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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025

Cassazione n. 39475/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MULE0 CESARE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 19859/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminato il motivo dei ricorsi, relativi al decorso del termine di procedibilità previsto dall'art.344 bis cod. proc. pen., per il giudizio di appello; Ritenuti i motivi inammissibili perché manifestamente infondati, essendo decorso il termine di improcedibilità previsto dall'art. 344 bis cod. proc. pen. per il giudizio di appello il 25.5.2025, in ragione della data di commissione del reato e della data di presentazione della impugnazione- successiva al 4 ottobre 2021 - e, dunque, dopo la pronuncia della sentenza impugnata (14.4.2025); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibiké i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MULE0 CESARE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 19859/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminato il motivo dei ricorsi, relativi al decorso del termine di procedibilità previsto dall'art.344 bis cod. proc. pen., per il giudizio di appello; Ritenuti i motivi inammissibili perché manifestamente infondati, essendo decorso il termine di improcedibilità previsto dall'art. 344 bis cod. proc. pen. per il giudizio di appello il 25.5.2025, in ragione della data di commissione del reato e della data di presentazione della impugnazione- successiva al 4 ottobre 2021 - e, dunque, dopo la pronuncia della sentenza impugnata (14.4.2025); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibiké i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 39475/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris