamente posta in essere dagli operanti (penultimo ed ultimo capoverso del primo foglio della motivazione); rilevato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quanto a ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con particolare riferimento alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta è riproduttivo di identica censura correttamente confutata dalla Corte di merito nella parte in cui ha ritenuto significativa la predisposizione in dosi (quindici) della non lieve quantità (diciotto grammi) di sostanza stupefacente ed il possesso di tre bilancini di precisione; rilevato che il secondo motivo con cui si rivolgono critiche alla parte della decisione che ha ritenuto di non concedere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è, invero, geneticamente inammissibile alla luce della meramente enunciata questione in sede di gravame (in tal senso i motivi di appello che si muovono in maniera non coerente tra le invocate attenuanti generiche e le richieste attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., erroneamente richieste anche ex "comma quarto dell'art. 62 c.p.", cfr. foglio quarto e settimo dei motivi di appello); che il motivo si presenta anche generico nella parte in cui, a prescindere dalla risposta della Corte di appello, si limita ad enunciare la giurisprudenza di questa Corte senza evidenziare sulla base di quali elementi si potesse, se del caso, desumere che la detenzione di quindici dosi di sostanza stupefacente potessero far conseguire un lucro di speciale tenuità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos